IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il decreto  legislativo 17  marzo 1995,  n. 230,  emanato in
attuazione  delle direttive  Euratom 8/836,  84/467, 84/466,  89/618,
90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;
  Visto il proprio decreto datato  14 febbraio 1997, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale   dell'11  marzo  1997,  n.   58  concernente  la
determinazione   dei   criteri   minimi   di   accettabilita'   delle
apparecchiature radiologiche  ad uso medico ed  odontoiatrico nonche'
di quelle di  medicina nucleare ai sensi dell'art. 112,  comma 3, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
  Ritenuta la necessita' di definire  in modo piu' puntuale i criteri
minimi di accettabilita' delle apparecchiature sopraindicate;
  Sentito l'Istituto superiore di sanita';
  Sentito l'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
  Sentito   il  comitato   di  coordinamento   degli  interventi   di
radioprotezione dei lavoratori e della popolazione di cui all'art. 21
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;
  Acquisito il parere della conferenza  permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il comma  1 dell'art. 2 del decreto del  Ministro della sanita',
datato 14  febbraio 1997,  concernente la determinazione  dei criteri
minimi di  accettabilita' delle  apparecchiature radiologiche  ad uso
medico ed  odontoiatrico nonche' di  quelle di medicina  nucleare, ai
sensi dell'art. 112, comma 3,  del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, e' sostituito dai seguenti:
  "1. I  criteri minimi di accettabilita'  stabiliscono le condizioni
indispensabili   per   permettere   le    funzioni   per   cui   ogni
apparecchiatura radiologica ad uso medico ed odontoiatrico nonche' di
medicina nucleare e' stata progettata, costruita e per le quali viene
utilizzata. Tali condizioni sono verificate in base al giudizio sulla
qualita' tecnica della prestazione a fini diagnostici o terapeutici e
nel  corso dell'effettuazione  dei  controlli di  qualita', ai  sensi
dell'art. 113 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, anche in
relazione alle esigenze di radioprotezione dei pazienti.
  1-bis. I controlli da effettuare  sono quelli di cui all'allegato 1
del presente  decreto. Tale  allegato e'  aggiornato con  decreto del
Ministro  della  sanita',  in  relazione  all'evoluzione  tecnologica
nonche' alle guide tecniche emanate dalla Commissione europea.
  1-ter. I valori dei  parametri tecnici delle apparecchiature devono
essere  conformi alle  norme  tecniche indicate  nell'allegato 2  del
presente decreto e loro successivi aggiornamenti e integrazioni".
  Il  presente decreto  sara' inviato  alla  Corte dei  conti per  la
registrazione e pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 29 dicembre 1997
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 22