Con decreto ministeriale n. 24133 del 24 febbraio 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 maggio 1996 con effetto dal 1 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. R.C.S. Libri e grandi opere - Gruppo Rizzoli/Fiat, con sede in Milano e unita' di Firenze, Milano, Napoli e Roma, per il periodo dal 1 marzo 1997 al 31 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1997 con decorrenza 1 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n.24134 del 24 febbraio 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 ottobre 1995, della ditta S.r.l. Co.Ma.Ter., con sede in Capoterra (Cagliari), unita' di c/o Enichem di Ottana (Cagliari). Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Co.Ma.Ter., con sede in Capoterra (Cagliari) e unita' c/o Enichem di Ottana (Cagliari), per il periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 24 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24135 del 24 febbraio 1998, sulla base di quanto dichiarato dalla societa' IVECO S.p.a. nella richiesta di riesame del 20 ottobre 1997, nonche' di quanto concordato nel verbale di accordo del 7 marzo 1989, che formano parte integrante del presente provvedimento, e' revocato il decreto ministeriale del 2 ottobre 1997, n. 23513, nella parte in cui e' stata negata la concessione della CIGS dal 26 dicembre 1988 al 25 febbraio 1989, di conseguenza e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazine salariale in favore di un numero medio di 450 lavoratori, dipendenti dalla S.p.a. Fiat veicoli industriali, stabilimento di Valle Ufita limitatamente al periodo sopracitato. Con decreto ministeriale n. 24144 del 24 febbraio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 1 giugno 1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Gestione Corriere della Valtellina, con sede in Sondrio e unita' di Sondrio, per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 settembre 1995 al 28 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 24145 del 24 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arbatax 2000, con sede in Tortoli'-Arbatax (Nuoro) e unita' in Cagliari, per un massimo di 5 dipendenti; Tortoli'-Arbatax (Nuoro) per un massimo di 217 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 luglio 1997 al 24 gennaio 1998. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 settembre 1997, n. 23400. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 25 gennaio 1998 al 24 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24146 del 24 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. General Condotte, con sede in Cortemilia (Cuneo) e unita' in Cortemilia (Cuneo) per un massimo di 7 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 luglio 1997 al 18 gennaio 1998. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 19 gennaio 1998 al 18 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale; concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24175 del 2 marzo 1998, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 27 novembre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 27 novembre 1997 con effetto dal 20 novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.S.I. Agenzia sviluppo industriale con sede in Avenza di Carrara (Messina) e unita' di Avenza di Carrara (Messina) per il periodo dall'11 settembre 1997 al 19 novembre 1997. Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1997 con decorrenza dal 20 maggio 1997. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24176 del 5 marzo 1998, e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 5 luglio 1997 al 4 luglio 1998, della ditta S.p.a. Carbosulcis, con sede in Gonnessa (Cagliari) e unita' di Miniera Monte Sinni (Cagliari). Parere comitato tecnico del 3 febbraio 1998 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1997, con effetto dal 5 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Carbosulcis, con sede in Gonnessa (Cagliari) e unita' di Miniera Monte Sinni (Cagliari), per il periodo dal 5 luglio 1997 al 4 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1997 con decorrenza 5 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24179 del 5 marzo 1998, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 24 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Co.Ma.Ter., con sede in Capoterra (Cagliari) e unita' c/o Enichem di Ottana (Cagliari), per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 24 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24180 del 5 marzo 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, con effetto dal 5 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. S.C.A.C. - Societa' Cementi armati centrifugati, con sede in Montesilvano (Pescara) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 46 dipendenti, per il periodo dal 5 ottobre 1997al 4 aprile 1998. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 7 ottobre 1997, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 24181 del 5 marzo 1998, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il dedreto ministeriale del 24 settembre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 settembre 1997, con effetto dal 7 luglio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Marzoli & C., con sede in Bergamo e unita' di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), per il periodo dal 7 gennaio 1998 al 6 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1998 con decorrenza 7 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24182 del 5 marzo 1998: 1) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Enichem S.p.a. gia' Enichem Fibre S.p.a., con sede in Milano gia' Palermo e unita' di Napoli, per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 8 febbraio 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 marzo 1997, n. 22312/33. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 2) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 febbraio 1996, della ditta Enichem S.p.a. gia' Enichem Fibre S.p.a., con sede in Milano gia' Palermo e unita' di Napoli. Art. 3-bis, legge n. 135/1997. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993, con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Enichem S.p.a. gia' Enichem Fibre S.p.a., con sede in Milano gia' Palermo e unita' di Napoli, per il periodo dall'8 agosto 1995 al 6 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 8 agosto 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 marzo 1997, n. 22312/34. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 3) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 febbraio 1996, della ditta Enichem S.p.a. gia' Enichem Fibre S.p.a., con sede in Milano gia' Palermo e unita' di Ottana (Nuoro). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Enichem S.p.a. gia' Enichem Fibre S.p.a., con sede in Milano gia' Palermo e unita' di Ottana (Nuoro), per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 8 febbraio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 4) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Enichem S.p.a gia' Enichem Fibre S.p.a., con sede in Milano gia' Palermo e unita' di Ottana (Nuoro), per il periodo dall'8 agosto 1995 al 7 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 8 agosto 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubbicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24183 del 5 marzo 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 maggio 1997 al 4 maggio 1998, della ditta S.r.l. S.C.M., con sede in Marcianise (Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.C.M., con sede in Marcianise (Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 5 maggio 1997 al 4 novembre 1997. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1997 con decorrenza 5 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale delal previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24184 del 5 marzo 1998, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 febbraio 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 febbraio 1998 con effetto dal 1 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Coop. La Corrispondenza, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza 1 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24185 del 5 marzo 1998: 1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 27 gennaio 1998 con effetto dal 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze e unita' di Roma, per il periodo dal 3 agosto 1997 al 2 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1997 con decorrenza 3 agosto 1997; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 febbraio 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1998 con effetto dal 17 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fater, con sede in Pescara e unita' di Patrica (Frosinone), per il periodo dal 17 settembre 1997 al 15 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1997 con decorrenza 17 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24186 del 5 marzo 1998, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 febbraio 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 febbraio 1998 con effetto dal 1 aprile 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tensiter, con sede in Torino e unita' di San Raffale Cimena (Torino), per il periodo dal 1 ottobre 1997 al 31 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza 1 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24187 del 5 marzo 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 ottobre 1997 al 19 aprile 1998, della ditta S.p.a. Damonte costruzioni, con sede in Savona e unita' di area industriale Albenga (Savona), cantieri vari (Savona), impianto calcestruzzo (Savona) e sede (Savona). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Damonte costruzioni, con sede in Savona e unita' di area industriale Albenga (Savona), cantieri vari (Savona), impianto calcestruzzo (Savona) e sede (Savona), per il periodo dal 20 ottobre 1997 al 19 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1997 con decorrenza 20 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24188 del 5 marzo 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 25 maggio 1997 al 24 novembre 1997, della ditta S.c. a r.l. Con.Sar.Co.Ri., con sede in Cagliari e unita' di Alghero (Sassari) e Cagliari. Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 ottobre 1996 con effetto dal 24 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Con.Sar.Co.Ri., con sede in Cagliari e unita' di Alghero (Sassari) e Cagliari, per il periodo dal 25 maggio 1997 al 24 novembre 1997. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 24 maggio 1996, n. 118. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eveutualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24189 del 5 marzo 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 marzo 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997 con effetto dal 4 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G.F.T., con sede in Torino e stabilimento e uffici di Settimo Torinese (Torino), uffici di Torino, per il periodo dal 4 settembre 1997 al 3 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1997 con decorrenza 4 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esp1icite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24190 del 5 marzo 1998, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 febbraio 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1998 con effetto dal 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente - Cash & Carry - Gruppo Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unita' di Cash & Carry, via Acicastello (Catania), per il periodo dal 3 agosto 1997 al 2 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1997 con decorrenza 3 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24191 del 5 marzo 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 marzo 1997 al 10 marzo 1998, della ditta S.p.a. Gafer, con sede in Palermo e unita' di Palermo. Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gafer, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per il periodo dall'11 marzo 1997 al 10 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 10 settembre 1997 con decorrenza 11 marzo1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massiino di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24192 del 5 marzo 1998: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 marzo 1996 al 1 marzo 1997, della ditta S.p.a. Co.Ind., sede in Manoppello (Pescara) e unita' di Manoppello (Pescara) e Pontecorvo (Frosinone). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell' approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Co.Ind., con sede in Manoppello (Pescara) e unita' di Manoppello (Pescara) e Pontecorvo (Frosinone), per il periodo dal 2 marzo 1996 al 1 marzo 1997. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 2 marzo 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3 febbraio 1997, n. 22082. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 novembre 1996 al 10 novembe 1997, della ditta S.p.a. Co.Ind., con sede in Manoppello (Pescara) e unita' di Rapolano Terme (Siena). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Co.Ind., con sede in Manoppello (Pescara) e unita' di Rapolano Terme (Siena), per il periodo dall'11 novembre 1996 al 10 novembre 1997. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1996 con decorrenza 11 novembre 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 dicembre 1997, n. 23848. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 giugno 1997 al 7 dicembre 1997, della ditta Consorzio Fugist, con sede in Napoli e unita' di Napoli. Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1997 con effetto dal 4 dicembre 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Consorzio Fugist, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 4 giugno 1997 al 3 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1997 con decorrenza 4 giugno 1997; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 ottobre 1997 al 5 ottobre 1998, della ditta S.n.c. La Rosa di Caiafa F. in amministrazione controllata, con sede in Solofra (Avellino) e unita' di Solofra (Avellino). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. La Rosa di Caiafa F. in amministrazione controllata, con sede in Solofra (Avellino) e unita' di Solofra (Avellino), per il periodo dal 6 ottobre 1997 al 5 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1997 con decorrenza 6 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24193 del 5 marzo 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981 intervenuto con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linotypia Vacuna, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 23 marzo 1997 al 22 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 24194 del 5 marzo 1998, e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 30 giugno 1997 al 30 giugno 1999, della ditta S.p.a. Avvenire nuova editoriale italiana, con sede in Milano e unita' di Pompei (Napoli). A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avvenire nuova editoriale italiana, con sede in Milano e unita' di Pompei (Napoli), per il periodo dal 30 giugno 1997 al 29 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 24196 del 5 marzo 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.S. Industrie riunite del Savio, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unita' in Bagno di Romagna (Forli'), per un massimo di 58 dipendenti e Sesto Fiorentino (Firenze), per un massimo di 7 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 febbraio 1997 al 26 agosto 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 gennaio 1998, n. 23995. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 27 agosto 1997 al 26 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24197 del 5 marzo 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa costruzioni Brambilla, con sede in Milano e unita' in Milano, per un massimo di 28 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 gennaio 1997 al 16 luglio 1997. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 17 luglio 1997 al 16 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24198 del 5 marzo 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Industria tessile casentinese di Dini Alberto & C., con sede in Bibbiena (Arezzo) e unita' di Bibbiena (Arezzo), per un massimo di 20 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 maggio 1997 all'8 novembre 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 agosto 1997, n. 23275, compresi i lavoratori in C.F.L. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 9 novembre 1997 all'8 maggio 1998, compresi i lavoratori in C.F.L. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24199 del 5 marzo 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio ferrarese di Scrivani Elisabetta & C., con sede in Piacenza e unita' in Piacenza, per un massimo di 21 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 dicembre 1997 al 3 giugno 1998. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 4 giugno 1998 al 3 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24217 del 6 marzo 1998 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, compresa la Compagnia carenanti di Genova, nonche' in favore dei lavoratori e dipendenti delle imprese di cui all'art. 16 della legge n. 84 del 1994 ed ai dipendenti delle autorita' portuali, cosi' elencati nell'allegata tabella, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 febbraio 1998, che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 aprile 1997 al 31 dicembre 1997, e per la durata dell'intera sospensione, cosi' come disciplinata dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1997, n. 455, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998, n. 29.