Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la  domanda presentata dal Consorzio  di tutela Lugana
D.O.C., intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione
dei   vini  a   denominazione   di   origine  controllata   "Lugana",
riconosciuta con decreto del Presidente del Repubblica 21 luglio 1967
e successive modifiche, relativamente agli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8
del disciplinare predetto;
  Visto  il  parere favorevole  espresso  dalla  regione Lombardia  e
sentita la regione Veneto sulla domanda sopra citata;
  Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda
predetta, tenutasi in  Sirmione (Brescia) il giorno  9 dicembre 1997,
con  la partecipazione  di  rappresentanti  di enti,  organizzazioni,
societa' ed aziende vitivinicole;
  Ha  espresso il  parere di  accogliere la  domanda sopra  citata di
modifica del disciplinare  di produzione dei vini  a denominazione di
origine controllata "Lugana" proponendo,  ai fini dell'emanazione del
relativo  decreto   ministeriale,  il   testo  del   disciplinare  di
produzione come di seguito  riportato che deve intendersi sostitutivo
del precedente.
  Le  eventuali  istanze  e  controdeduzioni  ai  suddetti  parere  e
proposta dovranno, nel rispetto  della disciplina fissata dal decreto
del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 642 "Disciplina
dell'imposta  di bollo"  e  successive modifiche,  essere inviate  al
Ministero  per le  politiche  agricole -  Comitato  nazionale per  la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni  geografiche tipiche  dei  vini, via  Sallustiana n.  10,
00187 Roma, entro  sessanta giorni dalla data  di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
           Proposta di disciplinare di produzione dei vini
           a denominazione di origine controllata "Lugana"
                               Art. 1.
  La denominazione  di origine  controllata "Lugana" e'  riservata ai
vini bianco, superiore  e spumante che rispondono  alle condizioni ed
ai requisiti del presente disciplinare di produzione.