Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda presentata  dal Consorzio del vino a D.O.C.
"S.  Martino della  Battaglia",  intesa ad  ottenere la  integrazione
della  denominazione   di  origine  controllata  "S.   Martino  della
Battaglia"  in "S.  Martino  della  Battaglia" o  "S.  Martino" e  la
modifica   del   disciplinare   di    produzione   di   detti   vini,
rispettivamente riconosciuta ed approvato  con decreto del Presidente
del  Repubblica 26  marzo 1970  e successiva  modifica, relativamente
agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 del disciplinare predetto;
  Visto  il  parere favorevole  espresso  dalla  regione Lombardia  e
sentita la regione Veneto sulla domanda sopra citata;
  Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda
predetta, tenutasi in  Sirmione (Brescia) il giorno  9 dicembre 1997,
con  la partecipazione  di  rappresentanti  di enti,  organizzazioni,
societa' ed aziende vitivinicole;
  Ritenuto di non doversi accogliere la domanda di integrazione della
denominazione di origine controllata  "S. Martino della Battaglia" in
"S. Martino  della Battaglia"  o "S. Martino"  in quanto  tale ultima
dicitura, ove  usata in  alternativa alla esistente  denominazione di
origine  controllata "S.  Martino della  Battaglia", che  si richiama
alla omonima  frazione del comune  di Desenzano del  Garda (Brescia),
non consentirebbe al consumatore di detti vini l'individuazione della
zona di provenienza delle uve atte a produrli, a causa dell'accertata
esistenza  di  69  frazioni,  appartenenti  a  comuni  ricadenti  sul
territorio nazionale, individuate con il predetto nome "S. Martino";
  Ha  espresso il  parere di  accogliere la  domanda sopra  citata di
modifica del disciplinare  di produzione dei vini  a denominazione di
origine controllata "S. Martino  della Battaglia" proponendo, ai fini
dell'emanazione  del  relativo  decreto ministeriale,  il  testo  del
disciplinare  di  produzione  come  di  seguito  riportato  che  deve
intendersi sostitutivo del precedente.
  Le  eventuali  istanze  e  controdeduzioni  ai  suddetti  parere  e
proposta dovranno, nel rispetto  della disciplina fissata dal decreto
del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 642 "Disciplina
dell'imposta  di bollo"  e  successive modifiche,  essere inviate  al
Ministero  per le  politiche  agricole -  Comitato  nazionale per  la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni  geografiche tipiche  dei  vini, via  Sallustiana n.  10,
00187 Roma, entro  sessanta giorni dalla data  di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
           Proposta di disciplinare di produzione dei vini
 a denominazione di origine controllata "S. Martino della Battaglia"
                               Art. 1.
  La  denominazione   di  origine   controllata  "S.   Martino  della
Battaglia" e'  riservata ai  vini bianco  e liquoroso  che rispondono
alle condizioni  ed ai requisiti stabiliti  nel presente disciplinare
di produzione.