Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
  Esaminata la domanda presentata  dal comune di Sciacca (Agrigento),
per il tramite del Consorzio enologico "Kronion" legittimato ai sensi
dell'art 2, comma  1, del decreto del Presidente  della Repubblica n.
348/1994, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di
origine  controllata   dei  vini   "Sciacca"  gia'   riconosciuta  ad
indicazione  geografica tipica  con decreto  ministeriale 10  ottobre
1995, in  cui e' prevista,  tra l'altro, la decadenza  da indicazione
geografica tipica  nel momento  stesso in  cui viene  riconosciuta la
denominazione di  origine controllata  recante il nome  geografico in
discorso (art. 4, comma 1, lettera c);
  Viste le risultanze della pubblica  audizione svoltasi a Sciacca il
4 dicembre 1997;
  Ha espresso  parere favorevole  al suo accoglimento  proponendo, ai
fini   dell'emanazione   del   relativo  decreto   dirigenziale,   il
disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
  Le eventuali  istanze e  controdeduzioni alla suddetta  proposta di
modifica del disciplinare di  produzione dovranno, in conformita' con
le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 642/1972 e  successive modifiche ed integrazioni  - essere inviate
dagli interessati al  Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine  e  delle indicazioni  geografiche  tipiche  dei vini  -  Via
Sallustiana n. 10  - 00187 Roma, entro sessanta giorni  dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
                             ___________
   Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione
                  di origine controllata "Sciacca"
                               Art. 1.
  La denominazione di origine  controllata "Sciacca", e' riservata ai
seguenti vini:
    "Sciacca" Bianco;
    "Sciacca" Inzolia;
    "Sciacca" Grecanico;
    "Sciacca" Chardonnay;
    "Sciacca" Riserva Rayana;
    "Sciacca" Rosso;
    "Sciacca" Nero d'Ayola;
    "Sciacca" Cabernet Sauvignon;
    "Sciacca" Merlot;
    "Sciacca" Sangiovese;
    "Sciacca" Rosso Riserva;
    "Sciacca" Rosato,
  che  rispondono  alle  condizioni  e  ai  requisiti  stabiliti  dal
presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
  La denominazione  di origine controllata "Sciacca"  e' riservata ai
vini  bianchi,  rossi   e  rosati  ottenuti  dalle   uve  di  vitigni
provenienti dai  vigneti aventi,  nell'ambito aziendale,  la seguente
composizione ampelografica:
  a) "Sciacca" Bianco: Inzolia -  Grecanico - Chardonnay - Catarratto
Lucido, per almeno il 70% congiuntamente o disgiuntamente.
  Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti
da  varieta'  a  bacca   bianca,  non  aromatiche,  raccomandate  e/o
autorizzate per la provincia di Agrigento.
  b)  La  denominazione  di  origine  controllata  "Sciacca"  con  la
menzione di uno dei seguenti vitigni:
  Grecanico Inzolia, Chardonnay, e' riservata ai vini ottenuti da uve
provenienti   dai   vigneti   costituiti   per   almeno   l'85%   dal
corrispondente vitigno.
  Possono  concorrere per  la restante  parte le  uve provenienti  da
varieta' a bacca bianca  non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate
per la provincia di Agrigento.
  c)  La  denominazione  di  origine controllata  "Sciacca",  con  la
menzione  della sottozona  Rayana  obbligatoriamente preceduta  dalla
tipologia Riserva  e' consentita  ai soli  vini bianchi  ottenuti dai
vigneti nell'ambito aziendale composti  da almeno l'80% di Catarratto
Lucido e Inzolia congiuntamente o disgiuntamente.
  Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti
da  varieta'   a  bacca  bianca  non   aromatiche,  raccomandate  e/o
autorizzate per la provincia di Agrigento.
  d) "Sciacca"  Rosso: Merlot -  Cabernet Sauvignon - Nero  d'Avola -
Sangiovese, per almeno il 70% congiuntamente o disgiuntamente.
  Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti
da  varieta'   a  bacca   rossa  non  aromatiche,   raccomandate  e/o
autorizzate per la provincia di Agrigento.
  e) La denominazione  di origine controllata "Sciacca"  Rosso con la
menzione di uno dei seguenti vitigni:
  Merlot  -  Cabernet  Sauvignon  - Nero  d'Avola  -  Sangiovese,  e'
riservata ai vini ottenuti da  uve provenienti dai vigneti costituiti
per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
  Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti
da  varieta'   a  bacca   rossa  non  aromatiche,   raccomandate  e/o
autorizzate per la provincia di Agrigento.
  f) La denominazione di  origine controllata "Sciacca" Rosso Riserva
e' consentita ai  soli vini rossi ottenuti dalle  uve provenienti dai
vigneti nell'ambito aziendale,  composti da almeno il  70% di Merlot,
Cabernet,  Sauvignon,  Nero  d'Avola,  Sangiovese,  congiuntamente  o
disgiuntamente.
  Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti
da  varieta'   a  bacca   rossa  non  aromatiche,   raccomandate  e/o
autorizzate per la provincia di Agrigento.
  g)  La denominazione  di  origine controllata  "Sciacca" Rosato  e'
riservata, per almeno il 70%,  ai vini prodotti esclusivamente con la
vinificazione  in  bianco  dei  vitigni  prescritti  per  il  vino  a
denominazione  di   origine  controllata   "Sciacca"  Rosso,   o  con
mostificazione contemporanea delle uve bianche e rosse prescritti per
i  vini a  denominazione di  origine controllata  "Sciacca" Bianco  e
Rosso.
  Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti
da  varieta'   a  bacca   rossa  non  aromatiche,   raccomandate  e/o
autorizzate per la provincia di Agrigento.
                               Art. 3.
  La produzione delle  uve destinate all'ottenimento dei  vini di cui
all'art. 2,  punti a),  b), d),  e), f),  g), devono  provenire dagli
interi territori amministrativi dei comuni di Sciacca e Caltabellotta
in provincia di Agrigento.
  La denominazione di origine controllata "Sciacca" Riserva Rayana e'
consentita ai  vini bianchi  ottenuti dai vitigni  di cui  all'art. 2
punto c) provenienti esclusivamente  dai terreni ricadenti nella zona
ricadente nella provincia di Agrigento, cosi delimitata:
  da una linea  che partendo dal fiume Carboj segue  in direzione est
la ferrovia  fino al punto di  incontro con il vallone  foce S. Marco
che  risale   fino  alla   strada  comunale  Raganella   in  contrada
Purgatorio. Imbocca detta strada fino a raggiungere l'ex s.s. 115 che
segue  fino  all'incrocio con  l'ex  reggia  trazzera Maragani  e  la
consortile  di collegamento  tra l'ex  s.s. 115  e Sciacca-Palermo  a
scorrimento  veloce. Da  qui  la linea  di  delimitazione imbocca  la
strada  consortile   fino  all'incrocio  con  la   Sciacca-Palermo  a
scorrimento  veloce  che  percorre  per   un  breve  tratto  fino  ad
incontrare il fiume Carboj.
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione  dei  vini   di  cui  all'art.  2   devono  essere  quelle
tradizionali della zona, e comunque, atte  a conferire alle uve ed ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
  I  sesti di  impianto,  le forme  di allevamento  ed  i sistemi  di
potatura devono  essere quelli generalmente  usati e comunque  atti a
non modificare le caratteristiche delle uve  e dei vini, in ogni caso
vanno escluse le uve provenienti  da vigneti con forme di allevamento
a tendone.
  I nuovi vigneti dovranno avere  una densita' minima non inferiore a
3.000 piante/Ha.
  E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura,  consentendosi  tuttavia
l'irrigazione come pratica di soccorso.
  La resa  massima di uva non  deve essere superiore a  tonnellate 12
per ettaro di vigneto in  coltura specializzata per la produzione dei
vini di cui all'art. 2 punti a), b),  d), e) g) e a 10 tonnellate per
ettaro per i vini di cui all'art. 2 punti c) e f).
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Sciacca" devono essere riportati nei limiti di cui sopra
purche' la produzione  globale non superi del 20%  i limiti medesimi,
fermi  restando i  limiti resa  uva/vino  per i  quantitativi di  cui
trattasi;  oltre  detto limite  percentuale  decade  il diritto  alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
                               Art. 5.
  Le uve  destinate alla  vinificazione dei  vini a  denominazione di
origine controllata "Sciacca" devono assicurare ai medesimi un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo  rispettivamente del 10,5% per
i  vini bianchi  e  rosati, 10,0%  per i  vini  ottenuti dal  vitigno
Grecanico e 11,0% per i vini rossi.
  Le uve  destinate alla  vinificazione del  vino a  denominazione di
origine controllata  "Sciacca" Riserva Rayana, prevista  nel presente
disciplinare,  devono  assicurare  al vino  un  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo del 13,0%.
  Le uve  destinate alla  vinificazione del  vino a  denominazione di
origine  controllata "Sciacca"  Rosso  Riserva  devono assicurare  un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,5%.
  Le   operazioni  di   vinificazione   nonche'  di   invecchiamento,
imbottigliamento e affinamento  debbono essere effettuate nell'ambito
della zona di cui all'art. 3.
  Nella vinificazione  sono ammesse  soltanto le  pratiche enologiche
tradizionali o  comunque atte  a conferire al  vino le  sue peculiari
caratteristiche di qualita'.
  La resa delle uve in vino finito,  per tutte le tipologie di cui al
presente disciplinare, non deve essere superiore al 70%.
  Qualora detta  resa superi  la percentuale  sopra indicata,  ma non
oltre il  75%, l'eccedenza  non avra'  diritto alla  denominazione di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
  Per  i  vini   di  cui  all'all'art.  2,   sono  consentiti,  prima
dell'immissione  al  consumo,  la fermentazione  e  l'affinamento  in
piccole botti di legno.
  E' obbligo per  i vini di cui  all'art. 2, punti c) e  f) che prima
dell'immissione  al consumo,  siano  stati sottoposti  ad un  periodo
minimo di affinamento di anni 2, di cui almeno 1 in botte di legno.
                               Art. 6.
  I  vini  della  denominazione   di  origine  controllata  "Sciacca"
all'atto  dell'immissione al  consumo devono  rispondere ai  seguenti
requisiti
   1) "Sciacca" Bianco:
    colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
    odore: delicato, fine, fragrante;
    sapore: secco, vivace, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 16 g/l;
    acidita' totale miniula: 4,5 g/l.
   2) "Sciacca" Inzolia:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: fruttato, intenso, caratteristico;
    sapore: armonico, caratteristico, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 16 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   3) "Sciacca" Grecanico:
    colore: giallo paglierino tendente al chiaro;
    odore: delicato, tipico;
    sapore: armonico, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,0% vol;
    estratto secco netto minimo: 16 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l:
   4) "Sciacca" Chardonnay:
    colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
    odore: fruttato, caratteristico;
    sapore: fresco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 16 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   5) "Sciacca" Riserva Rayana:
    colore: giallo dorato carico;
    odore intenso, persistente;
    sapore: pieno, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 18 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l:
   6) "Sciacca" Rosso:
    colore : rosso rubino;
    odore: vinoso, asciutto;
    sapore: leggermente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 20 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l:
   7) "Sciacca" Nero d'Avola:
    colore: rubino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    estratto secco netto minimo: 20 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l:
   8) "Sciacca" Cabernet Sauvignon:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore intenso, caratteristico;
    sapore: asciutto, rotondo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
    estratto secco netto minimo: 20 g/l;
    acidila' totale minima: 4,5 g/l.
   9) "Sciacca" Merlot:
    colore: rosso rubino piu' o meno carico;
    odore: vinoso piuttosto intenso, caratteristico;
    sapore: asciutto, talvolta morbido, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
    estratto secco netto nimimo: 20 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l:
   10) "Sciacca" Sangiovese:
    colore: rosso rubino carico;
    odore: intenso, caratteristico;
    sapore: pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5& vol;
    estratto secco netto minimo: 18 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l:
   11) "Sciacca" Rosso Riserva:
    colore: rosso rubino tendente al granato;
    odore: caratteristico;
    sapore: corposo e vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 20 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   12) "Sciacca" Rosato:
    colore: rosato piu' o meno intenso;
    odore: delicato, fine, fragrante;
    sapore: armonico, vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 16 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
  E'  facolta' del  Ministero per  le politiche  agricole -  Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni  geografiche tipiche dei vini, modificare
con  proprio  decreto  i  limiti  sopra  indicati  per  l'acidita'  e
l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
  Nella  designazione e  presentazione  dei vini  a denominazione  di
origine controllata "Sciacca" e' vietata l'utilizzazione di qualsiasi
qualificazione  aggiuntiva diversa  da quella  prevista dai  presente
disciplinare,  ivi  compresi   gli  aggettivi  "superiore",  "extra",
"fine", "scelto" e simili.
  E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali,  marchi privati, non avendo  significato laudativo e
idoneo a trarre in inganno il consumatore.
  E'  consentito l'uso  di indicazioni  geografiche e  toponomastiche
aggiuntive  che facciano  riferimento a  comuni, frazioni,  fattorie,
zone e localita' dalle quali  effettivamente provengono le uve da cui
i  vini cosi'  qualificati  sono stati  ottenuti  nel rispetto  delle
normative vigenti in materia.
  I   vini  di   cui  al   presente  disciplinare   devono  riportare
obbligatoriamente in  etichetta, in  modo veritiero  e documentabile,
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
                               Art. 8.
  La tappatura delle  bottiglie deve essere fatta con tappi  fino a 3
litri. Per  le confezioni fino  a 0.375 litri  e' ammesso il  tappo a
vite.