IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto  legislativo 9 luglio 1997, n.  241, recante norme
di  semplificazione degli  adempimenti  dei contribuenti  in sede  di
dichiarazione  dei   redditi  e  sul  valore   aggiunto,  nonche'  la
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
  Visto l'art. 17, che prevede, da parte dei contribuenti titolari di
partita  IVA, il  versamento unitario  delle imposte,  dei contributi
dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e delle
altre  somme  a  favore  dello  Stato, delle  regioni  e  degli  enti
previdenziali, con  eventuale compensazione  dei crediti  relativi ad
uno stesso periodo di imposta, risultanti dalle dichiarazioni;
  Visto l'art.  24, comma 1, per  il quale, fino alla  scadenza delle
concessioni conferite ai  sensi degli articoli 8 e 9  del decreto del
Presidente  della Repubblica  28 gennaio  1988, n.  43, i  versamenti
unitari  eseguiti dai  titolari  di partita  IVA  sono effettuati  ai
concessionari della  riscossione anche  mediante delega ad  una banca
convenzionata;
  Visto  l'art. 24,  comma 2,  in base  al quale  le somme  versate a
titolo di contributi previdenziali ovvero  quelle versate a titolo di
imposta regionale prevista dall'art. 3,  comma 143, lettera a), della
legge  23  dicembre  1996,  n.   662,  sono  riversate  dalle  banche
direttamente alla tesoreria dello  Stato, secondo quanto disposto dal
regolamento  di  cui  al  comma   10,  concernente  le  modalita'  di
versamento  in  tesoreria delle  somme  riscosse  durante il  periodo
transitorio  dai  concessionari  e   dalle  banche,  nonche'  l'invio
telematico  dei  relativi dati  alla  struttura  di gestione  di  cui
all'art. 22;
  Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1993 recanti la disciplina
dei versamenti sul conto fiscale;
  Visti i decreti  ministeriali 16 novembre 1989, 3 maggio  1991 e 25
settembre 1995, relativi ai versamenti da effettuare presso le banche
e i concessionari;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605,  recante disposizioni  relative all'anagrafe tributaria  e al
codice fiscale dei contribuenti;
  Visto il decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n.  471, recante la
riforma delle  sanzioni tributarie non  penali in materia  di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;
  Visto l'art.  24, comma  6, che  abroga, a far  data dal  1 gennaio
1998,  l'art.  5  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
settembre 1973, n. 602, rubricato "esattoria competente a ricevere il
versamento diretto";
  Visto l'art. 24, comma 7,  che consente l'utilizzazione di mezzi di
pagamento diversi dal contante;
  Visto l'art. 24,  comma 4, che prevede  l'utilizzazione di stampati
conformi ai modelli approvati con  decreto del Ministro delle finanze
per  i versamenti  da effettuare  ai concessionari  direttamente agli
sportelli  ovvero   alle  banche  mediante  delega   irrevocabile  di
versamento al concessionario;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E'  approvato il modello di  cui all'allegato 1, che,  a partire
dal  mese di  maggio 1998,  deve essere  utilizzato dai  contribuenti
titolari di partita  IVA, in sostituzione della  modulistica di conto
fiscale prevista  dai decreti ministeriali 30  dicembre 1993, nonche'
di  quella   finora  impiegata   per  i  versamenti   dei  contributi
previdenziali ed assistenziali  di cui all'art. 17,  comma 2, lettere
e)  e  f),  del  decreto  legislativo n.  241/1997,  per  eseguire  i
versamenti  unitari contemplati  dal comma  2 ai  concessionari della
riscossione  direttamente o  mediante delega  alle banche;  il foglio
delle  "avvertenze" allegato  al  modello di  versamento contiene  le
istruzioni per la compilazione.
  2. E' autorizzata la stampa in proprio del modello di versamento in
conformita' alle  caratteristiche tecniche indicate  nell'allegato 2;
il modello, esclusi gli spazi occupati dalle eventuali bande laterali
di  trascinamento,  ha  una  larghezza  fissa  di  centimetri  21  ed
un'altezza variabile da un minimo di centimetri 29,7 ad un massimo di
centimetri 30,5, pari, rispettivamente, a 11" e 4/6 e a 12".