IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto l'art. 70 del decreto  del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente  il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative   agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art.  14 della legge 15  ottobre 1981, n. 590,  che estende
alle regioni a statuto speciale e  alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70  del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977, n.  616, nonche'  le disposizioni  della
stessa legge n. 590/1981;
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca, nonche' la riorganizzazione dell'amministrazione
centrale;
  Vista  la legge  14 febbraio  1992,  n. 185,  concernente la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2  della legge 18 luglio 1996, n.  380, di conversione
del decreto-legge 17 maggio 1996,  n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle produzioni  non  assicurate  ancorche'
assicurabili;
  Visto l'art. 2, comma 2, della  legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda  al  Ministro  per  le politiche  agricole  la  dichiarazione
dell'esistenza  di eccezionale  calamita'  o avversita'  atmosferica,
attraverso  la   individuazione  dei   territori  danneggiati   e  le
provvidenze  da concedere  sulla base  delle specifiche  richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la richiesta  di declaratoria  della regione  Campania degli
eventi  calamitosi  di  seguito   indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati delle  provvidenze del  Fondo di  solidarieta'
nazionale:
  eccesso  di neve  dal  28 ottobre  1997 al  30  ottobre 1997  nella
provincia di Salerno;
  eccesso  di neve  dal  29 ottobre  1997 al  30  ottobre 1997  nella
provincia di Avellino;
  piogge alluvionali 13 novembre 1997 nella provincia di Avellino;
  Accertata  l'esistenza  del   carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali,
strutture interaziendali;
                              Decreta:
  E' dichiarata  l'esistenza del  carattere eccezionale  degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni alle  strutture  aziendali,  strutture interaziendali  nei
sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione
le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Avellino:
  eccesso  di  neve del  29  ottobre  1997,  del  30 ottobre  1997  -
provvidenze di  cui all'art. 3,  comma 2, lettera e),  nel territorio
dei comuni  di Altavilla Irpina, Avellino,  Bagnoli Irpino, Caposele,
Caprigia Irpina, Cassano Irpino, Cervinara, Chiusano di San Domenico,
Grottolella,  Mercogliano, Montella,  Nusco, Ospedaletto  d'Alpinolo,
Pietrastornina, Salza Irpina, San  Martino Valle Caudina, Sant'Angelo
a Scala, Sorbo Serpico, Summonte, Volturara Irpina;
  piogge  alluvionali  del 13  novembre  1997  - provvidenze  di  cui
all'art.  3,  comma 2,  lettera  e),  nel  territorio dei  comuni  di
Altavilla Irpina,  Baiano, Lauro,  Moschiano, Mugnano  del Cardinale,
Pietrastornina, Quindici, Roccabascerana, Sperone;
  piogge  alluvionali  del 13  novembre  1997  - provvidenze  di  cui
all'art. 3, comma 3, lettera a),  nel territorio dei comuni di Lauro,
Moschiano;
  Salerno: eccesso di neve del 28  ottobre 1997, del 29 ottobre 1997,
del 30 ottobre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera
e),  nel territorio  dei comuni  di Acerno,  Petina, Sicignano  degli
Alburni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 marzo 1998
                                                   Il Ministro: Pinto