IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista  la legge  9 maggio  1989, n.  168, istitutiva  del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  27 gennaio 1998,
n.  25,   che  ha  emanato   il  regolamento  sullo  sviluppo   e  la
programmazione  del  sistema   universitario,  nonche'  sui  comitati
regionali  di coordinamento,  e  in particolare  l'art.  2, comma  3,
lettera a), nel quale si prevede che siano fissati per ogni triennio,
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica,   gli  obiettivi  del  sistema   universitario  e  la
finalizzazione delle  relative risorse finanziarie, previ  pareri del
Consiglio  universitario  nazionale,   (CUN),  della  Conferenza  dei
rettori delle  universita' italiane  (CRUI), del  Consiglio nazionale
degli studenti  universitari (CNSU) e delle  Commissioni parlamentari
competenti per materia;
  Considerato che lo stesso art. 2,  comma 3, lettera a), del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  del   27  gennaio  1998,  n.  25,
stabilisce  che  si  possa  prescindere, in  prima  applicazione  del
regolamento, dal parere del CNSU, ove ancora non istituito;
  Visti i  pareri che il CUN,  la CRUI e le  Commissioni parlamentari
hanno espresso in materia,  contestualmente all'esame dello schema di
regolamento,  emanato poi  con il  menzionato decreto  del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
  Rilevato di prescindere dal parere del CNSU, conformemente all'art.
2, comma 3,  lettera a), del decreto del  Presidente della Repubblica
27 gennaio 1998, n. 25, in quanto ancora non costituito;
                              Decreta:
  1. In attuazione dell'art. 2, comma  3, lettera a), del decreto del
Presidente della  Repubblica 27 gennaio  1998, n. 25,  sono obiettivi
del sistema universitario per il triennio 1998-2000:
  a)  lo sviluppo  della ricerca  universitaria, la  creazione ed  il
sostegno di centri  di eccellenza nella ricerca,  la realizzazione di
necessarie attrezzature ed infrastrutture, l'attivazione di contratti
di lavoro per avviare giovani all'attivita' di ricerca;
  b)  il  potenziamento dei  sistemi  tecnologici,  informatici e  di
telecomunicazione, di supporto alle  attivita' didattiche, di ricerca
e  gestionali,  la  realizzazione  della  rete  telematica  nazionale
dell'universita'   e   della  ricerca,   l'adeguamento   tecnologico,
organizzativo   e   gestionale   delle  biblioteche   e   dei   musei
universitari, il collegamento in rete delle predette biblioteche e la
loro integrazione con il sistema bibliotecario nazionale;
  c)  l'incentivazione  del  processo di  internazionalizzazione  con
riferimento    alla     collaborazione    interuniversitaria,    alla
partecipazione  ai  programmi  europei e  alle  iniziative  formative
integrate, con particolare riguardo ai dottorati di ricerca;
  d)   l'attuazione  delle   disposizioni   concernenti  il   sistema
universitario  di  cui  alla  legge   15  maggio  1997,  n.  127,  il
consolidamento,  la  razionalizzazione   e  la  qualificazione  degli
interventi previsti dai precedenti piani di sviluppo;
  e)  la riduzione  degli squilibri  territoriali nello  sviluppo del
sistema, in particolare tra Centro-Nord e Sud;
  f) il  decongestionamento dei megaatenei e  gli interventi connessi
alla  graduale separazione  organica di  cui alla  legge 23  dicembre
1996, n. 662;
  g) la formazione e l'aggiornamento  degli insegnanti per la scuola,
mediante  l'attivazione   dei  corsi  di  laurea   in  scienza  della
formazione  primaria  e  delle  scuole  di  specializzazione  di  cui
all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  h) la  promozione ed il sostegno  dell'innovazione didattica, delle
attivita'  di  orientamento  e di  tutorato,  della  diversificazione
dell'offerta  formativa,  dell'adeguamento   delle  strutture  e  dei
servizi  per gli  studenti, con  particolare riguardo  ai laboratori,
alle biblioteche e  agli spazi di studio,  perseguendo, anche tramite
corsi a distanza, la contrazione del tasso di abbandono degli studi e
dei tempi medi di conseguimento del titolo da parte degli studenti;
  i)  l'integrazione  dell'offerta  formativa  universitaria  con  le
iniziative di istituzioni scolastiche,  regioni, enti locali, imprese
nel  campo  dell'istruzione  secondaria superiore,  postsecondaria  e
della formazione continua.
  2. Le risorse finanziarie, di cui  all'art. 2, comma 7, del decreto
del Presidente della  Repubblica 27 gennaio 1998,  n. 25, determinate
dalla legge  27 dicembre 1997,  n. 450 (legge finanziaria  1998) sono
utilizzate per  gli obiettivi di  cui al comma  1, anche ai  fini del
successivo impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e per
gli anni di riferimento, nei limiti seguenti:
  1) 40 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettere a), b)
e c);
  2) 40 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettere d) e),
f) e g);
  3) 20 per cento per gli obiettivi  di cui al comma 1, lettere h) ed
i).
  Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 6 marzo 1998
                                              Il Ministro: Berlinguer
Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1998
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 29