IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, emanato in attuazione delle direttive Euratom 8/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti; Visto il proprio decreto datato 14 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 1997, n. 58 concernente la determinazione dei criteri minimi di accettabilita' delle apparecchiature radiologiche ad uso medico ed odontoiatrico nonche' di quelle di medicina nucleare ai sensi dell'art. 112, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Ritenuta la necessita' di definire in modo piu' puntuale i criteri minimi di accettabilita' delle apparecchiature sopraindicate; Sentito l'Istituto superiore di sanita'; Sentito l'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; Sentito il comitato di coordinamento degli interventi di radioprotezione dei lavoratori e della popolazione di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619; Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Decreta: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro della sanita', datato 14 febbraio 1997, concernente la determinazione dei criteri minimi di accettabilita' delle apparecchiature radiologiche ad uso medico ed odontoiatrico nonche' di quelle di medicina nucleare, ai sensi dell'art. 112, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dai seguenti: "1. I criteri minimi di accettabilita' stabiliscono le condizioni indispensabili per permettere le funzioni per cui ogni apparecchiatura radiologica ad uso medico ed odontoiatrico nonche' di medicina nucleare e' stata progettata, costruita e per le quali viene utilizzata. Tali condizioni sono verificate in base al giudizio sulla qualita' tecnica della prestazione a fini diagnostici o terapeutici e nel corso dell'effettuazione dei controlli di qualita', ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, anche in relazione alle esigenze di radioprotezione dei pazienti. 1-bis. I controlli da effettuare sono quelli di cui all'allegato 1 del presente decreto. Tale allegato e' aggiornato con decreto del Ministro della sanita', in relazione all'evoluzione tecnologica nonche' alle guide tecniche emanate dalla Commissione europea. 1-ter. I valori dei parametri tecnici delle apparecchiature devono essere conformi alle norme tecniche indicate nell'allegato 2 del presente decreto e loro successivi aggiornamenti e integrazioni". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 1997 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1998 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 22