IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonche' la riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: eccesso di neve dal 28 ottobre 1997 al 30 ottobre 1997 nella provincia di Salerno; eccesso di neve dal 29 ottobre 1997 al 30 ottobre 1997 nella provincia di Avellino; piogge alluvionali 13 novembre 1997 nella provincia di Avellino; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Avellino: eccesso di neve del 29 ottobre 1997, del 30 ottobre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Altavilla Irpina, Avellino, Bagnoli Irpino, Caposele, Caprigia Irpina, Cassano Irpino, Cervinara, Chiusano di San Domenico, Grottolella, Mercogliano, Montella, Nusco, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina, Salza Irpina, San Martino Valle Caudina, Sant'Angelo a Scala, Sorbo Serpico, Summonte, Volturara Irpina; piogge alluvionali del 13 novembre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Altavilla Irpina, Baiano, Lauro, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Pietrastornina, Quindici, Roccabascerana, Sperone; piogge alluvionali del 13 novembre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio dei comuni di Lauro, Moschiano; Salerno: eccesso di neve del 28 ottobre 1997, del 29 ottobre 1997, del 30 ottobre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Acerno, Petina, Sicignano degli Alburni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 marzo 1998 Il Ministro: Pinto