Il Ministero per le  politiche agricole, esaminata l'istanza intesa
ad ottenere  la protezione  della indicazione geografica  "Agnello di
Sardegna" ai sensi  del regolamento (CEE) n.  2081/92, esprime parere
favorevole e  formula la proposta  di disciplinare di  produzione nel
testo in appresso indicato.
  Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta
dovranno  essere  inviate  dagli  interessati  al  Ministero  per  le
politiche agricole  - Direzione  generale delle politiche  agricole e
agroindustriali  nazionali -  ex  Divisione VI,  entro trenta  giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.   Trascorso  tale   termine,  in   assenza  di   istanze  e
controdeduzioni,  la domanda  sara'  inviata  alla Commissione  della
Unione europea ai fini dell'espletamento della procedura prevista per
la sua registrazione.
                               Art. 1.
                            Denominazione
  L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Agnello di Sardegna" e'
riservata esclusivamente  agli agnelli nati, allevati  e macellati in
Sardegna  che siano  in  regola  con le  norme  dettate dal  presente
disciplinare di produzione e identificazione.
                               Art. 2.
                          Zone di produzione
  L'area destinata all'allevamento dell'Agnello di Sardegna comprende
tutto  il territorio  della regione  Sardegna idoneo  ad ottenere  un
prodotto  con  caratteristiche  qualitative rispondenti  al  presente
disciplinare.
                               Art. 3.
                      Metodologia di allevamento
  L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Agnello di Sardegna" e'
riservata agli  agnelli allevati in  un ambiente del  tutto naturale,
caratterizzato da ampi spazi esposti a forte insolazione, ai venti ed
al  clima della  Sardegna, che  risponde perfettamente  alle esigenze
tipiche della specie.
  L'allevamento avviene  prevalentemente allo  stato brado;  solo nel
periodo  invernale  e  nel  corso della  notte  gli  agnelli  vengono
ricoverati  in idonee  strutture  dotate di  condizioni adeguate  per
quanto   concerne   il   ricambio  di   aria,   l'illuminazione,   la
pavimentazione, gli interventi sanitari  e i controlli. L'agnello non
deve essere soggetto a forzature  alimentari, a stress ambientali e/o
a sofisticazioni ormonali.
  Gli agnelli devono essere  nutriti esclusivamente con latte materno
(nel tipo  "da latte") e  con l'integrazione pascolativa  di alimenti
naturali   ed    essenze   spontanee   peculiari    dell'   "habitat"
caratteristico  dell'isola  di  Sardegna. I  soggetti  sono  distinti
secondo quanto  previsto dai  regolamenti comunitari,  nelle seguenti
tipologie:
     a) Agnello di Sardegna "da latte" (sino ai 7 kg).
  Nato ed allevato in Sardegna,  proveniente da pecore di razza sarda
allevate in purezza, alimentato  con solo latte materno (allattamento
naturale), macellato  a norma di  legge, e rispondente  alle seguenti
caratteristiche:
  peso carcassa a freddo, senza pelle e con testa e corata;
  colore della  carne: rosa chiaro  (il rilievo va fatto  sui muscoli
interni della parete addominale);
  consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosita');
    colore del grasso: bianco;
  copertura  adiposa:  moderatamente  coperta la  superficie  esterna
della carcassa; coperti, ma non eccessivamente, i reni;
  consistenza del  grasso: solido  (il rilievo  va fatto  sulla massa
adiposa che sovrasta l'attacco della  coda, ed a temperatura ambiente
di 18-20 gradi C);
     b) Agnello di Sardegna "leggero" (7-10 kg).
  Nato ed allevato in Sardegna,  proveniente da pecore di razza sarda
ottenuto in purezza o mediante incroci di prima generazione con razze
da carne  - Ile De  France e  Berrichon Du Cher  -, o altre  razze da
carne altamente  specializzate e  sperimentate, alimentato  con latte
materno integrato  con alimenti naturali (foraggi  e cereali) freschi
e/o  essiccati;  macellato  a  norma di  legge,  e  rispondente  alle
seguenti caratteristiche:
    peso carcassa a freddo, senza pelle con testa e corata;
    colore della carne: rosa chiaro o rosa;
  consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosita');
    colore del grasso: bianco;
  copertura  adiposa:  moderatamente  coperta la  superficie  esterna
della carcassa; coperti, ma non eccessivamente, i reni;
  consistenza del  grasso: solido  (il rilievo  va fatto  sulla massa
adiposa che sovrasta l'attacco della  coda, ed a temperatura ambiente
di 18-20 gradi C).
     c) Agnello di Sardegna "da taglio" (10-13 kg).
  Nato ed allevato in Sardegna,  proveniente da pecore di razza sarda
ottenuto in purezza o mediante incroci di prima generazione con razze
da carne  - Ile De  France e  Berrichon Du Cher  -, o altre  razze da
carne altamente specializzate e sperimentate, alimentato con alimenti
naturali (foraggi e cereali) freschi e/o essiccati; macellato a norma
di legge, e rispondente alle seguenti caratteristiche:
    peso carcassa a freddo, senza pelle con testa e corata;
    colore della carne: rosa chiaro o rosa;
  consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosita');
    colore del grasso: bianco o bianco paglierino;
  copertura  adiposa:  moderatamente  coperta la  superficie  esterna
della carcassa; coperti, ma non eccessivamente, i reni;
  consistenza del  grasso: solido  (il rilievo  va fatto  sulla massa
adiposa che sovrasta l'attacco della  coda, ed a temperatura ambiente
di 18-20 gradi C).
                               Art. 4.
             Caratteristiche chimicofisicheorganolettiche
  L'agnello  per aver  diritto alla  indicazione geografica  protetta
(I.G.P.) tenuto  conto degli elementi  descrittivi di cui  all'art. 4
del regolamento  CEE n. 2081/92  del Consiglio  del 14 luglio,  e dei
precedenti   articoli  contenuti   nel  presente   disciplinare  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche chimicofisiche: (per 100 gr.
di carne edibile).
 Parte edibile (%) 83
   Acqua         -->    75 -  80
   Calorie       -->    67 - 100
   Protidi       -->    13 -  20
   Lipidi        -->    1,4 - 2,2
   Glucidi       -->            0
Vitamine (mg)
   - A           -->           0
   - B1          -->          92
   - B2          -->         125
   - PP          -->         3,1
   - C           -->           0
Sali minerali (mg)
   - calcio      -->     6 -   9
   - fosforo     -->   126 - 191
   - ferro       -->   1,2 - 1,9
  --> : valore tendente e/o compreso.
  Deve inoltre  rispondere a  caratteristiche visive; la  carne, deve
essere bianca, di fine tessitura,  compatta ma morbida alla cottura e
leggermente  infiltrata  di grasso  con  masse  muscolari non  troppo
importanti   e  giusto   equilibrio  fra   scheletro  e   muscolatura
rispondenti alle tradizionali caratteristiche organolettiche. L'esame
organolettico deve evidenziare caratteristiche quali la tenerezza, la
succulenza,  il delicato  aroma e  la presenza  di odori  particolari
tipici di una carne giovane e fresca.
  Per le  caratteristiche microbiologiche  si rimanda  alla normativa
vigente in materia.
                               Art. 5.
                             Macellazione
  Per  l'attivita'  di  macellazione,  ferma  restando  la  normativa
nazionale e comunitaria, dovra' essere seguita la seguente procedura:
  la  macellazione deve  avvenire entro  24 ore  dal conferimento  al
mattatoio, mediante recisione netta  della vena giugulare, si procede
poi allo spellamento e  contemporanea recisione delle zampe anteriori
e posteriori.
  Successivamente  la  carcassa   derivante  dovra'  essere  liberata
dell'apparato   intestinale   ivi   compresa   l'asportazione   della
cistifellea  dal fegato  il  quale deve  restare integro  all'interno
della carcassa unitamente alla coratella.
  Nella  fase  successiva  la  carcassa  dovra'  essere  condizionata
secondo  le tradizionali  procedure  con il  peritoneo aderente  alla
carcassa.
                               Art. 6.
                      Caratteristiche al consumo
  L'agnello designato  dall'Indicazione geografica  protetta "Agnello
di Sardegna",  puo' essere immesso  al consumo intero  e/o porzionato
secondo i tagli che seguono:
     a) Agnello di Sardegna "da latte" (sino ai 7 kg):
     1) intero;
     2) mezzena,
  ricavata  mediante  il taglio  sagittale  della  carcassa in  parti
simmetriche;
     3) quarto anteriore e posteriore;
     4) testa e coratella;
  b) Agnello  di Sardegna "leggero"  (7-10 Kg) e Agnello  di Sardegna
"da taglio" (10-13 kg):
     1) intero;
     2) mezzena,
  ricavata  mediante  il taglio  sagittale  della  carcassa in  parti
simmetriche;
     3) quarto anteriore e posteriore;
     4) testa e coratella;
     5) culotta,
  comprendente le  due coscie  intere compresa  la "sella"  (destra e
sinistra);
     6) sella inglese,
  composta dalla parte superiore  dorsale, comprendente le due ultime
coste e le pareti addominali;
     7) carre',
comprendente parte dorsale superiore - anteriore;
     8. groppa,
comprende i due mezzi rosbif;
     9) casco,
  comprende le  spalle, le  costole basse, il  collo e  le costolette
alte della parte anteriore;
     10) farfalla,
comprende le due spalle unite al collo;
     11) cosciotto,
  comprende la  gamba, la coscia,  la regione ileosacrale e  la parte
posteriore dei lombi;
     12) cosciotto accorciato,
  comprende le membra posteriori della regione ileosacrale e la parte
posteriore di lombi.
   Altri tagli:
     13) sella,
  comprende  la regione  ileosacrale  con o  senza l'ultima  vertebra
lombare;
     14) filetto,
comprende la regione lombare;
     15) carre' coperto,
  parte dorsale superiore comprendente le prime e le seconde costole;
     16) carre' scoperto,
parte anteriore composto dalle prime 5 vertebre dorsali;
     17) spalla,
intero;
     18) colletto,
comprende la regione del collo;
     19) costolette alte:
comprendente la regione toracica inferiore.
                               Art. 7.
                              Controlli
  L'Autorita', nazionale preposta  al coordinamento dell'attivita' di
controllo e'  il Ministero delle  politiche agricole. Le  funzioni di
controllo vengono esercitate tramite la regione autonoma Sardegna e/o
organismi privati autorizzati secondo la vigente normativa.
  Il Consorzio  di tutela "Agnello  di Sardegna", costituito  su base
interprofessionale,   definisce  la   politica   di  qualita'   della
produzione  riconosciuta  ed e'  competente  a  svolgere funzioni  di
vigilanza sulla produzione e  sulla commercializzazione della stessa,
nonche' di promozione e tutela.
                               Art. 8.
                     Designazione e presentazione
  Le  operazioni   di  preparazione   e  condizionamento   dei  tagli
dell'Agnello  di   Sardegna  devono  essere   effettuate  nell'ambito
regionale.
  Sulle   confezioni    delle   carcasse   intere    e/o   porzionate
contrassegnate con  l'I.G.P., o sulle etichette  apposte sui medesimi
devono  essere  riportate,  a  caratteri  chiari  ed  indelebili,  le
indicazioni  previste  dalle  norme  in materia.  In  particolare  le
confezioni  realizzate   con  il  sottovuoto  o   con  altri  sistemi
consentiti dalla legge, dovranno recare:
  a)  gli estremi  della I.G.P.  "Agnello di  Sardegna" ed  eventuale
logo;
     a) la tipologia delle carni;
     c) la denominazione del taglio;
  All'indicazione  geografica  protetta   e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi  qualificazione  non  espressamente prevista  dal  presente
disciplinare di produzione ivi  compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino.
  E'  tuttavia consentito  l'uso di  menzioni geografiche  aggiuntive
veritiere,  come  nomi  storicogeografici, nomi  di  comuni,  tenute,
fattorie,   e   aziende,   con  riferimento   all'allevamento,   alla
macellazione e  al condizionamento del prodotto,  purche' non abbiano
significato  laudativo e  non  siano  tali da  trarre  in inganno  il
consumatore.  Dette eventuali  menzioni  devono  essere riportate  in
etichetta in  dimensione pari ad  un terzo rispetto ai  caratteri con
cui viene trascritta l'I.G.P.