IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996, convertito in legge 31 dicembre 1996, n. 677; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 al Ministro dell'interno; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione dei poteri di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza anche nei territori delle province di Reggio Emilia e Modena colpiti dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1997, concernente la proroga dello stato di emergenza anche nei territori delle province di Reggio Emilia e Modena colpiti dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996; Vista l'ordinanza n. 2475 del 19 novembre 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996; Vista l'ordinanza n. 2501 del 27 gennaio 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 1997; Vista l'ordinanza n. 2597 del 18 giugno 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 1997; Vista la nota n. 4684 /98/CDT del 6 marzo 1998, con cui il commissario delegato per gli interventi di protezione civile nella regione Emilia-Romagna chiede la proroga di un anno dei termini previsti dall'art. 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2475 del 19 novembre 1996; Considerato di dover accogliere la richiesta di proroga per consentire la definizione degli interventi gia' avviati e di stabilire nuovi termini nel caso di successive rimodulazioni del piano degli interventi; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Articolo unico 1. Nel caso di successive rimodulazioni del piano, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 2475 del 19 novembre 1996, il termine per la consegna dei lavori e' fissato entro novanta giorni dalla presa d'atto del piano da parte del Dipartimento della protezione civile e le opere dovranno essere completate entro i successivi nove mesi. 2. I termini di cui all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2475 del 19 novembre 1996, sono prorogati di un anno. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 1998 Il Ministro: Napolitano