IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e sul valore aggiunto, nonche' la modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto l'art. 17, che prevede, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA, il versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti relativi ad uno stesso periodo di imposta, risultanti dalle dichiarazioni; Visto l'art. 24, comma 1, per il quale, fino alla scadenza delle concessioni conferite ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata; Visto l'art. 24, comma 2, in base al quale le somme versate a titolo di contributi previdenziali ovvero quelle versate a titolo di imposta regionale prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono riversate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo quanto disposto dal regolamento di cui al comma 10, concernente le modalita' di versamento in tesoreria delle somme riscosse durante il periodo transitorio dai concessionari e dalle banche, nonche' l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'art. 22; Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1993 recanti la disciplina dei versamenti sul conto fiscale; Visti i decreti ministeriali 16 novembre 1989, 3 maggio 1991 e 25 settembre 1995, relativi ai versamenti da effettuare presso le banche e i concessionari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi; Visto l'art. 24, comma 6, che abroga, a far data dal 1 gennaio 1998, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602, rubricato "esattoria competente a ricevere il versamento diretto"; Visto l'art. 24, comma 7, che consente l'utilizzazione di mezzi di pagamento diversi dal contante; Visto l'art. 24, comma 4, che prevede l'utilizzazione di stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze per i versamenti da effettuare ai concessionari direttamente agli sportelli ovvero alle banche mediante delega irrevocabile di versamento al concessionario; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato il modello di cui all'allegato 1, che, a partire dal mese di maggio 1998, deve essere utilizzato dai contribuenti titolari di partita IVA, in sostituzione della modulistica di conto fiscale prevista dai decreti ministeriali 30 dicembre 1993, nonche' di quella finora impiegata per i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 17, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo n. 241/1997, per eseguire i versamenti unitari contemplati dal comma 2 ai concessionari della riscossione direttamente o mediante delega alle banche; il foglio delle "avvertenze" allegato al modello di versamento contiene le istruzioni per la compilazione. 2. E' autorizzata la stampa in proprio del modello di versamento in conformita' alle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 2; il modello, esclusi gli spazi occupati dalle eventuali bande laterali di trascinamento, ha una larghezza fissa di centimetri 21 ed un'altezza variabile da un minimo di centimetri 29,7 ad un massimo di centimetri 30,5, pari, rispettivamente, a 11" e 4/6 e a 12".