IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno: Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 1994, con i quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania fino al 30 aprile 1994; Vista l'ordinanza dell'11 febbraio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 in data 12 febbraio 1994 con la quale sono stati disposti interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania ed il commissario del Governo della regione Campania e' stato nominato commissario delegato all'attuazione degli interventi stessi; Vista l'ordinanza in data 31 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 in data 31 marzo 1994, con la quale vengono apportate modifiche alla precedente ordinanza dell'11 marzo 1994; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 1994, con il quale lo stato di emergenza di cui sopra e' stato prorogato fino al 30 settembre 1994 ed e' stato esteso ai rifiuti speciali; Vista l'ordinanza in data 16 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 in data 16 aprile 1994, con la quale vengono estesi poteri conferiti al commissario del Governo della regione Campania anche al settore dei rifiuti speciali; Vista l'ordinanza in data 23 giugno 1994, pubblicata nella Gazzetta. Ufficiale n. 153 in data 2 luglio 1994, concernente integrazione e modifiche all'ordinanza del 31 marzo 1994; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre 1994, con il quale lo stato di emergenza e' stato dichiarato a far tempo dal 6 ottobre 1994 e sino al 31 dicembre 1995 per la situazione determinatasi nel settore dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali e tossiconocivi nella regione Campania; Vista l'ordinanza in data 7 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 in data 10 ottobre 1994, concernente integrazioni e modifiche alle precedenti ordinanze dirette a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania; Vista l'ordinanza in data 7 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 in data 8 novembre 1994, concernente ulteriori integrazioni all'ordinanza del 31 marzo 1994; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1995 con il quale lo stato di emergenza determinatosi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali e tossiconocivi nella regione Campania e' prorogato fino alla data dell'approvazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti e, comunque non oltre il 31 dicembre 1996; Vista l'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 1996, concernente integrazioni e modifiche alle precedenti citate ordinanze; Vista l'ordinanza n. 2470 del 31 ottobre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 1996, con la quale, in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 14 aprile 1995 e delle richieste avanzate dal presidente della regione Campania e dal prefetto di Napoli, sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche alle citate ordinanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1996 con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidourbani ed assimilabili, speciali, tossico nocivi nella regione Campania e' prorogato fino al 31 dicembre 1997; Vista l'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997, con la quale sono state prorogate le attivita' del commissario delegato - Presidente della regione Campania al 31 dicembre 1997 e del prefetto di Napoli delegato al 7 novembre 1997, che prevede, tra l'altro, l'adeguamento del piano adottato dal commissario delegato - Presidente della regione Campania al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e la verifica con il sistema industriale dei risultati conseguibili attraverso l'attuazione di tutti gli interventi previsti nel piano; Visto l'art. 33, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che prevede la concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative per il recupero di energia dai rifiuti con particolare interesse al recupero energetico mediante l'impiego di combustibile derivato dai rifiuti; Vista l'ordinanza n. 2714 del 20 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1997, con la quale e' stata prorogata l'attivita' del prefetto di Napoli delegato fino al 31 dicembre 1997; Vista la nota n. 4811/CD del 17 dicembre 1997 con la quale il presidente della giunta regionale della Campania, nel trasmettere una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonche' il verbale della riunione congiunta con il prefetto di Napoli ed i rappresentati del Ministero dell'ambiente tenutasi il 23 ottobre 1997, richiede, per l'esecuzione degli adempimenti correlati all'attuazione del sistema di recupero dei rifiuti, basato su attivita' alternative alle discariche, quali la raccolta differenziata e la valorizzazione dei rifiuti stessi mediante riciclo di materie e recupero di energia, una proroga dei poteri commissariali e sottolinea le difficolta' incontrate a causa del mancato accreditamento delle somme previste dalle citate ordinanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997 con il quale lo stato di emergenza determinatosi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e' stato prorogato fino al 31 dicembre 1998; Vista la nota n. 5016/CD del 31 dicembre 1997 con la quale il commissario delegato - Presidente della regione Campania ha trasmesso una integrazione alla relazione sullo stato di attuazione degli interventi, nella quale vengono illustrati i risultati delle verifiche condotte con il sistema industriale sia in merito alle possibilita' di recupero di materia dalle frazioni valorizzabili, sia in merito alle possibilita' di produrre combustibile derivato dai rifiuti e di utilizzare tale combustibile per produrre energia; Atteso che le prospettive emerse dalle verifiche condotte col sistema industriale sono tali da dare soluzioni definitive ai problemi dello smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania; Visto il ricorso della Commissione europea alla Corte di giustizia relativo alla situazione di degrado ambientale determinato da smaltimenti abusivi nell'alveo del "Vallone San Rocco", in comune di Napoli; Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Caserta n. 1892 del 30 dicembre 1997, con la quale, nell'evidenziare la particolare situazione di degrado ambientale causata dalla presenza di discariche abusive di rifiuti, viene richiesto un'urgente e sostanziale opera di bonifica in quel territorio provinciale; Ritenuto necessario accogliere la richiesta di proroga dei termini dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997 e di integrazione delle prescrizioni contenute nella medesima, nella considerazione che l'emergenza non potra' essere superata se non realizzando le attivita' di raccolta differenziata e di valorizzazione delle frazioni per le quali e' consentito il recupero di materie e avviando iniziative industriali in grado di ricevere e utilizzare i rifiuti solidi urbani a valle della raccolta differenziata prodotti nei comuni della regione Campania per produrre combustibile derivato dai rifiuti e di utilizzare il medesimo per la produzione di energia; Ritenuto, altresi, necessario accogliere la richiesta del presidente della regione della Campania e del prefetto di Napoli, espressa nel corso della citata riunione tenutasi il 23 ottobre 1997, di istituire un coordinamento permanente fra le due strutture commissariali al fine di ottimizzare i risultati delle azioni intraprese e coordinare le iniziative da intraprendere; Ritenuto, infine, necessario dotare commissario delegato il presidente della regione Campania degli strumenti idonei per svolgere le attivita' previste dall'art. 3 della citata ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996, ed, in particolare, quelle volte al superamento delle situazioni di degrado ambientale determinatasi nell'area del territorio casertano e nell'unita' morfologica "Vallone San Rocco". Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. 5643/ARS/M/DI/UDA del 26 marzo 1998; Acquisita l'intesa del presidente della regione Campania con nota n. 30421/GAB/DFL del 27 marzo 1998; Sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Sentito il Ministero dell'industria, commercio e artigianato; Dispone: Art. 1. 1. I poteri conferiti al commissario delegato - presidente della regione Campania con l'art. 1 dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, sono prorogati fino al 31 dicembre 1998; 2. All'art. 1 dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, i punti 4.1, 4.2, 4.6, 4.8 e 4.10 del comma 2 e i commi 5, 6 e 9 sono soppressi e sostituiti dai seguenti: "4.1) l'attivazione entro 90 giorni, per il tramite di ciascuno dei consorzi costituiti nei bacini identificati con legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli, legno, frazione organica, al fine di conseguire, per la raccolta differenziata, l'obiettivo del 20 per cento entro il 31 dicembre 1998 e la programmazione degli interventi per realizzare l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 35 per cento nei successivi due anni, nonche' dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli bianchi, bruni e grigi e dei rifiuti urbani pericolosi. In caso di inadempienza dei medesimi consorzi, ovvero di mancata nomina degli organi istituzionali degli stessi il commissario delegato - presidente della regione Campania provvede rispettivamente attraverso la nomina dei presidenti dei consorzi ovvero di un dipendente della pubblica amministrazione quale commissario ad acta; 4.2) l'attivazione entro 90 giorni, per il tramite di ciascuno dei consorzi costituiti nei bacini identificati con legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, della raccolta differenziata degli imballaggi primari, in aggiunta agli obblighi in materia di raccolta differenziata delle frazioni di cui al precedente punto 4.1, al fine di conseguire per gli imballaggi primari l'obiettivo del 20 per cento in peso da destinarsi al riciclaggio ed il 40 per cento complessivo, comprensivo delle quote destinate al recupero, entro il 31 dicembre 1998, ponendo l'onere del servizio a carico del CONAI, con il quale stipula, nello stesso periodo, apposita convenzione. Nel caso tale convenzione non venga stipulata entro la data fissata, il commissario delegato - Presidente della regione Campania, dispone che la raccolta differenziata degli imballaggi primari sia eseguita direttamente dal CONAI con i medesimi obblighi di risultato. Qualora il CONAI non attivi la raccolta entro i successivi 90 giorni, il commissario delegato - Presidente della regione Campania, dispone che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari; 4.6) la realizzazione per il tramite di ciascuno dei consorzi costituiti nei bacini identificati con legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, in comuni singoli o aggregati con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, di piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente; nei bacini singoli o aggregati tra loro di impianti di selezione e valorizzazione di carta, plastica, vetro, metalli, legno, di impianti per la produzione di compost da frazione organica raccolta separatamente, di impianti per il recupero di inerti; in ciascuna provincia, di impianti di trattamento dei rifiuti ingombranti e, nella regione, di impianti per il recupero dei beni durevoli bianchi, bruni e grigi. In caso di inadempienza dei medesimi soggetti, il commissario delegato - presidente della regione Campania provvede attraverso la nomina dei presidenti delle province quali commissari ad acta; 4.8) le misure per favorire il recupero delle frazioni valorizzabili da parte del sistema industriale e la definizione dei contratti della durata massima di cinque anni per l'utilizzo finale delle frazioni recuperate; 4.10) la realizzazione per il tramite di ciascuno dei consorzi, costituiti nei bacini identificati con legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, di sistemi di trasporto dei rifiuti agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti che consentano la massima economicita' e il minore inquinamento. In caso di inadempienza, dei medesimi consorzi il commissario delegato - presidente della regione Campania provvede attraverso la nomina dei presidenti delle province quali commissari ad acta; 5. Il commissario delegato - Presidente della regione Campania stipula entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a seguito di procedure di gara comunitarie, contratti per la durata massima di dieci anni, di conferimento dei rifiuti solidi urbani, a valle della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della regione Campama, con operatori industriali che si impegnino a realizzare impianti per la produzione di combustibile derivato da rifiuti da porre in esercizio entro il 31 dicembre 1998, ad utilizzare detto combustibile in impianti esistenti nonche', a realizzare impianti dedicati per la produzione di energia mediante l'impiego di combustibile derivato dai rifiuti, da porre in esercizio entro il 31 dicembre 2000 assicurando, comunque, nelle more della messa in esercizio di detti impianti dedicati, il recupero energetico del combustibile prodotto. La stipula dei contratti per l'utilizzo del combustibile derivato da rifiuti e' subordinata alla sottoscrizione di accordi di programma fra operatori industriali, il commissario delegato - Presidente della regione Campania il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, commercio e artigianato. Gli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti, e quelli dedicati di produzione di energia sono localizzati in siti anche in variante al piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con ordinanza del presidente della giunta regionale della Campania n. 27 del 9 giugno 1997, in modo da assicurare la maggior protezione ambientale e garantire la massima economicita' di gestione e sono dimensionati in coordinamento con gli obiettivi degli interventi in materia di raccolta differenziata in modo da favorire il riciclaggio delle frazioni valorizzabili. 6. Il Ministro dell'industria e l'autorita' dell'energia per quanto di competenza autorizzano l'ENEL a stipulare convenzioni per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/92, con operatori industriali che sottoscrivano gli accordi di programma e stipulino con il commissario delegato - presidente della regione Campania i contratti di cui al precedente comma 5. Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate in luogo di iniziative, ammesse fino al 30 giugno 1995, che non hanno trovato concretezza. Tali incentivi si applicano alla produzione di energia elettrica mediante combustione del C.D.R. ottenuto trattando fino al 50 per cento in peso dei rifiuti urbani totali della regione e da tutti gli altri rifiuti assimilati. 9. Il commissario delegato - Presidente della regione Campania concorre con le risorse di cui all'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997 ed il successivo articolo 8 della presente ordinanza alla realizzazione degli interventi necessari per la raccolta differenziata, selezione, valorizzazione, produzione di compost derivato dalla frazione umida raccolta separatamente e di combustibile derivato dalla restante frazione di rifiuti, al fine di realizzare il raggiungimento degli obiettivi alle condizioni di massima economicita'.". 3. Il commissario delegato - Presidente della regione Campania per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attivita' di progettazione dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16 comma 9, della legge 2 giugno 1995, n. 216, per le occupazione d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni nonche' al pagamento delle relative indennita' nei limiti delle risorse assegnate. 4. Il commissario delegato - Presidente della regione Campania si avvale, per la valutazione degli aspetti ambientali dei progetti degli impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti con recupero di energia, della commissione di cui all'art. 8, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che si esprime con parere costruttivo entro 30 giorni dalla richiesta. 5. Il commissario delegato - Presidente della regione Campania e' autorizzato per le sue attivita' a derogare agli articoli 7, 9 e 17 della legge regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10.