Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal comune di Petrosino (Trapani) - per il tramite della Confederazione italiana agricoltori, della Unione provinciale agricoltori e della Federazione coltivatori diretti della provincia di Trapani, legittimati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994 - intesa ad ottenere il riconoscimento della denomnazione di origine controllata dei vini "Delia Nivolelli" gia' riconosciuta ad indicazione geografica con decreto ministeriale 13 luglio 1982 e, successivamente, ad indicazione geografica tipica con decreto ministeriale 10 ottobre 1995, in cui e' prevista, tra l'altro, la decadenza da indicazione geografica tipica nel momento stesso in cui viene riconosciuta la denominazione di origine controllata recante il nome geografico in discorso (art. 4, comma 1, lettera c); Viste le risultanze della pubblica audizione svoltasi a Petrosino il 4 dicembre 1997; Ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno - in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni - essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ____________ Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli", accompagnata da una delle seguenti menzioni obbligatorie: Chardonnay; Damaschino; Grecanico; Grillo; Inzolia; Muller-Thurgau; Sauvignon; Nero d'Avola; Merlot; Pignatello o Perricone; Sangiovese; Syrah; Bianco; Rosso; Spumante; Novello. e' riservata ai vini ottenuti dai vigneti della zona di produzione appresso indicata e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. a) La denominazione di origine controlla "Delia Nivolelli" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Grillo, Grecanico, Damaschino, Inzolia, Chardonnay, Muller-Thurgau, Sauvignon, Nero d'Avola, Pignatello o Perricone, Merlot, Cabernet-Sauvignon, Syrah, Sangiovese, e' riservata ai vini ottenuti con almeno l'85% dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere alla produzione dei suddetti vini anche le uve di altri vitigni purche' a bacca di colore analogo, autorizzati o raccomandati nella zona di produzione ed in misura non superiore al 15%. b) La denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli" seguita dalla specificazione "Bianco" e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Grecanico, Inzolia e Grillo, da sole o congiuntamente, in misura non inferiore al 65%. Possono concorrere alla produzione di tale vino anche altri vitigni a bacca bianca, raccomandati od autorizzati per la provincia di Trapani, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 35%. c) La denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli", seguita dalla specificazione "Rosso" e riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nero d'Avola, Pignatello o Perricone, Merlot, Cabernet-Sauvignon, Syrah e Sangiovese da sole o congiuntamente, in misura non inferiore al 65%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera autorizzati o raccomandati nella provincia di Trapani, da soli o congiuntamente e' fino ad un massimo del 35%. d) La denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli" seguita dalla specificazione "spumante" e' riservata al prodotto ottenuto dalle uve della varieta' appresso indicate provenienti dai vigneti presenti in ambito aziendale: Grecanico, Chardonnay, Inzolia, Damaschino e Grillo, da sole o congiuntamente. Nel caso che uno dei suddetti vitigni sia rappresentato per almeno l'85%, la denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli" spumante puo' essere seguita dalla specificazione del relativo vitigno. Art. 3. La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli" aventi diritto alle menzioni di cui all'art. 2 lettere a), b), c) e d) comprende la parte del territorio della provincia di Trapani ed in particolare i territori comunali di Mazara del Vallo, Marsala, Petrosino e Salemi individuati dalle sottoelencate particelle catastali: a) Comune di Mazara del Vallo: il territorio compreso nei seguenti fogli di mappa: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230; b) Comune di Marsala: il territorio compreso nei seguenti fogli di mappa: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 199, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 253, 254, 255, 256, 257, 265, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 372, 373; c) Comune di Petrosino: il territorio compreso nei seguenti fogli di mappa: ex comune di Mazara del Vallo: 54, 73, 74, 75, 76, 90, 91, 92, 93, 94, 112, 113, 114, 115, 133, 134, 150, 151; ex comune di Marsala: 344, 345, 346, 348, 356, 357, 358, 359, 360, 361 , 362, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406; d) Comune di Salemi: il territorio compreso nei seguenti fogli di mappa: 55, 56, 57, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 92, 93, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168. Art. 4. I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli" di cui all'art. 1 devono rispondere, per condizioni ambientali e di coltura, a quelle tradizionali delle zone di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' e tipicita'. Sono, pertanto, da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 unicamente i vigneti ubicati in terreni di medio impasto, di medio impasto tendenti all'argilloso o di medio impasto tendenti allo sciolto. Sono da considerarsi inadatti e non possono essere iscritti nel predetto albo i vigneti situati in terreni umidi o in terreni a predominanza di argilla pliocenica o comunque in terreni fortemente argillosi, anche se ricadenti all'interno della zona di produzione. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Sono escluse le forme di allevamento a tendone. La densita' d'impianto non deve essere inferiore a 2.500 piante per ettaro (con forme di allevamento a controspalliera o ad alberello); per i nuovi impianti la densita' non dovra' essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro. E' vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia e' ammessa l'irrigazione di soccorso. E' consentito usare esclusivamente uve provenienti da vigneti in coltura specializzata. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata. non deve essere superiore a tonnellate 12,5 per tutte le tipologie di cui all'art. 2. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva vino per i quantitativi di cui trattasi. In annate eccezionalmente sfavorevoli la regione siciliana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate prima della vendemmia puo' stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Art. 5. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Trapani, ad eccezione della tipologia "Spumante" per la quale la presa di spuma puo' effettuarsi anche al di fuori della zona di produzione. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire ai vini di cui sopra le loro peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora detta resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre i 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini della denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del: 9,5% per la tipologia spumante; 10,5% per tutti i vini bianchi; 11,5% per tutti i vini rossi. Art. 6. I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 1) "Della Nivolelli" Chardonnay: colore: giallo paglierino, piu' o meno intenso con sfumature talvolta verdognole; odore: fruttato, fine, caratteristico; sapore: asciutto, pieno vellutato, fruttato, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; estratto secco netto minimo: 15 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l. 2) "Delia Nivolelli" Damaschino: colore: giallo paglierino chiaro con riflessi verdolini; odore: caratteristico, delicato; asciutto, armonico, morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; estratto secco netto minimo: 15 g/l; acidita' totale minima 4,7 g/l. 3) "Delia Nivolelli" Grecanico: colore: giallo paglierino tenue con riflessi talvolta verdognoli; odore: delicato piu' o meno fruttato, caratteristico; sapore: asciutto, armonico, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; estratto secco netto minimo: 15 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l. 4) "Delia Nivolelli" Grillo: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: armonico pieno, sapido; titolo alcolometrico volumonico totale minimo: 11% vol; estratto secco netto minimo: 15 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l. 5) "Delia Nivolelli" Inzolia: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico, fruttato; sapore: pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; estratto secco netto minimo: 15 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l. 6) "Delia Nivolelli" Muller-Thurgau: colore: giallo paglierino, piu' o meno intenso; odore: tipico, delicato, leggermente aromatico; sapore: asciutto, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; estratto secco netto minimo: 15 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l. 7) "Delia Nivolelli" Sauvignon: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico, delicato, gradevole; sapore: caratteristico, gradevole, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; estratto secco netto minimo: 15 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l. 8) "Delia Nivolelli" Nero d'Avola: colore: rosso rubino intenso, tendente all'arancione con l'invecchiamento; odore: caratteristico, gradevole, piu' o meno intenso; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; estratto secco netto minimo: 20 g/l; acidita' totale minima: 4,8 g/l. 9) "Delia Nivolelli" Cabernet Sauvignon: colore: rosso rubino intenso, tendente all'arancione con l'invecchiamento; odore: gradevolmente intenso, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, caratteristico, gradevole, armonico, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; estratto secco netto minimo: 20 g/l; acidita' totale minima: 4,8 g/l. 10) "Delia Nivolelli" Merlot: colore: rosso rubino, tendente all'arancione con l'invecchiamento; odore: intenso, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; estratto secco netto minimo: 20 g/l; acidita' totale minima: 4,8 g/l. 11) "Delia Nivolelli" Syrah: colore: rosso rubino intenso, tendente all'arancione con l'invecchiamento; odore: caratteristico, intenso, delicato e leggermente speziato; sapore: asciutto, di giusto corpo e gradevolmente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; estratto secco netto minimo: 20 g/l; acidita' totale minima: 4,8 g/l. 12) "Delia Nivolelli" Pignatello o Perricone: colore: rosso rubino intenso, tendente all'arancione con l'invecchiamento; odore: vinoso, caratteristico; sapore: pieno, sapido, asciutto, leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; estratto secco netto minimo: 20 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l. 13) "Delia Nivolelli" Sangiovese: colore: rosso rubino, tendente all'arancione con l'invecchiamento; odore: vinoso, con profumo delicato; sapore: armonico, asciutto, di giusto corpo, un po' tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; estratto secco netto minimo: 20 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l. 14) "Delia Nivolelli" Bianco: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con riflessi talvolta verdognoli; odore: delicato, piu' o meno fruttato, caratteristico; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; estratto secco netto minimo: 15 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l. 15) "Delia Nivolelli" Rosso: colore: rosso piu' o meno intenso, granato vivace, con riflessi arancione se invecchiato; odore: vinoso, con profumo delicato; sapore: asciutto, sapido, caldo, armonico, giustamente tannico, che tende al vellutato con l'invecchiamento; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; estratto secco netto minimo: 20 g/l; acidita' totale minima: 4,7 g/l. 16) "Delia Nivolelli" Spumante: spuma: fine, vivace e persistente; colore: paglierino chiaro, con riflessi talvolta verdolini; odore: delicato, piu' o meno fruttato; sapore: sapido, fresco, fine ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; estratto secco netto minimo: 16 g/l; acidita' totale minima: 5 g/l. 17) "Delia Nivolelli" Novello Rosso: odore: vinoso, intenso, fruttato; sapore: sapido, morbido, leggermente acidulo, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; estratto secco netto minimo: 20 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l. E' facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidita' e dell'estratto secco sopra indicati. Art. 7. I vini rossi della denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli" ottenuti con idonee tecniche di vinificazione ed imbottigliati in conformita' alla normativa specifica vigente, possono essere designati con il termine "Novello". I vini rossi della denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli" se sottoposti ad un periodo minimo d'invecchiamento di due anni possono portare in etichetta la qualificazione "Riserva". Il periodo di invecchiamento, obbligatorio per i vini di cui sopra, decorre dal 1 gennaio successivo all'anno di produzione delle uve. Art. 8. E' vietato usare assieme alla denominazione di origine di cui all'art. 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "superiore" "extra", "fine" "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano idonei a trarre in inganno il consumatore. E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, poderi, vigneti, zone e localita', compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali provengono eflttivamente le uve da cui il vino cosi' qualilicato e' stato ottenuto a condizione che le medesime indicazioni: vengano indicate, all'atto della denuncia dei vigneti; siano oggetto di specifica denuncia nella scheda annuale di produzione delle uve e che le stesse siano prese in carico separatamente negli appositi registri di cantina ai fini della vinificazione; rispondano inoltre alle condizioni stabilite dalle normative U.E. e nazionali in materia di designazione e presentazione dei V.Q.P.R.D. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria per tutti i vini della denominazione di cui al presente disciplinare, tranne che per lo spumante. Il vino a denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli" Bianco, prodotto nel rispetto della vigente normativa e con le caratteristiche di cui al precedente art. 6, puo' essere immesso al consumo anche nel tipo frizzante naturale. In tal caso in etichetta e' obbligatoria l'indicazione del termine "frizzante". I vini a denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli", per l'immissione al consumo devono essere confezionati in recipienti di vetro, di volume non superiore a 5 litri.