Alle amministrazioni regionali
                                   Alla Direzione generale
                                   dell'ANAS - Ente
                                   nazionale strade
                                   Alle amministrazioni provinciali
                                   Alle amministrazioni comunali
                                   Alle concessionarie autostradali
                                   All'AISCAT
                                   All'ANCI
                                   All'UPI
                                   Alle prefetture
                                   Alle    sezioni   circolazione   e
                                  sicurezza    stradale    c/o     le
                                  amministrazioni        centrale   e
                                  periferi- che  del Ministero    dei
                                  lavori pubblici
                                     e, per conoscenza:
                                   Al    Ministero   dell'interno   -
                                  Direzione          generale     per
                                  l'amministrazione      generale   -
                                  Ufficio      studi              per
                                  l'amministrazione  generale  e  per
                                  gli affari legislativi
                                   Al  Ministero     dell'interno   -
                                  Dipartimento di pubblica  sicurezza
                                  - Servizio di polizia stradale
                                   Al Ministero dei trasporti
                                   Al Ministero delle finanze
                                   Al Ministero dell'ambiente
                                   Al  Ministero per i beni culturali
                                  ed ambientali
                                   Al Comando generale dell'Arma  dei
                                  carabi- nieri
                                   Al  Comando generale della Guardia
                                  di finanza
  La pubblicita'  stradale e'  disciplinata dall'art. 23  del decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285,  modificato  dall'art. 13  del
decreto  legislativo 10  settembre 1993,  n. 360,  che nel  prosieguo
sara' indicato conil  termine codice e dagli articoli da  47 a 59 del
decreto del  Presidente della  Repubblica 16  dicembre 1992,  n. 495,
modificati dagli articoli da 37 a 49 del decreto del Presidente della
Repubblica  16  settembre  1997,  n. 610,  che  nel  prosieguo  sara'
indicato con il termine Regolamento.
  Le relative norme  transitorie sono fissate dall'art.  234 del gia'
citato decreto legislativo n.  285/1992, modificato dall'art. 127 del
decreto legislativo  n. 360/1993  e dall'art.  9 del  decreto-legge 4
ottobre 1996, n. 517, convertito,  con modifiche, in legge 4 dicembre
1996, n. 611.
  Il comma  10 dell'art.  23 del  codice da'  al Ministro  dei lavori
pubblici  la  potesta'  di  impartire, agli  enti  proprietari  delle
strade, direttive per l'applicazione  delle disposizioni dello stesso
art. 23 e delle norme di  attuazione del Regolamento. Il Ministro dei
lavori pubblici  puo' altresi' disporre il  controllo dell'osservanza
delle  disposizioni a  mezzo dei  propri organi,  in particolare  del
personale abilitato, ai sensi dell'art.  12, comma 3, lettera a), del
codice, ad espletare il servizio di polizia stradale.
  Cio' premesso si richiama  l'attenzione di tutte le amministrazioni
e gli enti  in indirizzo sulla disposizione del comma  4 dell'art. 23
che subordina la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari
lungo o in vista delle strade al rilascio di una autorizzazione.
  Detta  autorizzazione  e'  rilasciata,  fuori  dai  centri  abitati
dall'ente proprietario della  strada, ed entro i  centri medesimi dal
comune, previo nullaosta tecnico dell'ente proprietario, se la strada
non e' comunale.
  Anche il precedente testo unico  delle norme sulla disciplina della
circolazione  stradale, approvato  con decreto  del Presidente  della
Repubblica 15 giugno  1959, n. 393, ed in vigore  fino al 31 dicembre
1992,  assoggettava  la  collocazione  di  cartelli  ed  altri  mezzi
pubblicitari  fuori dai  centri  abitati ad  autorizzazione da  parte
dell'ente proprietario della strada.
  Cio'  nonostante, a  tutt'oggi,  viene denunciata  dagli organi  di
informazione,  dall'opinione pubblica,  dalle associazioni  di tutela
dell'ambiente e del  territorio e dagli stessi  operatori del settore
pubblicitario, la  presenza di  un numero rilevantissimo  di cartelli
publicitari  collocati senza  la  preventiva autorizzazione  prevista
dall'art. 23 del codice e dalle previgenti disposizioni.
  La  presenza lungo  e in  vista delle  strade di  un cosi'  elevato
numero di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non autorizzati, oltre
a  penalizzare,  anche sotto  il  profilo  economico, l'attivita'  di
coloro  che  nel  rispetto   delle  norme  richiedono  le  prescritte
autorizzazioni,  rappresenta una  forma  di  evasione delle  relative
imposte  con un  rilevante minore  introito per  le finanze  locali e
costituisce un grave pregiudizio  per la sicurezza della circolazione
stradale.
  Infatti  una  rilevante parte  dei  cartelli  e degli  altri  mezzi
pubblicitari oggi  collocati abusivamte  si trovano in  posizioni non
ammissibili  in  base alle  vigenti  disposizioni  del codice  e  del
regolamento  e quindi  contrastanti con  le esigenze  della sicurezza
della circolazione stradale tutelate dalle stesse disposizioni.
  Si rende pertanto necessario e con la presente direttiva si dispone
che tutti  gli enti  proprietari di  strade, e  per le  autostrade in
concessione i concessionari, procedano al censimento, sulle strade di
propria  competenza, dei  cartelli  ed altri  mezzi pubblicitari  non
autorizzati  ai sensi  dell'art.  23 del  codice  o delle  previgenti
disposizioni, predisponendo il  rapporto sulla densita' pubblicitaria
previsto dall'art. 53, comma 10, del regolamento.
  Si rileva al riguardo che  la dichiarazione presentata ai comuni ai
sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e
successive modificazioni,  non sostituisce  l'autorizzazione prevista
dall'art. 23  del codice e che  la collocazione di cartelli  ed altri
mezzi pubblicitari  non puo' essere  ricompresa tra le  attivita' che
possono essere  avviate ai  sensi dell'art. 19  della legge  7 agosto
1990, n. 241, senza titolo autorizzativo con una semplice denuncia di
inizio attivita'.
  Le suddette rilevazioni potranno essere effettuate in base al comma
10  dell'art.  23 del  codice,  anche  dalle sezioni  circolazione  e
sicurezza stradale  costituite presso  le amministrazioni  centrali e
periferiche di questo Ministero,  avvalendosi del personale abilitato
all'espletamento del  servizio di  polizia stradale, ed  assumendo le
opportune intese con  gli enti proprietari delle  strade che ricadono
nel territorio di rispettiva competenza.
  A tal fine gli enti proprietari  delle strade sono tenuti a fornire
alle  suddette  sezioni, su  richiesta  delle  stesse, tutti  i  dati
relativi  alle posizioni  pubblicitarie autorizzate,  rilevandoli dal
registro delle  autorizzazioni che gli enti  proprietari delle strade
sono  tenuti  a  mantenere  ai  sensi  dell'art.  53,  comma  9,  del
regolamento.
  E'  opportuno   che  le  verifiche  siano   effettuate  sull'intero
tracciato di  ciascuna strada presa in  esame in modo da  avere utili
indicazioni sull'estensione e sulla densita' del fenomeno.
  Il  comma   11  dell'art.  23   del  codice  prevede  in   caso  di
installazione di  impianti pubblicitari non autorizzati,  la sanzione
amministrativa    del    pagamento    di   una    somma    da    lire
cinquecentottantasettemilacinquecento              a             lire
duemilionitrecentocinquantamila.
  A detta  sanzione consegue,  ai sensi del  successivo comma  13, la
sanzione  accessoria  del  ripristino   dello  stato  dei  luoghi  da
applicare secondo la procedura prevista  dall'art. 211 del codice che
richiede tempi lunghi e molteplici passaggi.
  In attesa di  una revisione normativa che renda  piu' tempestivo ed
efficace  il ripristino  dello  stato dei  luoghi,  le prefetture  in
indirizzo dovranno emanare, ai sensi  dello stesso art. 211, con ogni
sollecitudine  possibile  l'ordine  di  adempimento  dell'obbligo  di
ripristino dello stato  dei luoghi e dovranno  con pari sollecitudine
esaminare gli eventuali ricorsi.
  Fermo  restando  che  tutte   le  installazioni  pubblicitarie  non
autorizzate  rappresentano un  potenziale pericolo  per la  sicurezza
della circolazione stradale, quelle  collocate in corrispondenza o in
immediata   prossimita'  delle   intersezioni,  nonche'   quelle  che
impediscono o limitano la tempestiva visibilita' e leggibilita' della
segnaletica  stradale,   costituiscono  immediato  pericolo   per  la
circolazione  e  ricorrono  le   circostanze  previste  dal  comma  6
dell'art.  211,   pertanto  l'agente  accertatore   deve  trasmettere
immediatamente al  prefetto il verbale di  contestazione. Il prefetto
puo disporre l'intervento diretto dell'ente proprietario con recupero
delle spese  sostenute a  mezzo di ordinanzaingiunzione  di pagamento
emessa dallo stesso prefetto.
  In  merito al  termine  di adeguamento  fissato  dall'art. 234  del
codice alla  data del 31  dicembre 1998 si  precisa che lo  stesso e'
applicabile unicamente alle  installazioni pubblicitarie regolarmente
autorizzate ai sensi della normativa  antecedente al codice e che non
rispettano le nuove disposizioni introdotte dallo stesso codice e dal
regolamento in relazione ai luoghi  ove sono ammesse le installazioni
ed alle distanze che le stesse devono rispettare.
  Tutti i cartelli e gli  altri mezzi pubblicitari collocati senza le
prescritte autorizzazioni sono abusivi rispetto alle norme del codice
e sono immediatamente sanzionabili ai  sensi dell'art. 23, commi 11 e
13,  del  codice  in  quanto non  rientrano  nel  regime  transitorio
stabilito dall'art. 234.
  In  base a  quanto previsto  dall'art. 58  del regolamento,  per le
installazioni  pubblicitarie gia'  autorizzate prima  dell'entrata in
vigore del  codice e  con scadenza antecedente  al 31  dicembre 1998,
l'adeguamento  previsto dall'art.  234  del  codice deve  realizzarsi
all'atto del  rinnovo dell'autorizzazione anche se  antecedente al 31
dicembre 1998.
  Infine, sempre  in relazione  all'adeguamento dei cartelli  e degli
altri mezzi pubblicitari,  il cui termine, come  detto in precedenza,
e' fissato al  31 dicembre 1998, gli enti proprietari  di strade sono
invitati a  sollecitare i titolari delle  posizioni pubblicitarie con
scadenza  successiva  al  31  dicembre  1998  e  che  necessitano  di
adeguamento  a presentare  una  richiesta in  tal  senso fissando  un
termine non successivo al 30 giugno 1998.
  Gli stessi enti proprietari, nel caso  in cui le richieste di nuove
posizioni  non   risultino  compatibili  tra  loro   o  comunque  non
rispondenti  alle  disposizioni,  dovranno predisporre  entro  il  31
ottobre 1998  un piano di  adeguamento ed invitare  contestualmente i
soggetti interessati ad effettuare  gli spostamenti previsti entro il
31 dicembre 1998.
  Decorso tale termine i cartelli  e gli altri mezzi pubblicitari che
non  saranno stati  ricollocati nelle  posizioni assentite  dall'ente
proprietario della  strada, su richiesta dei  soggetti interessati, o
nelle posizioni previste dal piano di adeguamento, sono soggetti alle
sanzioni previste dall'art. 23, commi 11 e 13, del codice.
  Si  confida nella  massima  collaborazione possibile  da parte  dei
Ministeri  in  indirizzo  al  fine  di  una  completa  diffusione  ed
attuazione  della  presente  direttiva,   tenuto  anche  conto  della
rilevanza che  l'argomento trattato  ha nell'ambito  delle competenze
dei suddetti Ministeri.
  Si  confida  inoltre  in  una   efficace  e  tempestiva  azione  di
accertamento delle violazioni  inerenti l'abusivismo pubblicitario da
parte di tutti gli organi di  polizia stradale, d'intesa con gli enti
prorietari di strade e con i concessionari autostradali.
  Parimenti le  sezioni circolazione  e sicurezza stradale  di questa
amministrazione sono tenute non solo all'azione di accertamento quali
organi di polizia  stradale ma anche alla  verifica degli adempimenti
previsti con la presente direttiva a carico degli enti proprietari di
strade e dei concessionari autostradali.
  La  presente direttiva  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 17 marzo 1998
                                                   Il Ministro: Costa
Registrata alla Corte dei conti il 3 aprile 1994
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 105