IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
           Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
a   sostegno  del  reddito  intese  a  fronteggiare,  nell'immediato,
emergenze  occupazionali  in  vista  di  una piena operativita' delle
iniziative  volte  al  reimpiego  dei soggetti interessati e cio' con
particolare riferimento ai programmi di reindustrializzazione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  apportare
modifiche  alla disciplina in materia di lavori socialmente utili, al
fine  di  assicurare interventi piu' funzionali alla collocazione dei
lavori utilizzati nei predetti lavori;
  Considerata,  altresi',  la  straordinaria necessita' ed urgenza di
assicurare   ulteriori   stanziamenti,   al  fine  di  consentire  la
prosecuzione  di  lavori  socialmente utili presso il Ministero per i
beni culturali e ambientali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 aprile 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per i beni culturali e ambientali;
                                EMANA
il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
             Interventi urgenti in materia occupazionale
  1. Sono prorogati:
  a)  di  ulteriori  dodici  mesi  e  nei  confronti  di un numero di
soggetti  fino  ad  un  massimo  di  3.500  unita'  i  trattamenti di
integrazione   salariale   straordinaria   e   di  mobilita'  di  cui
all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre  1996,  n.  608,  in  corso  alla data del 31 marzo 1998 per
effetto di disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1997, nella
misura  vigente  alla predetta data del 31 marzo 1998; la proroga dei
trattamenti di integrazione straordinaria salariale comporta una pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante;
  b) di ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di
cui  all'articolo  5,  comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
552,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.
642,  per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto e nella misura vigente a tale data.
   2.  All'articolo  12,  comma 5, del decreto legislativo 1 dicembre
1997, n. 468, sono apportate le seguenti modifiche:
  a)   la   parola:   "requisiti"   e'   sostituita  dalla  seguente:
"trattamenti";
  b)  alla  lettera  a)  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ovvero    all'erogazione   anticipata   del   trattamento   relativo
all'anzianita' maturata".
  3.  Per  la  prosecuzione  dei  lavori  socialmente utili presso il
Ministero  per  i beni culturali e ambientali e' autorizzata la spesa
di lire 28 miliardi nel 1998.
  4. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo, pari
a   lire  47.050  milioni  per  l'anno  1998,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto  nell'ambito
dell'unita'  previsionale di base di parte corrente del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
1998, parzialmente utilizzando:
  a)  quanto  a  lire  17.150  milioni  l'accantonamento  relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  b)  quanto  a  lire  1.900  milioni  l'accantonamento  relativo  al
Ministero per le politiche agricole;
  c)  quanto  a  lire  28.000  milioni  l'accantonamento  relativo al
Ministero per i beni culturali e ambientali.
  5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.