Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dal Consorzio del vino a D.O.C. "S. Martino della Battaglia", intesa ad ottenere la integrazione della denominazione di origine controllata "S. Martino della Battaglia" in "S. Martino della Battaglia" o "S. Martino" e la modifica del disciplinare di produzione di detti vini, rispettivamente riconosciuta ed approvato con decreto del Presidente del Repubblica 26 marzo 1970 e successiva modifica, relativamente agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 del disciplinare predetto; Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia e sentita la regione Veneto sulla domanda sopra citata; Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi in Sirmione (Brescia) il giorno 9 dicembre 1997, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, societa' ed aziende vitivinicole; Ritenuto di non doversi accogliere la domanda di integrazione della denominazione di origine controllata "S. Martino della Battaglia" in "S. Martino della Battaglia" o "S. Martino" in quanto tale ultima dicitura, ove usata in alternativa alla esistente denominazione di origine controllata "S. Martino della Battaglia", che si richiama alla omonima frazione del comune di Desenzano del Garda (Brescia), non consentirebbe al consumatore di detti vini l'individuazione della zona di provenienza delle uve atte a produrli, a causa dell'accertata esistenza di 69 frazioni, appartenenti a comuni ricadenti sul territorio nazionale, individuate con il predetto nome "S. Martino"; Ha espresso il parere di accogliere la domanda sopra citata di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "S. Martino della Battaglia" proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato che deve intendersi sostitutivo del precedente. Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10, 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "S. Martino della Battaglia" Art. 1. La denominazione di origine controllata "S. Martino della Battaglia" e' riservata ai vini bianco e liquoroso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.