IL MINISTRO DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno:
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
11  febbraio 1994,  con  i  quale e'  stato  dichiarato  lo stato  di
emergenza  nel settore  dello smaltimento  dei rifiuti  solidi urbani
nella regione Campania fino al 30 aprile 1994;
  Vista l'ordinanza dell'11 febbraio  1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.  35 in  data 12  febbraio 1994 con  la quale  sono stati
disposti  interventi  urgenti  per   fronteggiare  la  situazione  di
emergenza determinatasi  nel settore dei rifiuti  solidi urbani nella
regione Campania ed il commissario del Governo della regione Campania
e'   stato  nominato   commissario   delegato  all'attuazione   degli
interventi stessi;
  Vista l'ordinanza in data 31  marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 75 in data 31 marzo 1994, con la quale vengono apportate
modifiche alla precedente ordinanza dell'11 marzo 1994;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 16
aprile 1994, con il quale lo stato di emergenza di cui sopra e' stato
prorogato fino  al 30 settembre  1994 ed  e' stato esteso  ai rifiuti
speciali;
  Vista l'ordinanza in data 16 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 93  in data 16 aprile 1994, con  la quale vengono estesi
poteri conferiti  al commissario  del Governo della  regione Campania
anche al settore dei rifiuti speciali;
  Vista  l'ordinanza  in  data   23  giugno  1994,  pubblicata  nella
Gazzetta.  Ufficiale  n.  153  in data  2  luglio  1994,  concernente
integrazione e modifiche all'ordinanza del 31 marzo 1994;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
7  ottobre  1994,  con  il  quale lo  stato  di  emergenza  e'  stato
dichiarato a far tempo dal 6 ottobre  1994 e sino al 31 dicembre 1995
per la situazione determinatasi nel settore dei rifiuti solidi urbani
ed assimilabili, speciali e tossiconocivi nella regione Campania;
  Vista l'ordinanza in data 7 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 237 in data  10 ottobre 1994, concernente integrazioni e
modifiche  alle  precedenti  ordinanze   dirette  a  fronteggiare  la
situazione di  emergenza determinatasi nel settore  dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania;
  Vista  l'ordinanza  in  data  7  novembre  1994,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 261  in  data  8 novembre  1994,  concernente
ulteriori integrazioni all'ordinanza del 31 marzo 1994;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 29
dicembre 1995  con il quale  lo stato di emergenza  determinatosi nel
settore dello smaltimento dei  rifiuti solidi urbani ed assimilabili,
speciali  e tossiconocivi  nella regione  Campania e'  prorogato fino
alla data  dell'approvazione del  piano regionale per  lo smaltimento
dei rifiuti e, comunque non oltre il 31 dicembre 1996;
  Vista  l'ordinanza n.  2425  del 18  marzo  1996, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 72 del  26 marzo 1996, concernente integrazioni
e modifiche alle precedenti citate ordinanze;
  Vista l'ordinanza  n. 2470  del 31  ottobre 1996,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale n.  260 del  6 novembre  1996, con  la quale,  in
considerazione della  sentenza della Corte costituzionale  n. 127 del
14  aprile  1995 e  delle  richieste  avanzate dal  presidente  della
regione  Campania e  dal  prefetto di  Napoli,  sono state  apportate
ulteriori integrazioni e modifiche alle citate ordinanze;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 30
dicembre 1996  con il quale lo  stato di emergenza nel  settore dello
smaltimento  dei  rifiuti  solidourbani  ed  assimilabili,  speciali,
tossico  nocivi  nella  regione  Campania e'  prorogato  fino  al  31
dicembre 1997;
  Vista  l'ordinanza n.  2560  del 2  maggio  1997, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997, con la quale sono state
prorogate le  attivita' del  commissario delegato -  Presidente della
regione  Campania  al 31  dicembre  1997  e  del prefetto  di  Napoli
delegato al 7 novembre 1997,  che prevede, tra l'altro, l'adeguamento
del  piano  adottato  dal  commissario delegato  -  Presidente  della
regione Campania al decreto legislativo 5  febbraio 1997, n. 22, e la
verifica  con  il  sistema  industriale  dei  risultati  conseguibili
attraverso l'attuazione di tutti gli interventi previsti nel piano;
  Visto l'art. 33, comma 9,  del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, che prevede la concessione di incentivi finanziari previsti da
disposizioni legislative per  il recupero di energia  dai rifiuti con
particolare interesse  al recupero  energetico mediante  l'impiego di
combustibile derivato dai rifiuti;
  Vista l'ordinanza  n. 2714 del  20 novembre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1997, con la quale e' stata
prorogata  l'attivita' del  prefetto di  Napoli delegato  fino al  31
dicembre 1997;
  Vista  la nota  n. 4811/CD  del 17  dicembre 1997  con la  quale il
presidente della giunta regionale della Campania, nel trasmettere una
relazione  sullo  stato di  attuazione  degli  interventi nonche'  il
verbale  della riunione  congiunta con  il  prefetto di  Napoli ed  i
rappresentati  del Ministero  dell'ambiente  tenutasi  il 23  ottobre
1997,   richiede,  per   l'esecuzione  degli   adempimenti  correlati
all'attuazione  del  sistema  di  recupero  dei  rifiuti,  basato  su
attivita'   alternative   alle    discariche,   quali   la   raccolta
differenziata e la valorizzazione dei rifiuti stessi mediante riciclo
di  materie   e  recupero   di  energia,   una  proroga   dei  poteri
commissariali  e sottolinea  le  difficolta' incontrate  a causa  del
mancato accreditamento delle somme previste dalle citate ordinanze;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 23
dicembre 1997  con il quale  lo stato di emergenza  determinatosi nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e' stato
prorogato fino al 31 dicembre 1998;
  Vista  la nota  n. 5016/CD  del 31  dicembre 1997  con la  quale il
commissario delegato - Presidente della regione Campania ha trasmesso
una  integrazione  alla relazione  sullo  stato  di attuazione  degli
interventi,  nella   quale  vengono  illustrati  i   risultati  delle
verifiche  condotte con  il sistema  industriale sia  in merito  alle
possibilita' di recupero di materia dalle frazioni valorizzabili, sia
in  merito alle  possibilita' di  produrre combustibile  derivato dai
rifiuti e di utilizzare tale combustibile per produrre energia;
  Atteso  che  le prospettive  emerse  dalle  verifiche condotte  col
sistema  industriale  sono  tali  da  dare  soluzioni  definitive  ai
problemi  dello  smaltimento  dei   rifiuti  prodotti  nella  regione
Campania;
  Visto il ricorso della Commissione  europea alla Corte di giustizia
relativo  alla  situazione  di   degrado  ambientale  determinato  da
smaltimenti abusivi nell'alveo del "Vallone  San Rocco", in comune di
Napoli;
  Vista la deliberazione della Giunta  provinciale di Caserta n. 1892
del 30 dicembre  1997, con la quale,  nell'evidenziare la particolare
situazione di degrado ambientale causata dalla presenza di discariche
abusive di rifiuti, viene richiesto un'urgente e sostanziale opera di
bonifica in quel territorio provinciale;
  Ritenuto necessario accogliere la  richiesta di proroga dei termini
dell'ordinanza  n. 2560  del 2  maggio 1997  e di  integrazione delle
prescrizioni  contenute  nella  medesima,  nella  considerazione  che
l'emergenza  non  potra'  essere   superata  se  non  realizzando  le
attivita'  di  raccolta  differenziata   e  di  valorizzazione  delle
frazioni per le quali e' consentito il recupero di materie e avviando
iniziative industriali  in grado di  ricevere e utilizzare  i rifiuti
solidi  urbani  a valle  della  raccolta  differenziata prodotti  nei
comuni della regione Campania  per produrre combustibile derivato dai
rifiuti e di utilizzare il medesimo per la produzione di energia;
  Ritenuto,   altresi,  necessario   accogliere   la  richiesta   del
presidente della  regione della  Campania e  del prefetto  di Napoli,
espressa nel corso della citata riunione tenutasi il 23 ottobre 1997,
di  istituire  un  coordinamento  permanente  fra  le  due  strutture
commissariali  al  fine  di  ottimizzare  i  risultati  delle  azioni
intraprese e coordinare le iniziative da intraprendere;
  Ritenuto,  infine,   necessario  dotare  commissario   delegato  il
presidente della regione Campania degli strumenti idonei per svolgere
le attivita' previste dall'art. 3  della citata ordinanza n. 2425 del
18 marzo 1996, ed, in  particolare, quelle volte al superamento delle
situazioni   di  degrado   ambientale  determinatasi   nell'area  del
territorio casertano e nell'unita' morfologica "Vallone San Rocco".
  Acquisita  l'intesa   del  Ministro   dell'ambiente  con   nota  n.
5643/ARS/M/DI/UDA del 26 marzo 1998;
  Acquisita l'intesa  del presidente della regione  Campania con nota
n. 30421/GAB/DFL del 27 marzo 1998;
  Sentito   il   Ministero  del   tesoro,   del   bilancio  e   della
programmazione economica;
  Sentito il Ministero dell'industria, commercio e artigianato;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. I  poteri conferiti al  commissario delegato -  presidente della
regione Campania  con l'art.  1 dell'ordinanza n.  2560 del  2 maggio
1997, sono prorogati fino al 31 dicembre 1998;
  2. All'art.  1 dell'ordinanza n.  2560 del  2 maggio 1997,  i punti
4.1,  4.2, 4.6,  4.8 e  4.10 del  comma 2  e i  commi 5,  6 e  9 sono
soppressi e sostituiti dai seguenti:
  "4.1) l'attivazione entro 90 giorni, per il tramite di ciascuno dei
consorzi costituiti  nei bacini  identificati con legge  regionale 10
febbraio  1993,  n. 10,  della  raccolta  differenziata della  carta,
plastica,  vetro,  metalli,  legno,  frazione organica,  al  fine  di
conseguire,  per la  raccolta differenziata,  l'obiettivo del  20 per
cento entro il 31 dicembre  1998 e la programmazione degli interventi
per realizzare  l'obiettivo minimo  di raccolta differenziata  del 35
per cento nei  successivi due anni, nonche'  dei rifiuti ingombranti,
dei  beni  durevoli bianchi,  bruni  e  grigi  e dei  rifiuti  urbani
pericolosi. In caso di inadempienza  dei medesimi consorzi, ovvero di
mancata nomina degli organi istituzionali degli stessi il commissario
delegato - presidente della regione Campania provvede rispettivamente
attraverso  la  nomina  dei  presidenti dei  consorzi  ovvero  di  un
dipendente della pubblica amministrazione quale commissario ad acta;
  4.2) l'attivazione entro 90 giorni,  per il tramite di ciascuno dei
consorzi costituiti  nei bacini  identificati con legge  regionale 10
febbraio 1993,  n. 10, della raccolta  differenziata degli imballaggi
primari,   in  aggiunta   agli  obblighi   in  materia   di  raccolta
differenziata delle frazioni di cui  al precedente punto 4.1, al fine
di conseguire per gli imballaggi primari l'obiettivo del 20 per cento
in peso da destinarsi al riciclaggio  ed il 40 per cento complessivo,
comprensivo delle quote  destinate al recupero, entro  il 31 dicembre
1998, ponendo l'onere  del servizio a carico del CONAI,  con il quale
stipula, nello  stesso periodo,  apposita convenzione. Nel  caso tale
convenzione non venga stipulata entro la data fissata, il commissario
delegato - Presidente della regione Campania, dispone che la raccolta
differenziata degli imballaggi primari  sia eseguita direttamente dal
CONAI  con i  medesimi obblighi  di risultato.  Qualora il  CONAI non
attivi  la raccolta  entro  i successivi  90  giorni, il  commissario
delegato - Presidente della regione  Campania, dispone che i soggetti
responsabili della  distribuzione delle merci  e dei beni  di consumo
applichino  il  deposito  cauzionale  obbligatorio  sugli  imballaggi
primari;
  4.6)  la realizzazione  per  il tramite  di  ciascuno dei  consorzi
costituiti nei  bacini identificati  con legge regionale  10 febbraio
1993, n. 10, in comuni  singoli o aggregati con popolazione superiore
ai  5.000 abitanti,  di  piazzole per  lo  stoccaggio delle  frazioni
raccolte separatamente;  nei bacini singoli  o aggregati tra  loro di
impianti  di selezione  e valorizzazione  di carta,  plastica, vetro,
metalli, legno, di impianti per  la produzione di compost da frazione
organica  raccolta  separatamente, di  impianti  per  il recupero  di
inerti; in ciascuna provincia, di impianti di trattamento dei rifiuti
ingombranti e,  nella regione, di  impianti per il recupero  dei beni
durevoli bianchi, bruni e grigi. In caso di inadempienza dei medesimi
soggetti, il commissario delegato - presidente della regione Campania
provvede  attraverso la  nomina dei  presidenti delle  province quali
commissari ad acta;
  4.8)   le  misure   per   favorire  il   recupero  delle   frazioni
valorizzabili da parte  del sistema industriale e  la definizione dei
contratti della durata  massima di cinque anni  per l'utilizzo finale
delle frazioni recuperate;
  4.10) la  realizzazione per  il tramite  di ciascuno  dei consorzi,
costituiti nei  bacini identificati  con legge regionale  10 febbraio
1993, n.  10, di sistemi  di trasporto  dei rifiuti agli  impianti di
produzione del  combustibile derivato  dai rifiuti che  consentano la
massima   economicita'  e   il  minore   inquinamento.  In   caso  di
inadempienza,  dei  medesimi  consorzi   il  commissario  delegato  -
presidente della  regione Campania provvede attraverso  la nomina dei
presidenti delle province quali commissari ad acta;
  5.  Il commissario  delegato  - Presidente  della regione  Campania
stipula entro 120  giorni dalla data di  pubblicazione della presente
ordinanza, a seguito di procedure  di gara comunitarie, contratti per
la durata massima  di dieci anni, di conferimento  dei rifiuti solidi
urbani,  a valle  della raccolta  differenziata, prodotti  nei comuni
della regione Campama,  con operatori industriali che  si impegnino a
realizzare  impianti per  la produzione  di combustibile  derivato da
rifiuti  da  porre  in  esercizio  entro  il  31  dicembre  1998,  ad
utilizzare  detto  combustibile  in  impianti  esistenti  nonche',  a
realizzare impianti  dedicati per  la produzione di  energia mediante
l'impiego di combustibile derivato dai rifiuti, da porre in esercizio
entro il  31 dicembre  2000 assicurando,  comunque, nelle  more della
messa in esercizio di detti impianti dedicati, il recupero energetico
del combustibile  prodotto. La  stipula dei contratti  per l'utilizzo
del   combustibile   derivato   da  rifiuti   e'   subordinata   alla
sottoscrizione di accordi di  programma fra operatori industriali, il
commissario delegato - Presidente  della regione Campania il Ministro
dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, commercio e artigianato.
Gli impianti  di produzione di  combustibile derivato dai  rifiuti, e
quelli dedicati  di produzione  di energia  sono localizzati  in siti
anche in variante al piano  regionale per lo smaltimento dei rifiuti,
approvato con  ordinanza del presidente della  giunta regionale della
Campania n.  27 del 9 giugno  1997, in modo da  assicurare la maggior
protezione ambientale e garantire la massima economicita' di gestione
e  sono  dimensionati  in   coordinamento  con  gli  obiettivi  degli
interventi in materia  di raccolta differenziata in  modo da favorire
il riciclaggio delle frazioni valorizzabili.
  6. Il Ministro dell'industria e l'autorita' dell'energia per quanto
di  competenza  autorizzano l'ENEL  a  stipulare  convenzioni per  la
cessione   di  energia   elettrica,   alle  condizioni   di  cui   al
provvedimento CIP  6/92, con operatori industriali  che sottoscrivano
gli accordi  di programma e  stipulino con il commissario  delegato -
presidente della  regione Campania i  contratti di cui  al precedente
comma 5. Le  nuove convenzioni dovranno essere stipulate  in luogo di
iniziative, ammesse  fino al  30 giugno 1995,  che non  hanno trovato
concretezza. Tali  incentivi si applicano alla  produzione di energia
elettrica mediante combustione del  C.D.R. ottenuto trattando fino al
50 per  cento in peso  dei rifiuti urbani  totali della regione  e da
tutti gli altri rifiuti assimilati.
  9.  Il commissario  delegato  - Presidente  della regione  Campania
concorre con  le risorse di  cui all'ordinanza  n. 2560 del  2 maggio
1997  ed  il successivo  articolo  8  della presente  ordinanza  alla
realizzazione   degli   interventi    necessari   per   la   raccolta
differenziata,  selezione,  valorizzazione,   produzione  di  compost
derivato   dalla  frazione   umida   raccolta   separatamente  e   di
combustibile derivato dalla restante frazione  di rifiuti, al fine di
realizzare  il  raggiungimento  degli obiettivi  alle  condizioni  di
massima economicita'.".
  3. Il commissario delegato -  Presidente della regione Campania per
l'espletamento   delle   indagini   e   delle   ricerche   necessarie
all'attivita'   di   progettazione   dispone  l'accesso   alle   aree
interessate in deroga all'art. 16 comma 9, della legge 2 giugno 1995,
n.   216,  per   le  occupazione   d'urgenza  e   per  le   eventuali
espropriazioni delle  aree occorrenti per l'esecuzione  delle opere e
degli interventi,  emette il decreto  di occupazione e  provvede alla
redazione dello stato  di consistenza e del verbale  di immissione in
possesso  dei suoli,  anche con  la  sola presenza  di due  testimoni
nonche'  al  pagamento delle  relative  indennita'  nei limiti  delle
risorse assegnate.
  4. Il commissario  delegato - Presidente della  regione Campania si
avvale,  per la  valutazione  degli aspetti  ambientali dei  progetti
degli impianti  dedicati di  utilizzazione del  combustibile derivato
dai  rifiuti  con  recupero  di energia,  della  commissione  di  cui
all'art. 8, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che si esprime
con parere costruttivo entro 30 giorni dalla richiesta.
  5. Il commissario  delegato - Presidente della  regione Campania e'
autorizzato per le  sue attivita' a derogare agli articoli  7, 9 e 17
della legge regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10.