Alle    direzioni    regionali    e
                                  provinciali del lavoro
                                  Alle  regioni  -  Assessorati  alla
                                  sanita'
                                  Alle  organizzazioni  sindacali dei
                                  datori di lavoro
                                  Alle organizzazioni  sindacali  dei
                                  lavoratori
                                     e, per conoscenza:
                                  Al Ministero del lavori pubblici
                                  Al Ministero della sanita'
                                  Al Ministero dell'industria
                                  Al Ministero dell'interno
                                  Al   Dipartimento   della  funzione
                                  pubblica e affari regionali
                                  Al Ministero della difesa
                                  Al Ministero dei trasporti
  In  risposta  a  quesiti   pervenuti  presso  questo  Ministero  si
forniscono  ulteriori  chiarimenti  interpretativi  relativamente  ai
decreti indicati in oggetto.
             Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494
Allegato I, p. 2 - Definizione di "impianti".
  Il termine  "impianti", di  cui all'allegato I,  p. 2,  deve essere
riferito  agli impianti  tecnologici asserviti  ad opere  edili o  di
genio  civile  e  non  anche ad  impianti  connessi  alla  produzione
industriale, agricola o di servizi.
  Una diversa  interpretazione, che includesse in  tale termine tutti
gli impianti a  prescindere dalla loro connessione con  opere edili o
di   genio  civile,   amplierebbe  irragionevolmente   il  campo   di
applicazione del  decreto legislativo n. 494/1996  che, al contrario,
ha trasposto  nell'ordinamento giuridico  italiano la  sola direttiva
particolare  relativa ai  "Cantieri  temporanei o  mobili", ossia  la
direttiva 24 giugno 1992, n. 92/57 CEE.
  L'impossibilita' sotto il profilo giuridico di una simile eventuale
estensione,  deriva  dal  fatto   che,  mentre  e'  stato  possibile,
nell'ambito  del  settore  dei  cantieri edili  o  di  genio  civile,
individuare prescrizioni  anche piu' restrittive di  quelle contenute
nella direttiva,  certamente non  sarebbe possibile  estendere quella
normativa ad altri settori, quali  ad es. la produzione industriale o
agricola  o di  servizi,  settori  per i  quali  l'Unione europea  ha
emanato  altre  direttive  generali  o particolari,  che  sono  state
regolarmente tutte recepite nel nostro ordinamento giuridico.
  Tanto  cio'  e'  vero,  che  nell'allegato  I  della  direttiva  in
questione,  l'elenco dei  lavori  da considerarsi  edili  o di  genio
civile,  anche   se  solo  esemplificativo,  contiene   esempi  tutti
strettamente  collegati   a  lavori  rientranti  nel   settore  delle
costruzioni, e il termine "impianti" non e' neanche presente.
  D'altra parte, al riguardo, va tenuta presente anche la circostanza
che  specifici obblighi  di  tutela  a carico  dei  datori di  lavoro
committenti sono stabiliti anche nel decreto legislativo n. 626/1994,
all'art.  7,  il  quale  impone  azioni  congiunte  di  informazione,
cooperazione  e coordinamento,  sia  a carico  dei  datori di  lavoro
committenti  sia a  carico dei  datori  di lavoro  appaltatori e  dei
lavoratori autonomi  e tale  normativa trova  senz'altro applicazione
anche  alle attivita'  di manutenzione  degli impianti  di produzione
industriale, agricola o di servizi.
Lavori     edili  effettuati   direttamente  con   proprio  personale
dipendente, sena ricorso all'appalto.
  Ove i lavori  o le attivita' individuate negli allegati  I e II del
decreto  legislativo n.  494/1996  vengano effettuati  dal datore  di
lavoro   esclusivamente   con   proprio  personale   dipendente,   le
disposizioni del decreto legislativo n. 494/1996 non sono applicabili
poiche' in tal  caso il soggetto in questione non  assume il ruolo di
committente, bensi'  unicamente quello di datore  di lavoro. Pertanto
le  normative  di  riferimento  sono  quelle  contenute  nel  decreto
legislativo n. 626/1994  e nelle disposizioni speciali  di settore di
volta in volta applicabili.
Allegato I, p. 1 - Attivita' di sistemazione forestale.
  Ai  fini dell'individuazione  delle attivita'  forestali rientranti
nel  campo di  applicazione del  decreto legislativo  n. 494/1996  va
chiarito  che  tali  attivita'   sono  solo  quelle  assimilabili  ad
operazioni proprie  dei cantieri  edili o di  genio civile,  quali ad
es.,  la  costruzione  di  manufatti per  la  sistemazione  di  corsi
d'acqua, la pulizia di alvei, l'apertura di strade, ecc.
Art. 3 commi 3 e 4.
  Nell'ambito  delle ipotesi  di  cui all'art.  3, commi  3  e 4,  il
committente  e'   obbligato  a  designare  il   coordinatore  per  la
progettazione    ed    il    coordinatore   per    l'esecuzione    e,
correlativamente, e' tenuto  al rispetto di tutti  gli altri obblighi
conseguenti a tale designazione, tra i quali l'elaborazione dei piani
di sicurezza.
  Al di  fuori di dette  ipotesi, a carico del  committente rimangono
esclusivamente gli obblighi  di cui all'art. 3, comma  1, del decreto
legislativo  n. 494/1996  e  quelli  di cui  all'art.  7 del  decreto
legislativo  n.  626/1994,  nel  caso   in  cui  il  committente  sia
contemporaneamente  datore  di lavoro  ed  affidi  ad un  appaltatore
l'esecuzione di un'opera all'interno della propria realta' operativa.
  Sempre  al  di  fuori  delle   suddette  ipotesi,  a  carico  degli
appaltatori  rimangono applicabili  gli obblighi  derivanti dall'art.
18, comma  8, della legge n.  55/1990 e quelli derivanti  da tutta la
legislazione   prevenzionistica  generale   specifica  (decreto   del
Presidente della Repubblica n. 547/1955, decreto del Presidente della
Repubblica n. 164/1956, decreto legislativo n. 626/1994, ecc.).
  Difatti,  a conferma  ed  ulteriore specificazione  di quanto  gia'
precisato con circolare n. 41/97, la  legge n. 55/1990 non si applica
tutte  le volte  che  trova applicazione  il  decreto legislativo  n.
494/1996 ai sensi  dell'art. 3, comma 3. Viceversa,  nelle ipotesi in
cui  quest'ultimo  decreto  non  si applichi,  la  legge  n.  55/1990
continua ad esplicare la sua efficacia normativa.
Art. 19, comma 1, lettere a) e b).
  Coloro che  sono in possesso di  uno dei requisiti di  cui all'art.
19,  comma   1,  lettere   a)  e  b),   sono  abilitati   a  svolgere
legittimamente le funzioni di  coordinatore previste dagli articoli 4
e 5  del medesimo decreto, purche'  entro il 21 marzo  dell'anno 2000
abbiano frequentato  il corso  di cui  all'art. 10,  comma 2,  la cui
durata e' fissata in 60 ore.
Allegato II, p. 4
  Con la locuzione "linee elettriche in tensione" contenuta nel punto
4 dell'allegato  II del  decreto legislativo  n. 494/1996  si intende
fare riferimento alle linee elettriche in tensione aeree e nude e non
anche ai cavi isolati o interrati.
Art. 22, comma 1, lettera a).
  Nell'ipotesi  in cui  vengano  inserite nei  piani  di sicurezza  e
coordinamento, di  cui agli articoli  12 e 13, misure  o disposizioni
gia'  contenute anche  in  precise norme  contravvenzionali di  altre
leggi,  per  la  mancata  attuazione di  tali  disposizioni  si  deve
applicare la sola sanzione corrispondente  alla violazione di legge e
non  anche quella  prevista dall'art.  22, comma  1, lettera,  a) del
decreto legislativo n. 494/1996.
Legge 23 maggio 1997, art. 12.
  La disposizione contenuta nell'art. 12  della legge 23 maggio 1997,
n. 135, di conversione del decreto-legge n. 67 del 25 marzo 1997, con
riferimento  al  decreto  legislativo  n. 494/1996  ha,  sino  al  31
dicembre 1997,  raddoppiato i tempi di  adeguamento alle prescrizioni
impartite dagli organi di vigilanza e ha ridotto della meta' la somma
di  cui all'art.  21, comma  2. Con  tale disposizione,  pertanto, e'
stata  implicitamente  estesa  l'applicazione  del  suddetto  decreto
legislativo  n.  758/1994  anche  alle  contravvenzioni  del  decreto
legislativo n.  494/1996, a prescindere  dal termine del  31 dicembre
1997 e dalle riduzioni della sanzione amministrativa.
  Infatti non sarebbe possibile sotto il profilo giuridico modificare
temporaneamente termini e  sanzioni di una legge  se quest'ultima non
trovasse applicazione alla  stessa materia anche con le  sanzioni e i
termini ordinari.
            Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
Collaboratori  familiari  di cui all'art. 230-bis del codice civile e
collaboratori familiari nell'ambito di una ditta individuale.
  Con  circolare n.  154/96  e' stato  chiarito  che i  collaboratori
familiari di cui alla disciplina  dell'art. 230-bis del codice civile
non sono inquadrabili nella categoria  dei lavoratori con rapporto di
lavoro  subordinato.  Con  successiva   circolare  n.  28/97,  si  e'
ulteriormente precisato che nell'ipotesi  di una ditta individuale la
normativa di  prevenzione si applica ai  collaboratori familiari solo
nel   caso  in   cui  sia   riscontrabile  un   preciso  vincolo   di
subordinazione e non una semplice collaborazione tra familiari.
  Il  vincolo  di  subordinazione tra  familiari  esiste  sicuramente
nell'ipotesi  di formale  assunzione  con contratto  del familiare  o
nell'ipotesi -  che solo un giudice  puo' individuare come tale  - di
subordinazione derivante da particolari situazioni di fatto.
  Pertanto, in mancanza  di un regolare contratto di  assunzione o di
un intervento dell'autorita' giudiziaria,  anche nel caso delle ditte
individuali  va presunta  la semplice  collaborazione tra  familiari,
assimilabile a quella dell'impresa  familiare di cui all'art. 230-bis
del codice  civile, e quindi  non trova applicazione la  normativa di
sicurezza che si applica ai lavoratori subordinati.
  Con l'occasione, si chiarisce che nella circolare n. 172/96, per un
mero   errore  materiale,   con   riferimento   agli  "associati   in
partecipazione" e'  stato indicato  l'art. 292  del codice  civile. A
rettifica, si indica l'art. 2549 del codice civile.
Art.  1, comma   3 - Lavoratori con rapporto  contrattuale privato di
portierato.
  Con la  locuzione "lavoratori con rapporto  contrattuale privato di
portierato", oltre che  ai portieri, si deve far  riferimento anche a
tutti  i  lavoratori  subordinati  che  prestino  la  loro  attivita'
nell'ambito  di  un condominio,  con  mansioni  affini a  quelle  dei
portieri.  Da questi  vanno esclusi,  ovviamente, quanti  prestino la
loro attivita' con contratto di lavoro autonomo.
  Per quanto concerne, poi, l'adempimento  degli obblighi di cui agli
artt. 21 e  22 si precisa che l'informazione e  la formazione possono
essere  svolte anche  senza  adempiere l'obbligo  di valutazione  dei
rischi documentata  per iscritto di  cui all'art. 4, obbligo  che non
trova   applicazione   per   i   datori  di   lavoro   in   questione
(amministratori di condominio).
  Pertanto, in  tal caso, la  formazione e l'informazione  avranno ad
oggetto  i  criteri  comportamentali   di  sicurezza,  relativi  alle
attivita'  svolte, individuati  al di  fuori di  una valutazione  dei
rischi documentata per iscritto.
Art. 22 - Formazione.
  Riguardo all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 22
del decreto legislativo n.  626/1994 si ritiene opportuno evidenziare
quanto segue:
  Il comma 1  del predetto articolo ha carattere  generale e riprende
il principio gia' introdotto dall'art. 3, lettera s), per evidenziare
la funzione  strumentale della  formazione quale misura  di sicurezza
fondamentale  per  l'acquisizione   dei  corretti  comportamenti  dei
lavoratori in particolare per far fronte ai rischi residui.
  I  commi successivi  ne specificano  le modalita'  ed i  momenti di
attuazione, in  particolare il  comma 2 prevede  che essa  avvenga in
determinate   specifiche  occasioni,   in  cio'   non  innovando   le
disposizioni gia' contenute negli articoli 4 dei regolamenti generali
di prevenzione  infortuni e di  igiene del lavoro.  Infatti l'obbligo
ivi previsto di "rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui
sono esposti"  - del pari  sanzionato penalmente - presuppone  che il
lavoratore  fosse  edotto  prima  di  essere  adibito  alle  mansioni
comportanti i rischi in questione.
  L'art. 22, comma 2, stabilisce  che la formazione deve essere fatta
all'atto dell  assunzione, del trasferimento o  mutamento di mansioni
ovvero  ogni  qualvolta  si  introduca una  variazione  di  carattere
tecnico o organizzativo dell' attivita' lavorativa.
  Quanto sopra si  evidenzia per chiarire che, per  le attivita' gia'
in corso  alla data di entrata  in vigore del decreto  legislativo n.
626/1994, non scatta automaticamente ed indiscriminatamente l'obbligo
del  datore  di  lavoro  di  procedere alla  formazione  di  tutti  i
lavoratori  gia' assunti  a tale  data,  purche' i  datori di  lavoro
abbiano in precedenza dato attuazione all'obbligo di cui gli articoli
4  dei regolamenti  generali di  prevenzione infortuni  e igiene  del
lavoro.
Articolo 55, comma 5 - Dispositivi speciali di correzione.
  Con  la  locuzione "dispositivi  speciali  di  correzione", di  cui
all'art. 55, comma 5, del  decreto legislativo n. 626/1994, si devono
intendere quei particolari dispositivi  che consentono di eseguire in
buone condizioni il  lavoro al videoterminale quando  si rivelino non
adatti i  dispositivi normali di  correzione, cioe' quelli  usati dal
lavoratore nella vita quotidiana.
  Ne  deriva che,  nell'ipotesi in  cui il  "dispositivo speciale  di
correzione" sia  integrato nel normale dispositivo  di correzione, il
datore  di lavoro  e' tenuto  a pagare  il solo  costo relativo  alla
correzione speciale.
                                           p. Il Ministro: Gasparrini