Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
  Esaminata la domanda presentata dal comune di Petrosino (Trapani) -
per  il  tramite  della Confederazione  italiana  agricoltori,  della
Unione  provinciale  agricoltori   e  della  Federazione  coltivatori
diretti della provincia di Trapani, legittimati ai sensi dell'art. 2,
comma 1,  del decreto del  Presidente della Repubblica n.  348/1994 -
intesa ad  ottenere il  riconoscimento della denomnazione  di origine
controllata  dei   vini  "Delia   Nivolelli"  gia'   riconosciuta  ad
indicazione  geografica con  decreto ministeriale  13 luglio  1982 e,
successivamente,  ad   indicazione  geografica  tipica   con  decreto
ministeriale 10  ottobre 1995,  in cui e'  prevista, tra  l'altro, la
decadenza da indicazione geografica tipica  nel momento stesso in cui
viene riconosciuta la denominazione di origine controllata recante il
nome geografico in discorso (art. 4, comma 1, lettera c);
  Viste le  risultanze della pubblica audizione  svoltasi a Petrosino
il 4 dicembre 1997;
  Ha espresso  parere favorevole  al suo accoglimento  proponendo, ai
fini   dell'emanazione   del   relativo  decreto   dirigenziale,   il
disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
  Le eventuali  istanze e  controdeduzioni alla suddetta  proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno - in conformita' con
le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 642/1972 e  successive modifiche ed integrazioni  - essere inviate
dagli interessati al  Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine  e  delle indicazioni  geografiche  tipiche  dei vini  -  via
Sallustiana, 10  - 00187  Roma, entro sessanta  giorni dalla  data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                            ____________
   Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione
              di origine controllata "Delia Nivolelli"
                               Art. 1.
  La   denominazione  di   origine  controllata   "Delia  Nivolelli",
accompagnata da una delle seguenti menzioni obbligatorie:
    Chardonnay;
    Damaschino;
    Grecanico;
    Grillo;
    Inzolia;
    Muller-Thurgau;
    Sauvignon;
    Nero d'Avola;
    Merlot;
    Pignatello o Perricone;
    Sangiovese;
    Syrah;
    Bianco;
    Rosso;
    Spumante;
    Novello.
  e' riservata ai vini ottenuti  dai vigneti della zona di produzione
appresso  indicata  e rispondenti  alle  condizioni  ed ai  requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
  a) La denominazione  di origine controlla "Delia  Nivolelli" con la
specificazione  di  uno  dei  seguenti  vitigni:  Grillo,  Grecanico,
Damaschino,  Inzolia,  Chardonnay,  Muller-Thurgau,  Sauvignon,  Nero
d'Avola, Pignatello  o Perricone, Merlot,  Cabernet-Sauvignon, Syrah,
Sangiovese, e' riservata ai vini  ottenuti con almeno l'85% dalle uve
provenienti dai vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.
  Possono concorrere alla  produzione dei suddetti vini  anche le uve
di altri  vitigni purche'  a bacca di  colore analogo,  autorizzati o
raccomandati nella zona  di produzione ed in misura  non superiore al
15%.
  b)  La  denominazione  di  origine  controllata  "Delia  Nivolelli"
seguita dalla  specificazione "Bianco" e' riservata  al vino ottenuto
dalle uve  provenienti dai  vigneti aventi,  in ambito  aziendale, la
seguente composizione ampelografica: Grecanico,  Inzolia e Grillo, da
sole o congiuntamente, in misura non inferiore al 65%.
  Possono concorrere alla produzione di tale vino anche altri vitigni
a  bacca bianca,  raccomandati  od autorizzati  per  la provincia  di
Trapani, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 35%.
  c)  La  denominazione  di origine  controllata  "Delia  Nivolelli",
seguita  dalla specificazione  "Rosso" e  riservata al  vino ottenuto
dalle uve  provenienti dai  vigneti aventi,  in ambito  aziendale, la
seguente  composizione  ampelografica:  Nero  d'Avola,  Pignatello  o
Perricone, Merlot,  Cabernet-Sauvignon, Syrah e Sangiovese  da sole o
congiuntamente, in misura non inferiore al 65%.
  Possono  concorrere alla  produzione  di detto  vino  anche le  uve
provenienti da altri vitigni a  bacca nera autorizzati o raccomandati
nella provincia  di Trapani, da soli  o congiuntamente e' fino  ad un
massimo del 35%.
  d)  La  denominazione  di  origine  controllata  "Delia  Nivolelli"
seguita  dalla specificazione  "spumante"  e'  riservata al  prodotto
ottenuto dalle  uve della varieta' appresso  indicate provenienti dai
vigneti presenti in ambito aziendale: Grecanico, Chardonnay, Inzolia,
Damaschino e Grillo, da sole o congiuntamente.
  Nel caso che uno dei  suddetti vitigni sia rappresentato per almeno
l'85%,  la denominazione  di  origine  controllata "Delia  Nivolelli"
spumante  puo'  essere  seguita  dalla  specificazione  del  relativo
vitigno.
                               Art. 3.
  La zona di  produzione delle uve che possono  essere destinate alla
produzione  dei vini  a denominazione  di origine  controllata "Delia
Nivolelli" aventi diritto alle menzioni di cui all'art. 2 lettere a),
b), c)  e d)  comprende la  parte del  territorio della  provincia di
Trapani ed in  particolare i territori comunali di  Mazara del Vallo,
Marsala,   Petrosino  e   Salemi   individuati  dalle   sottoelencate
particelle catastali:
  a) Comune di Mazara del  Vallo: il territorio compreso nei seguenti
fogli di mappa: 1, 2,  3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,  12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,  21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37,  38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,  46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53,  57, 58, 59, 60, 61,  62 63, 64, 65, 66, 67,  68, 69, 70,
71, 72, 77, 79,  80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,  88, 89, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101,  103, 104, 105, 106, 107, 108,  109, 110, 111, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
185, 186, 187, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,
208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223,
224, 225, 226, 227, 228, 229, 230;
  b) Comune di Marsala: il  territorio compreso nei seguenti fogli di
mappa: 1, 2,  3, 5, 7, 8, 9, 10,  11, 12, 13, 14, 19, 20,  21, 22, 23
24, 25, 26, 27,  28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36,  37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45,  46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,  54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62,  63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,  71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79,  80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,  88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96,  97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,  104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 199, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 253, 254, 255, 256, 257,
265, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 288, 289,
290, 291, 292, 293, 295, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306,
307, 308, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 324, 325, 326, 327, 328, 329,
330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343,
346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 360, 362, 363, 364,
365, 366, 372, 373;
  c) Comune di  Petrosino: il territorio compreso  nei seguenti fogli
di mappa:
  ex comune di Mazara del Vallo: 54,  73, 74, 75, 76, 90, 91, 92, 93,
94, 112, 113, 114, 115, 133, 134, 150, 151;
  ex comune di Marsala: 344, 345,  346, 348, 356, 357, 358, 359, 360,
361 ,  362, 367, 368,  369, 370, 371, 372,  373, 374, 375,  376, 377,
378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391,
392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405,
406;
  d) Comune di  Salemi: il territorio compreso nei  seguenti fogli di
mappa: 55, 56, 57, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 92, 93, 109, 110, 111,
112, 113, 115, 116, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168.
                               Art. 4.
  I vigneti  destinati alla  produzione dei  vini a  denominazione di
origine  controllata  "Delia  Nivolelli"  di cui  all'art.  1  devono
rispondere,  per  condizioni  ambientali   e  di  coltura,  a  quelle
tradizionali delle zone di produzione e comunque devono essere atti a
conferire alle uve ed ai  vini derivati le specifiche caratteristiche
di qualita' e tipicita'.
  Sono,  pertanto, da  considerarsi  idonei  ai fini  dell'iscrizione
nell'albo previsto dall'art. 15 della  legge 10 febbraio 1992, n. 164
unicamente i  vigneti ubicati in  terreni di medio impasto,  di medio
impasto  tendenti  all'argilloso o  di  medio  impasto tendenti  allo
sciolto.
  Sono da  considerarsi inadatti  e non  possono essere  iscritti nel
predetto  albo i  vigneti situati  in terreni  umidi o  in terreni  a
predominanza di  argilla pliocenica o comunque  in terreni fortemente
argillosi, anche se ricadenti all'interno della zona di produzione.
  I  sesti  d'impianto, le  forme  di  allevamento  ed i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non
modificare le caratteristiche  delle uve e del vino.  Sono escluse le
forme di allevamento a tendone.
  La densita' d'impianto non deve essere inferiore a 2.500 piante per
ettaro (con forme  di allevamento a controspalliera  o ad alberello);
per i nuovi impianti la densita'  non dovra' essere inferiore a 3.000
ceppi per ettaro.
  E'  vietata   ogni  pratica  di  forzatura;   tuttavia  e'  ammessa
l'irrigazione di soccorso.
  E' consentito  usare esclusivamente  uve provenienti da  vigneti in
coltura specializzata.
  La resa  massima di  uva per ettaro  in coltura  specializzata. non
deve essere superiore a tonnellate 12,5 per tutte le tipologie di cui
all'art. 2.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Delia  Nivolelli" devono essere riportati  nei limiti di
cui sopra purche'  la produzione globale non superi del  20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva vino per i quantitativi di
cui trattasi.
  In  annate eccezionalmente  sfavorevoli la  regione siciliana,  con
proprio decreto,  sentite le organizzazioni di  categoria interessate
prima della vendemmia puo' stabilire  un limite massimo di produzione
di  uve   per  ettaro  inferiore   a  quello  fissato   nel  presente
disciplinare,  dandone  immediata  comunicazione al  Ministero  delle
politiche  agricole  -   Comitato  nazionale  per  la   tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazione  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
                               Art. 5.
  Le operazioni  di vinificazione e di  invecchiamento debbono essere
effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.
  Tuttavia tenuto conto delle  situazioni tradizionali, e' consentito
che tali  operazioni vengano effettuate nell'intero  territorio della
provincia di Trapani, ad eccezione  della tipologia "Spumante" per la
quale la presa di spuma puo' effettuarsi anche al di fuori della zona
di produzione.
  Nella vinificazione  sono ammesse soltanto le  pratiche enologiche,
leali  e costanti,  atte a  conferire ai  vini di  cui sopra  le loro
peculiari caratteristiche.
  La resa massima  dell'uva in vino non deve essere  superiore al 70%
per tutti i vini.
  Qualora detta  resa superi  la percentuale  sopra indicata,  ma non
oltre  i 75%,  l'eccedenza non  avra' diritto  alla denominazione  di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
  Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini della
denominazione  di origine  controllata  "Delia  Nivolelli" un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del:
    9,5% per la tipologia spumante;
    10,5% per tutti i vini bianchi;
    11,5% per tutti i vini rossi.
                               Art. 6.
  I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
   1) "Della Nivolelli" Chardonnay:
  colore:  giallo  paglierino,  piu'  o meno  intenso  con  sfumature
talvolta verdognole;
    odore: fruttato, fine, caratteristico;
  sapore: asciutto, pieno vellutato, fruttato, persistente;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    estratto secco netto minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   2) "Delia Nivolelli" Damaschino:
  colore: giallo paglierino chiaro con riflessi verdolini;
    odore: caratteristico, delicato;
    asciutto, armonico, morbido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima 4,7 g/l.
   3) "Delia Nivolelli" Grecanico:
  colore: giallo paglierino tenue con riflessi talvolta verdognoli;
    odore: delicato piu' o meno fruttato, caratteristico;
    sapore: asciutto, armonico, fresco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    estratto secco netto minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   4) "Delia Nivolelli" Grillo:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, gradevole, caratteristico;
    sapore: armonico pieno, sapido;
    titolo alcolometrico volumonico totale minimo: 11% vol;
    estratto secco netto minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   5) "Delia Nivolelli" Inzolia:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico, fruttato;
    sapore: pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    estratto secco netto minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   6) "Delia Nivolelli" Muller-Thurgau:
    colore: giallo paglierino, piu' o meno intenso;
    odore: tipico, delicato, leggermente aromatico;
    sapore: asciutto, fruttato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    estratto secco netto minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   7) "Delia Nivolelli" Sauvignon:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico, delicato, gradevole;
    sapore: caratteristico, gradevole, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    estratto secco netto minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   8) "Delia Nivolelli" Nero d'Avola:
  colore:   rosso   rubino   intenso,  tendente   all'arancione   con
l'invecchiamento;
    odore: caratteristico, gradevole, piu' o meno intenso;
    sapore: asciutto, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 20 g/l;
    acidita' totale minima: 4,8 g/l.
   9) "Delia Nivolelli" Cabernet Sauvignon:
  colore:   rosso   rubino   intenso,  tendente   all'arancione   con
l'invecchiamento;
    odore: gradevolmente intenso, caratteristico;
  sapore:  asciutto,  pieno,   caratteristico,  gradevole,  armonico,
giustamente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 20 g/l;
    acidita' totale minima: 4,8 g/l.
   10) "Delia Nivolelli" Merlot:
  colore: rosso rubino, tendente all'arancione con l'invecchiamento;
    odore: intenso, caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 20 g/l;
    acidita' totale minima: 4,8 g/l.
   11) "Delia Nivolelli" Syrah:
  colore:   rosso   rubino   intenso,  tendente   all'arancione   con
l'invecchiamento;
  odore: caratteristico, intenso, delicato e leggermente speziato;
  sapore: asciutto, di giusto corpo e gradevolmente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 20 g/l;
    acidita' totale minima: 4,8 g/l.
   12) "Delia Nivolelli" Pignatello o Perricone:
  colore:   rosso   rubino   intenso,  tendente   all'arancione   con
l'invecchiamento;
    odore: vinoso, caratteristico;
    sapore: pieno, sapido, asciutto, leggermente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 20 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   13) "Delia Nivolelli" Sangiovese:
  colore: rosso rubino, tendente all'arancione con l'invecchiamento;
    odore: vinoso, con profumo delicato;
  sapore: armonico, asciutto, di giusto corpo, un po' tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 20 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   14) "Delia Nivolelli" Bianco:
  colore:  giallo  paglierino  piu'  o  meno  intenso,  con  riflessi
talvolta verdognoli;
    odore: delicato, piu' o meno fruttato, caratteristico;
    sapore: asciutto, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    estratto secco netto minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   15) "Delia Nivolelli" Rosso:
  colore: rosso  piu' o  meno intenso,  granato vivace,  con riflessi
arancione se invecchiato;
    odore: vinoso, con profumo delicato;
  sapore: asciutto, sapido, caldo, armonico, giustamente tannico, che
tende al vellutato con l'invecchiamento;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 20 g/l;
    acidita' totale minima: 4,7 g/l.
   16) "Delia Nivolelli" Spumante:
    spuma: fine, vivace e persistente;
  colore: paglierino chiaro, con riflessi talvolta verdolini;
    odore: delicato, piu' o meno fruttato;
    sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 16 g/l;
    acidita' totale minima: 5 g/l.
   17) "Delia Nivolelli" Novello Rosso:
    odore: vinoso, intenso, fruttato;
  sapore: sapido, morbido, leggermente acidulo, talvolta vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 20 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
  E'  facolta' del  Ministero per  le politiche  agricole -  Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni  geografiche tipiche dei vini, modificare
con  proprio decreto  i  limiti dell'acidita'  e dell'estratto  secco
sopra indicati.
                               Art. 7.
  I  vini rossi  della  denominazione di  origine controllata  "Delia
Nivolelli"  ottenuti   con  idonee   tecniche  di   vinificazione  ed
imbottigliati  in  conformita'   alla  normativa  specifica  vigente,
possono essere designati con il termine "Novello".
  I  vini rossi  della  denominazione di  origine controllata  "Delia
Nivolelli" se sottoposti ad un periodo minimo d'invecchiamento di due
anni possono portare in etichetta la qualificazione "Riserva".
  Il periodo di invecchiamento, obbligatorio per i vini di cui sopra,
decorre dal 1 gennaio successivo all'anno di produzione delle uve.
                               Art. 8.
  E'  vietato usare  assieme  alla denominazione  di  origine di  cui
all'art.  2  qualsiasi  qualificazione aggiuntiva  non  prevista  dal
disciplinare, ivi compresi gli  aggettivi "superiore" "extra", "fine"
"scelto", "selezionato" e similari.
  E'   tuttavia  consentito   l'uso  di   indicazioni  che   facciano
riferimento a  nomi o ragioni  sociali o marchi privati,  purche' non
abbiano significato laudativo e non  siano idonei a trarre in inganno
il consumatore.
  E'  consentito,  altresi',  l'uso   di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche   aggiuntive  che   facciano  riferimento   a  comuni,
frazioni, aree, fattorie, poderi, vigneti, zone e localita', compresi
nella zona  delimitata dal precedente  art. 3 e dai  quali provengono
eflttivamente  le uve  da  cui  il vino  cosi'  qualilicato e'  stato
ottenuto a condizione che le medesime indicazioni:
    vengano indicate, all'atto della denuncia dei vigneti;
  siano  oggetto  di  specifica  denuncia  nella  scheda  annuale  di
produzione  delle  uve  e  che   le  stesse  siano  prese  in  carico
separatamente  negli  appositi  registri  di cantina  ai  fini  della
vinificazione;
  rispondano inoltre alle condizioni stabilite dalle normative U.E. e
nazionali in materia di designazione e presentazione dei V.Q.P.R.D.
  L'indicazione dell'annata  di produzione delle uve  e' obbligatoria
per tutti i vini della denominazione di cui al presente disciplinare,
tranne che per lo spumante.
  Il vino  a denominazione  di origine controllata  "Delia Nivolelli"
Bianco,  prodotto  nel rispetto  della  vigente  normativa e  con  le
caratteristiche di cui  al precedente art. 6, puo'  essere immesso al
consumo anche nel  tipo frizzante naturale. In tal  caso in etichetta
e' obbligatoria l'indicazione del termine "frizzante".
  I vini  a denominazione  di origine controllata  "Delia Nivolelli",
per l'immissione al consumo  devono essere confezionati in recipienti
di vetro, di volume non superiore a 5 litri.