Con decreto ministeriale n. 24136 del 24 febbraio 1998:
  1)  e' autorizzata  per  il  periodo dal  19  febbraio  1995 al  31
dicembre  1995, la  corresponsione  del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 9
dicembre  1984, n.  863, nella  misura  ivi prevista,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Italtel  -  Societa'  Italiana
Telecomunicazioni, con sede in Milano e unita' di Milano, Castelletto
di Settimo  Milanese (Milano),  Nerviano (Milano), Roma,  Santa Maria
Capua  Vetere (Caserta),  Torino, Carini  (Palermo), L'Aquila,  per i
quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un massimo  di  400 ore  di  lavoro effettivo  pari  a 50  giorni
lavorativi di 8  ore articolate su settimane intere  di sospensione e
su singole giornate lavorative, nei confronti di un numero massimo di
lavoratori  pari  a  6.360  unita',   su  un  organico  pari  a  9887
lavoratori;
  2)  e' autorizzata,  per il  periodo dal  19 febbraio  1995, al  31
dicembre  1995  la  corresponsione del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Italtel Telematica, con  sede in
Santa Maria Capua Vetere (Caserta), e unita' di Milano, Roma, Napoli,
Palermo, per i quali e'  stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario
di  lavoro  fino  ad  un  massimo di  368  ore  di  lavoro  effettivo
corrispondenti  a  46  giorni  lavorativi  di  8  ore  articolate  su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti di 68 unita', su un organico pari a 299 lavoratori;
  3)  e' autorizzata,  per  il periodo  dal 19  febbraio  1995 al  31
dicembre  1995, la  corresponsione  del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Italtel  Sistemi  - Impianti  e
Progettazioni, con sede in Milano e unita' di Milano - Enti centrali,
Castelletto  di Settimo  Milanese (Milano),  Roma, Cagliari,  Napoli,
Taranto,  Catanzaro,  Messina, per  i  quali  e' stato  stipulato  un
contratto   di   solidarieta'   che  stabilisce,   per   il   periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di  lavoro fino ad un massimo
di 296 ore di lavoro  effettivo corrispondenti a 37 giorni lavorativi
di 8 ore  articolate su settimane intere di sospensione  e su singole
giornate lavorative, nei confronti di  1215 lavoratori su un organico
pari a 2842 unita';
  4)  e' autorizzata,  per  il periodo  dal 19  febbraio  1995 al  31
dicembre  1995, la  corresponsione  del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel Tecnoelettronica, con sede
in  L'Aquila e  unita' di  L'Aquila e  Milano, per  i quali  e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di  lavoro fino ad un massimo
di 296 ore di lavoro  effettivo corrispondenti a 37 giorni lavorativi
di 8 ore  articolate su settimane intere di sospensione  e su singole
giornate lavorative, nei  confronti di 260 lavoratori  su un organico
pari a 458 unita';
  5)  e' autorizzata,  per  il periodo  dal 19  febbraio  1995 al  31
dicembre  1995, la  corresponsione  del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Italtel  Telesis,  con sede  in
Milano e unita' di Milano, Roma, Torino, Napoli, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di  lavoro fino ad un massimo
di 368 ore di lavoro  effettivo corrispondenti a 46 giorni lavorativi
di 8 ore, articolate su settimane  intere di sospensione e su singole
giornate lavorative,  nei confronti di  37 lavoratori su  un organico
pari a 147 unita';
  6)  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  disposto dai precedenti articoli,
a  corrispondere in  favore  dei  lavoratori interessati,  dipendenti
dalle societa' del Gruppo Italtel  e/o societa' indicate nei suddetti
articoli, i particolari benefici previsti dai  commi 2 e 4 nei limiti
di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio
1993,  n. 148,  convertito con  modificazioni nella  legge 19  luglio
1993, n. 236,  tenuto conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto  ministeriale  del 25  ottobre  1994,  in premessa  indicato,
registrato dalla Corte  dei conti in data 23  novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
  Il presente decreto  annulla e sostituisce il D.M. n.  22957 del 18
giugno 1997 solo per la parte relativa all'articolo 1.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24137   del  24  febbraio  1998  e'
autorizzata per  il periodo dal  1 aprile 1995  al 31 marzo  1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. AT & T Global Information Solutions, con sede
in Milano e unita' di Milano, Napoli, Palermo, Roma, Padova, Bologna,
Torino, Sesto Fiorentino (Firenze), per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 24  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
sett.li nei  confronti di un numero  massimo di lavoratori pari  a 19
unita', su un organico complessivo di 683 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  S.p.a.  AT  &  T  Global
Information  Solutions,   a  corrispondere  i   particolari  benefici
previsti dai  commi 2 e  4 nei limiti di  cui al successivo  comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20  maggio 1993, n. 148, convertito con
modificazioni nella  legge 19 luglio  1993, n. 236, tenuto  conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel decreto  ministeriale del  25
ottobre 1994, in premessa indicato,  registrato dalla Corte dei conti
in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24138   del  24  febbraio  1998  e'
autorizzata per  il periodo dal  5 maggio 1997  al 4 maggio  1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordi, con sede
in Voghera (Pavia) e unita' di  Voghera (Pavia), per i quali e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari a  19 unita',  di  cui 1  parttime da  30 ore  medie
settimanali a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di
28 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.  Sordi,  a   corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6  marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24139   del  24  febbraio  1998  e'
autorizzata per  il periodo dal  18 marzo 1997  al 17 marzo  1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Grafischena,
con sede  in Fasano (Brindisi) e  unita' di Fasano (Brindisi),  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 24  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 22 unita', su un organico complessivo di
47 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, ove interessato,
sono altresi'  autorizzati, nell'ambito di quanto  sopra disposto, in
favore  dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.   Grafischena,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24140   del  24  febbraio  1998  e'
autorizzata per  il periodo dal 2  giugno 1997 al 30  maggio 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'articolo 6,  comma 3 del decreto-legge  1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28 novembre 1996,
n. 608, in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Virtus, con
sede  in Pianengo  (Cremona) e  unita' di  Pianengo (Cremona),  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 13 unita', su un organico complessivo di
17 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.   Virtus,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6  marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24141   del  24  febbraio  1998  e'
autorizzata per il  periodo dal 15 aprile 1997 al  14 aprile 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'articolo 6,  comma 3 del decreto-legge  1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28 novembre 1996,
n. 608, in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soleko, con
sede in  Pontecorvo (Frosinone)  e unita' di  Pontecorvo (Frosinone),
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 12  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 30  ore medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo  di lavoratori  pari  a  48  unita', su  un  organico
complessivo di 52 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.   Soleko,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6  marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24142   del  24  febbraio  1998  e'
autorizzata per il periodo dal 2  settembre 1997 al 1 settembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'articolo  1,   del  decreto-legge   30  ottobre  1984,   n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista dall'art.  6,  comma  3 del  decreto-legge  1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Isma, con  sede  in Sinalunga  fraz.  Bettolle loc.  Bisciano
(Siena) e unita'  di Sinalunga fraz. Bettolle  loc. Bisciano (Siena),
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 24  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 24  ore medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo  di lavoratori  pari  a  26  unita', su  un  organico
complessivo di 26 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.   Isma,  a   corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6  marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24143   del  24  febbraio  1998  e'
autorizzata per  il periodo dal 10  giugno 1997 al 9  giugno 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'articolo 6,  comma 3 del decreto-legge  1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28 novembre 1996,
n. 608,  in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Del Tongo
industria per l'arredamento,  con sede in Tegoleto  (Arezzo) e unita'
di Tegoleto  - Civitella in  Val di Chiana  (Arezzo), per i  quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 24
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  24 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 80 unita', su un organico complessivo di
151 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.  Del   Tongo  industria   per
l'arredamento, a corrispondere il  particolare beneficio previsto dal
comma  4,  art.  6,  del   decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996 in premessa indicato,  registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con decreto ministeriale n. 24157 del 24 febbraio 1998:
  1) e' autorizzata per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n.  863, nella  misura  prevista,  in favore  dei  lavoratori,
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Filiale UPIM, con sede in Milano e  unita' di Pescara, per i quali e'
stato stipulato  un contratto di  solidarieta' che stabilisce  per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di  499 ore,  corrispondenti a 78  giorni lavorativi  di 6,66
ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative,
nei confronti  di un massimo di  20 lavoratori, su un  organico di 36
unita'.
  E' autorizzata  per il periodo  dall'11 ottobre 1993 al  10 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n.  863, nella  misura  prevista,  in favore  dei  lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino UPIM, con  sede in Milano e unita' di  Pescara, per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 299  ore, articolate su settimane intere  di sospensione e
su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 15 lavoratori, su un organico di 36 unita';
  2) e' autorizzata per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n.  863, nella  misura  prevista,  in favore  dei  lavoratori,
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Chieti, per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di  327 ore,  articolate mediante la  riduzione di  orario in
ogni singola settimana  pari a 49 giorni lavorativi di  6,66 ore, nei
confronti  di un  massimo  di 20  lavoratori, su  un  organico di  29
unita'.
  E' autorizzata  per il periodo  dall'11 ottobre 1993 al  10 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Chieti, per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di  196 ore,  articolate mediante la  riduzione di  orario in
ogni  singola  settimana  e  riproporzionata  in  base  all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 8 lavoratori, su un organico di 29 unita';
  3) e' autorizzata per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Lanciano (Chieti), per
i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino ad un massimo di  394 ore, articolate su settimane intere
di sospensione e  su singole giornate lavorative  corrispondenti a 59
giorni lavorativi di 6,66 ore, nei  confronti di un numero massimo di
16 lavoratori, su un organico di 24 unita'.
  E' autorizzata  per il periodo  dall'11 ottobre 1993 al  10 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Lanciano (Chieti), per
i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino ad un massimo di  246 ore, articolate su settimane intere
di sospensione  e su singole giornate  lavorative, riproporzionata in
base all'effettiva  articolazione dell'orario di  lavoro individuale,
nei confronti di un numero massimo di 7 lavoratori, su un organico di
24 unita';
  4) e' autorizzata per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Filiale UPIM, con sede in Milano e unita' di L'Aquila, per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di  385 ore, corrispondenti  a 8 ore settimanali  regolate su
giorni lavorativi  di 6,66 ore,  articolate su settimane intere  e su
singole  giornate  lavorative,  nei  confronti di  un  massimo  di  9
lavoratori, su un organico di 24 dipendenti.
  E' autorizzata  per il periodo  dall'11 ottobre 1993 al  10 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino UPIM, con sede in Milano  e unita' di L'Aquila, per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
il periodo sopraindicato, la riduzione  dell'orario di lavoro fino ad
un massimo di 231 ore, articolate mediante una riduzione di orario in
ogni singola settimana  pari a 5 ore  settimanali, riproporzionata in
base all'effettiva  articolazione dell'orario di  lavoro individuale,
nei confronti  di un massimo di  14 lavoratori, su un  organico di 24
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in
favore  dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla La  Rinascente
S.p.a.  -   Magazzini  UPIM,   indicati  nei  suddetti   articoli,  i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del  25 ottobre  1994, in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale n. 24158 del 24 febbraio 1998:
  1)  e' autorizzata  per  il periodo  dal 20  settembre  1994 al  19
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in  Milano e unita' di Nuoro, per i
quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un  massimo di 484 ore,  corrispondenti a 73 giorni  lavorativi di
6,66  ore,  articolate su  settimane  intere  e su  singole  giornate
lavorative,  nei confronti  di un  massimo  di 31  lavoratori, su  un
organico di 47 unita'.
  E'  autorizzata  per  il  periodo  dall'20  settembre  1994  al  19
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19  dicembre 1984,  n.  863,  nella misura  prevista,  in favore  dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in  Milano e unita' di Nuoro, per i
quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un  massimo  di  335  ore,  articolate  su  settimane  intere  di
sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base
all'effettiva  articolazione dell'orario  di lavoro  individuale, nei
confronti  di un  massimo  di 14  lavoratori, su  un  organico di  47
unita';
  2)  e' autorizzata  per  il periodo  dal 20  settembre  1994 al  19
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. -  Magazzino UPIM,  con sede  in Milano  e unita'  di Carbonia
(Cagliari),  per  i   quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 319  ore,
corrispondenti  a 48  giorni lavorativi  di 6,66  ore, articolate  su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti  di un  massimo  di 27  lavoratori, su  un  organico di  44
unita'.
  E' autorizzata per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n.  863, nella  misura  prevista,  in favore  dei  lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino UPIM, con  sede in Milano e unita'  di Carbonia (Cagliari),
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce per il periodo  sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino ad un massimo di  191 ore, articolate su settimane intere
di sospensione e su singole  giornate lavorative e riproporzionata in
base all'effettiva  articolazione dell'orario di  lavoro individuale,
nei confronti  di un massimo di  16 lavoratori, su un  organico di 44
unita';
  3)  e' autorizzata  per  il periodo  dal 20  settembre  1994 al  19
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. -  Magazzino UPIM,  con sede  in Milano  e unita'  di Iglesias
(Nuoro), per i quali e'  stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,   per  il   periodo  sopraindicato,   una  riduzione
dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 236 ore, corrispondenti a
36 giorni lavorativi  di 6,66 ore, articolate su  settimane intere di
sospensione e  su singole  giornate lavorative,  nei confronti  di un
numero massimo di 18 lavoratori, su un organico di 35 unita'.
  E' autorizzata per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino UPIM, con  sede in Milano e unita'  di Iglesias (Cagliari),
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce per il periodo  sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino ad un massimo di  145 ore, articolate su settimane intere
di sospensione  e su singole giornate  lavorative, riproporzionata in
base all'effettiva  articolazione dell'orario di  lavoro individuale,
nei confronti  di un massimo di  16 lavoratori, su un  organico di 35
unita';
  4) e'  autorizzata per  il periodo  dal 2 maggio  1995 al  1 maggio
1996, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Filiale Grandi  Magazzini, con sede  in Milano e unita'  di Cagliari,
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino  ad un  massimo di  547 ore,  corrispondenti a  32 giorni
lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione
e su singole  giornate lavorative, nei confronti di un  massimo di 76
lavoratori, su un organico di 111 unita'.
  E' autorizzata per  il periodo dal 2 maggio 1995  al 1 maggio 1996,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati
a tempo  parziale, dipendenti  dalla La  Rinascente S.p.a.  - Filiale
Grandi Magazzini,  con sede  in Milano  e unita'  di Cagliari,  per i
quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un  massimo  di  388  ore,  articolate  su  settimane  intere  di
sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base
all'effettiva  articolazione dell'orario  di lavoro  individuale, nei
confronti  di un  massimo di  37 lavoratori,  su un  organico di  111
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in
favore  dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla La  Rinascente
S.p.a,  -   magazzini  UPIM,   indicati  nei  suddetti   articoli,  i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del  25 ottobre  1994, in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale n. 24159 del 24 febbraio 1998:
  1) e' autorizzata,  per il periodo dal 4 ottobre  1993 al 3 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino UPIM, con  sede in Milano e unita' di  Ravenna, per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di  386 ore,  corrispondenti a 58  giorni lavorativi  di 6,66
ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative,
nei confronti  di un massimo di  16 lavoratori, su un  organico di 33
unita'.
  E' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati
a tempo parziale,  dipendenti dalla La Rinascente  S.p.a. - Magazzino
UPIM, con sede  in Milano e unita'  di Ravenna, per i  quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta'  che stabilisce per il periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di  lavoro fino ad un massimo
di  232 ore,  articolate  su  settimane intere  di  sospensione e  su
singole  giornate lavorative,  riproporzionata in  base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 16 lavoratori, su un organico di 33 unita';
  2) e' autorizzata,  per il periodo dal 4 ottobre  1993 al 3 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino UPIM, con sede in Milano  e unita' di Piacenza, per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
il periodo sopraindicato, la riduzione  dell'orario di lavoro fino ad
un massimo di 218 ore, corrispondenti  a 33 giorni lavorativi di 6,66
ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative,
nei confronti  di un massimo di  22 lavoratori, su un  organico di 35
unita'.
  E' autorizzata,  per il  periodo dal  4 ottobre  1993 al  3 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino UPIM, con sede in Milano  e unita' di Piacenza, per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 136  ore, articolate su settimane intere  di sospensione e
su   singole   giornate   lavorative  e   riproporzionata   in   base
all'effettiva  articolazione dell'orario  di lavoro  individuale, nei
confronti  di un  massimo  di 12  lavoratori, su  un  organico di  35
unita';
  3) e' autorizzata,  per il periodo dal 4 ottobre  1993 al 3 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Cesena (Forli'), per i
quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta' che stabilisce
per  il periodo  sopraindicato, una  riduzione dell'orario  di lavoro
fino ad un massimo di 671 ore, corrispondenti a 101 giorni lavorativi
di  6,66 ore,  articolate su  settimane  intere di  sospensione e  su
singole giornate lavorative, nei confronti di un numero massimo di 19
lavoratori, su un organico di 23 unita'.
  E' autorizzata,  per il  periodo dal  4 ottobre  1993 al  3 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Cesena (Forli'), per i
quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un  massimo  di  403  ore,  articolate  su  settimane  intere  di
sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base
all'effettiva  articolazione dell'orario  di lavoro  individuale, nei
confronti  di un  massimo  di 17  lavoratori, su  un  organico di  21
unita';
  4) e' autorizzata,  per il periodo dal 4 ottobre  1993 al 3 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Cento (Ferrara), per i
quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un  massimo di 326 ore,  corrispondenti a 49 giorni  lavorativi di
6,66 ore, articolate su settimane  intere di sospensione e su singole
giornate lavorative, nei confronti di  un massimo di 3 lavoratori, su
un organico di 8 unita'.
  E' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati
a tempo parziale,  dipendenti dalla La Rinascente  S.p.a. - Magazzino
UPIM, con sede in Milano e unita'  di Cento (Ferrara), per i quali e'
stato stipulato  un contratto di  solidarieta' che stabilisce  per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 196  ore, articolate su settimane intere  di sospensione e
su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 4 lavoratori, su un organico di 8 unita';
  5) e' autorizzata,  per il periodo dal 4 ottobre  1993 al 3 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino  UPIM,  con sede  in  Milano  e unita'  di  Bologna-Mazzini
(Bologna),  per   i  quali  e'   stato  stipulato  un   contratto  di
solidarieta'  che   stabilisce  per  il  periodo   sopraindicato,  la
riduzione dell'orario  di lavoro  fino ad  un massimo  di 278  ore di
lavoro, corrispondenti a 42 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate
su settimane intere di sospensione  e su singole giornate lavorative,
nei confronti  di un massimo  di 8 lavoratori,  su un organico  di 20
unita'.
  E' autorizzata,  per il  periodo dal  4 ottobre  1993 al  3 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino  UPIM, con  sede in  Milano e  unita' di  Bologna-Magazzini
(Bologna),  per   i  quali  e'   stato  stipulato  un   contratto  di
solidarieta'  che   stabilisce  per  il  periodo   sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 174  ore,
articolate su settimane  intere di sospensione e  su singole giornate
lavorative,  riproporzionata  in   base  all'effettiva  articolazione
dell'orario di lavoro individuale, nei  confronti di un massimo di 11
lavoratori, su un organico di 20 unita';
  6) e' autorizzata,  per il periodo dal 4 ottobre  1993 al 3 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino  UPIM,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Bologna-Bassi
(Bologna),  per   i  quali  e'   stato  stipulato  un   contratto  di
solidarieta'  che   stabilisce  per  il  periodo   sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 197  ore,
corrispondenti  a 30  giorni lavorativi  di 6,66  ore, articolate  su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti  di un  massimo  di 22  lavoratori, su  un  organico di  39
unita'.
  E' autorizzata,  per il  periodo dal  4 ottobre  1993 al  3 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino  UPIM,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Bologna-Bassi
(Bologna),  per   i  quali  e'   stato  stipulato  un   contratto  di
solidarieta'  che   stabilisce  per  il  periodo   sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 132  ore,
articolate su settimane  intere di sospensione e  su singole giornate
lavorative,  riproporzionata  in   base  all'effettiva  articolazione
dell'orario di lavoro individuale, nei  confronti di un massimo di 15
lavoratori, su un organico di 39 unita';
  7) e' autorizzata,  per il periodo dal 4 ottobre  1993 al 3 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino UPIM, con sede in Milano  e unita' di Faenza (Ravenna), per
i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce per il periodo  sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino  ad un  massimo di  229 ore,  corrispondenti a  35 giorni
lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione
e su  singole giornate lavorative, nei  confronti di un massimo  di 6
lavoratori, su un organico di 13 unita'.
  E' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati
a tempo parziale,  dipendenti dalla La Rinascente  S.p.a. - Magazzino
UPIM, con sede in Milano e unita' di Faenza (Ravenna), per i quali e'
stato stipulato  un contratto di  solidarieta' che stabilisce  per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 229  ore, articolate su settimane intere  di sospensione e
su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 6 lavoratori, su un organico di 13 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  disposto dai precedenti articoli,
a  corrispondere in  favore  dei  lavoratori interessati,  dipendenti
dalla La  Rinascente S.p.a. -  Magazzini UPIM, indicati  nei suddetti
articoli, i particolari benefici previsti dai  commi 2 e 4 nei limiti
di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio
1993,  n. 148,  convertito con  modificazioni nella  legge 19  luglio
1993, n. 236,  tenuto conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto  ministeriale  del 25  ottobre  1994,  in premessa  indicato,
registrato dalla Corte  dei conti in data 23  novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale n. 24160 del 24 febbraio 1998:
  1) e' autorizzata, per il periodo  dal 1 dicembre 1994 al 3 ottobre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino UPIM, con  sede in Milano e unita' di  Ravenna, per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di  234 ore,  corrispondenti a 36  giorni lavorativi  di 6,66
ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative,
nei confronti  di un massimo di  13 lavoratori, su un  organico di 30
unita'.
  E' autorizzata,  per il  periodo dal  4 ottobre  1994 al  3 ottobre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino UPIM, con  sede in Milano e unita' di  Ravenna, per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 141  ore, articolate su settimane intere  di sospensione e
su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 14 lavoratori, su un organico di 30 unita';
  2) e' autorizzata,  per il periodo dal 4 ottobre  1994 al 3 ottobre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino UPIM, con sede in Milano  e unita' di Piacenza, per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di  182 ore,  corrispondenti a 28  giorni lavorativi  di 6,66
ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative,
nei confronti  di un massimo di  21 lavoratori, su un  organico di 33
unita'.
  E' autorizzata,  per il  periodo dal  4 ottobre  1994 al  3 ottobre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino UPIM, con sede in Milano  e unita' di Piacenza, per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 114  ore, articolate su settimane intere  di sospensione e
su   singole   giornate   lavorative  e   riproporzionata   in   base
all'effettiva  articolazione dell'orario  di lavoro  individuale, nei
confronti  di un  massimo  di 11  lavoratori, su  un  organico di  33
unita';
  3) e' autorizzata,  per il periodo dal 4 ottobre  1994 al 3 ottobre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Cesena (Forli'), per i
quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta' che stabilisce
per  il periodo  sopraindicato, una  riduzione dell'orario  di lavoro
fino ad un massimo di 556  ore, corrispondenti a 84 giorni lavorativi
di  6,66 ore,  articolate su  settimane  intere di  sospensione e  su
singole giornate lavorative, nei confronti di un numero massimo di 17
lavoratori, su un organico di 21 unita'.
  E' autorizzata,  per il  periodo dal  4 ottobre  1994 al  3 ottobre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Cesena (Forli'), per i
quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un  massimo  di  334  ore,  articolate  su  settimane  intere  di
sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base
all'effettiva  articolazione dell'orario  di lavoro  individuale, nei
confronti di un numero massimo di  3 lavoratori, su un organico di 21
unita';
  4) e' autorizzata,  per il periodo dal 4 ottobre  1994 al 3 ottobre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Cento (Ferrara), per i
quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un  massimo di 400 ore,  corrispondenti a 60 giorni  lavorativi di
6,66 ore, articolate su settimane  intere di sospensione e su singole
giornate lavorative, nei confronti di  un massimo di 2 lavoratori, su
un organico di 7 unita'.
  E' autorizzata,  per il  periodo dal  4 ottobre  1994 al  3 ottobre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Cento (Ferrara), per i
quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un  massimo  di  240  ore,  articolate  su  settimane  intere  di
sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base
all'effettiva  articolazione dell'orario  di lavoro  individuale, nei
confronti di un massimo di 4 lavoratori, su un organico di 7 unita';
  5) e' autorizzata,  per il periodo dal 4 ottobre  1994 al 3 ottobre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino  UPIM,  con sede  in  Milano  e unita'  di  Bologna-Mazzini
(Bologna),  per   i  quali  e'   stato  stipulato  un   contratto  di
solidarieta'  che   stabilisce  per  il  periodo   sopraindicato,  la
riduzione dell'orario  di lavoro  fino ad  un massimo  di 108  ore di
lavoro, corrispondenti a 17 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate
su settimane intere di sospensione  e su singole giornate lavorative,
nei confronti  di un massimo  di 9 lavoratori,  su un organico  di 17
unita'.
  E' autorizzata,  per il  periodo dal  4 ottobre  1994 al  3 ottobre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino  UPIM, con  sede in  Milano e  unita' di  Bologna-Magazzini
(Bologna),  per   i  quali  e'   stato  stipulato  un   contratto  di
solidarieta'  che   stabilisce  per  il  periodo   sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario  di lavoro  fino  ad  un  massimo di  98  ore,
articolate su settimane  intere di sospensione e  su singole giornate
lavorative,  riproporzionata  in   base  all'effettiva  articolazione
dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un  massimo di 6
lavoratori, su un organico di 17 unita';
  6) e' autorizzata,  per il periodo dal 4 ottobre  1994 al 3 ottobre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino  UPIM,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Bologna-Bassi
(Bologna),  per   i  quali  e'   stato  stipulato  un   contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 134  ore,
corrispondenti  a 21  giorni lavorativi  di 6,66  ore, articolate  su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti  di un  massimo  di 23  lavoratori, su  un  organico di  39
unita'.
  E' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati
a tempo parziale,  dipendenti dalla La Rinascente  S.p.a. - Magazzino
UPIM, con sede  in Milano e unita' di Bologna-Bassi  (Bologna), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un  massimo  di  121  ore,  articolate  su  settimane  intere  di
sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base
all'effettiva  articolazione dell'orario  di lavoro  individuale, nei
confronti  di un  massimo  di 16  lavoratori, su  un  organico di  39
unita';
  7) e' autorizzata,  per il periodo dal 4 ottobre  1994 al 3 ottobre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino UPIM, con sede in Milano  e unita' di Faenza (Ravenna), per
i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino  ad un  massimo di  231 ore,  corrispondenti a  35 giorni
lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione
e su  singole giornate lavorative, nei  confronti di un massimo  di 7
lavoratori, su un organico di 13 unita'.
  E' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati
a tempo parziale,  dipendenti dalla La Rinascente  S.p.a. - Magazzino
UPIM, con sede in Milano e unita' di Faenza (Ravenna), per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 116  ore, articolate su settimane intere  di sospensione e
su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 6 lavoratori, su un organico di 13 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  disposto dai precedenti articoli,
a  corrispondere in  favore  dei  lavoratori interessati,  dipendenti
dalla La  Rinascente S.p.a. -  Magazzini UPIM, indicati  nei suddetti
articoli, i particolari benefici previsti dai  commi 2 e 4 nei limiti
di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio
1993,  n. 148,  convertito con  modificazioni nella  legge 19  luglio
1993, n. 236,  tenuto conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto  ministeriale  del 25  ottobre  1994,  in premessa  indicato,
registrato dalla Corte  dei conti in data 23  dicembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale n. 24161 del 24 febbraio 1998:
  1) e' autorizzata,  per il periodo dal 3 gennaio  1995 al 2 gennaio
1996, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Rovigo, per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di  323 ore,  corrispondenti a 49  giorni lavorativi  di 6,66
ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative,
nei confronti  di un massimo di  16 lavoratori, su un  organico di 24
unita'.
  E' autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 gennaio 1996
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi  prevista, in favore dei lavoratori occupati
a tempo parziale,  dipendenti dalla La Rinascente  S.p.a. - Magazzino
UPIM, con  sede in Milano  e unita' di Rovigo,  per i quali  e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di  lavoro fino ad un massimo
di  194 ore,  articolate  su  settimane intere  di  sospensione e  su
singole  giornate lavorative,  riproporzionata in  base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 7 lavoratori, su un organico di 24 unita';
  2) e' autorizzata,  per il periodo dal 3 gennaio  1995 al 2 gennaio
1996, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino UPIM, con sede in  Milano e unita' di Conegliano (Treviso),
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino  ad un  massimo di  573 ore,  corrispondenti a  87 giorni
lavorativi di 6,66  ore, articolate su settimane intere  e su singole
giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori, su
un organico di 19 unita'.
  E' autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 gennaio 1996
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati
a tempo parziale,  dipendenti dalla La Rinascente  S.p.a. - Magazzino
UPIM, con  sede in  Milano e  unita' di  Conegliano (Treviso),  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un  massimo  di  358  ore,  articolate  su  settimane  intere  di
sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base
all'effettiva  articolazione dell'orario  di lavoro  individuale, nei
confronti di un massimo di 6 lavoratori, su un organico di 19 unita';
  3) e' autorizzata,  per il periodo dal 13 giugno  1995 al 12 giugno
1996, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino UPIM,  con sede in  Milano e  unita' di Bassano  del Grappa
(Vicenza),  per   i  quali  e'   stato  stipulato  un   contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  il  periodo  sopraindicato,  una
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 416  ore,
corrispondenti  a 63  giorni lavorativi  di 6,66  ore, articolate  su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti di un numero massimo di 10 lavoratori, su un organico di 20
unita'.
  E' autorizzata,  per il periodo  dal 13  giugno 1995 al  12 ottobre
1996 la  corresponsione del trattamento di  integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino UPIM,  con sede in  Milano e  unita' di Bassano  del Grappa
(Vicenza),  per   i  quali  e'   stato  stipulato  un   contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 249  ore,
articolate su settimane  intere di sospensione e  su singole giornate
lavorative,  riproporzionata  in   base  all'effettiva  articolazione
dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un numero massimo
di 9 lavoratori, su un organico di 20 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  disposto dai precedenti articoli,
a  corrispondere in  favore  dei  lavoratori interessati,  dipendenti
dalla La  Rinascente S.p.a. -  Magazzini UPIM, indicati  nei suddetti
articoli, i particolari benefici previsti dai  commi 2 e 4 nei limiti
di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio
1993, n.  148, convertito, con  modificazioni, nella legge  19 luglio
1993, n. 236,  tenuto conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto  ministeriale  del 25  ottobre  1994,  in premessa  indicato,
registrato dalla Corte  dei conti in data 23  novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale n. 24162 del 24 febbraio 1998:
  1)  e' autorizzata,  per  il  periodo dall'11  ottobre  1994 al  10
ottobre  1995,  la  corresponsione del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori  occupati a  tempo pieno,  dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. - Filiale UPIM, con sede in  Milano e unita' di Pescara, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un  massimo di 499 ore,  corrispondenti a 75 giorni  lavorativi di
6,66  ore,  articolate su  settimane  intere  e su  singole  giornate
lavorative,  nei confronti  di un  massimo  di 20  lavoratori, su  un
organico di 36 unita'.
  E' autorizzata, per  il periodo dall'11 ottobre 1994  al 10 ottobre
1995 la  corresponsione del trattamento di  integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino UPIM, con  sede in Milano e unita' di  Pescara, per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 299  ore, articolate su settimane intere  di sospensione e
su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 20 lavoratori, su un organico di 36 unita';
  2)  e' autorizzata,  per  il  periodo dall'11  ottobre  1994 al  10
ottobre  1995,  la  corresponsione del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori  occupati a  tempo pieno,  dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Chieti, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un massimo di 327 ore,  articolate mediante la riduzione di orario
in ogni  singola settimana pari a  49 giorni lavorativi di  6,66 ore,
nei confronti  di un massimo di  20 lavoratori, su un  organico di 29
unita'.
  E' autorizzata, per  il periodo dall'11 ottobre 1994  al 10 ottobre
1995 la  corresponsione del trattamento di  integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Chieti, per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di  196 ore,  articolate mediante la  riduzione di  orario in
ogni  singola  settimana  e  riproporzionata  in  base  all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 7 lavoratori, su un organico di 27 unita';
  3)  e' autorizzata,  per  il  periodo dall'11  ottobre  1994 al  10
ottobre  1995,  la  corresponsione del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori  occupati a  tempo pieno,  dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. -  Magazzino UPIM,  con sede  in Milano  e unita'  di Lanciano
(Chieti), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,   per  il   periodo  sopraindicato,   una  riduzione
dell'orario di  lavoro fino ad un  massimo di 394 ore,  articolate su
settimane  intere di  sospensione  e su  singole giornate  lavorative
corrispondenti a 59  giorni lavorativi di 6,66 ore,  nei confronti di
un numero massimo di 16 lavoratori, su un organico di 24 unita'.
  E' autorizzata, per  il periodo dall'11 ottobre 1994  al 10 ottobre
1995 la  corresponsione del trattamento di  integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Lanciano (Chieti), per
i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino ad un massimo di  246 ore, articolate su settimane intere
di sospensione  e su singole giornate  lavorative, riproporzionata in
base all'effettiva  articolazione dell'orario di  lavoro individuale,
nei confronti di un numero massimo di 7 lavoratori, su un organico di
24 unita';
  4)  e' autorizzata,  per  il  periodo dall'11  ottobre  1994 al  10
ottobre  1995,  la  corresponsione del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori  occupati a  tempo pieno,  dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. - Filiale UPIM, con sede in Milano e unita' di L'Aquila, per i
quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un massimo di 385 ore, corrispondenti a 8 ore settimanali regolate
su giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su
singole  giornate  lavorative,  nei  confronti di  un  massimo  di  9
lavoratori, su un organico di 24 dipendenti.
  E' autorizzata, per  il periodo dall'11 ottobre 1994  al 10 ottobre
1995 la  corresponsione del trattamento di  integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino UPIM, con sede in Milano  e unita' di L'Aquila, per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
il periodo sopraindicato, la riduzione  dell'orario di lavoro fino ad
un massimo di 231 ore, articolate mediante una riduzione di orario di
ogni singola settimana  pari a 5 ore  settimanali, riproporzionata in
base all'effettiva  articolazione dell'orario di  lavoro individuale,
nei confronti  di un massimo di  14 lavoratori, su un  organico di 24
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  disposto dai precedenti articoli,
a  corrispondere in  favore  dei  lavoratori interessati,  dipendenti
dalla La  Rinascente S.p.a. -  Magazzini UPIM, indicati  nei suddetti
articoli, i particolari benefici previsti dai  commi 2 e 4 nei limiti
di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio
1993, n.  148, convertito, con  modificazioni, nella legge  19 luglio
1993, n. 236,  tenuto conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto  ministeriale  del 25  ottobre  1994,  in premessa  indicato,
registrato dalla Corte  dei conti in data 23  novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale n. 24163 del 24 febbraio 1998:
  1) e' autorizzata, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1 novembre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Filiale Cash & Carry, con sede  in Milano e unita' di Modugno (Bari),
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce per il periodo  sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino  ad un  massimo di  464 ore,  corrispondenti a  70 giorni
lavorativi di 6,66  ore, articolate su settimane intere  e su singole
giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 33 lavoratori, su
un organico di 51 unita'.
  E' autorizzata,  per il periodo dal  2 novembre 1994 al  1 novembre
1995 la  corresponsione del trattamento di  integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Filiale Cash & Carry, con sede  in Milano e unita' di Modugno (Bari),
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino ad un massimo di  290 ore, articolate su settimane intere
di sospensione  e su singole giornate  lavorative, riproporzionata in
base all'effettiva  articolazione dell'orario di  lavoro individuale,
nei confronti  di un massimo di  16 lavoratori, su un  organico di 51
unita';
  2) e' autorizzata, per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 ottobre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino UPIM, con sede in Milano  e unita' di Brindisi, per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di  631 ore,  corrispondenti a 95  giorni lavorativi  di 6,66
ore,  articolate su  settimane  intere di  sospensione  e su  singole
giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 17 lavoratori, su
un organico di 34 unita'.
  E' autorizzata,  per il periodo dal  18 ottobre 1994 al  17 ottobre
1995 la  corresponsione del trattamento di  integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino UPIM, con sede in Milano  e unita' di Brindisi, per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 379  ore, articolate su settimane intere  di sospensione e
su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 16 lavoratori, su un organico di 34 unita';
  3)  e' autorizzata,  per  il periodo  dal 21  febbraio  1995 al  20
febbraio  1996, la  corresponsione  del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori  occupati a  tempo pieno,  dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. - Magazzini UPIM, con sede in Milano e unita' di Foggia, per i
quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un massimo di 439,56 ore, corrispondenti a 66 giorni lavorativi di
6,66  ore,  articolate su  settimane  intere  e su  singole  giornate
lavorative, nei confronti  di un numero massimo di  21 lavoratori, su
un organico di 36 unita'.
  E' autorizzata, per il periodo dal  21 febbraio 1995 al 20 febbraio
1996 la  corresponsione del trattamento di  integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Filiale Cash &  Carry, con sede in  Milano e unita' di  Foggia, per i
quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un  massimo  di  263  ore,  articolate  su  settimane  intere  di
sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base
all'effettiva  articolazione dell'orario  di lavoro  individuale, nei
confronti di un numero massimo di 14 lavoratori, su un organico di 36
unita';
  4)  e' autorizzata,  per  il periodo  dal 28  febbraio  1994 al  27
febbraio  1995, la  corresponsione  del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori  occupati a  tempo pieno,  dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. - Magazzino  UPIM, con sede in Milano e  unita' di Bari-Crispi
(Bari), per i  quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta'
che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario
di lavoro fino  ad un massimo di 179 ore,  corrispondenti a 27 giorni
lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione
e su  singole giornate lavorative, nei  confronti di un massimo  di 7
lavoratori, su un organico di 16 unita'.
  E' autorizzata, per  il periodo dal 28 ottobre 1994  al 27 febbraio
1995 la  corresponsione del trattamento di  integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino UPIM,  con sede in  Milano e unita' di  Bari-Crispi (Bari),
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce per il periodo  sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino ad un massimo di  107 ore, articolate su settimane intere
di sospensione  e su singole giornate  lavorative, riproporzionata in
base all'effettiva  articolazione dell'orario di  lavoro individuale,
nei confronti  di un massimo  di 8 lavoratori,  su un organico  di 34
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  disposto dai precedenti articoli,
a  corrispondere in  favore  dei  lavoratori interessati,  dipendenti
dalla La  Rinascente S.p.a. -  Magazzini UPIM, indicati  nei suddetti
articoli, i particolari benefici previsti dai  commi 2 e 4 nei limiti
di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio
1993, n.  148, convertito  con modificazioni,  nella legge  19 luglio
1993, n. 236,  tenuto conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto  ministeriale  del 25  ottobre  1994,  in premessa  indicato,
registrato dalla Corte  dei conti in data 23  novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.