IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  legislativo  29   maggio  1991,  n.  178,  come
modificato dal decreto  legislativo 18 febbraio 1997,  n. 44, recante
norme di  recepimento delle direttive dell'Unione  europea in materia
di specialita' medicinali per uso umano;
  Visto, in particolare, il comma 11 dell'art. 8 del predetto decreto
legislativo, il  quale stabilisce  che le disposizioni  sul contenuto
della  domanda di  autorizzazione all'immissione  in commercio  e sui
relativi allegati,  contenute nei precedenti commi  del medesimo art.
8, possono  essere modificate  o integrate  con decreto  del Ministro
della sanita', in conformita'  alle direttive ed alle raccomandazioni
della Comunita' economica europea;
  Visto, in particolare, anche il comma 3, lettera a) dell'art. 9 del
predetto decreto  legislativo, il  quale stabilisce che  il Ministero
della sanita' verifica la conformita' della documentazione presentata
dal richiedente  attenendosi, nell'esame,  ai criteri  indicati nelle
direttive e nelle raccomandazioni della Comunita' europea;
  Visto il proprio decreto 19 maggio 1989, pubblicato nel supplemento
ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 191
del 17  agosto 1989, contenente istruzioni  sulla utilizzazione delle
procedure comunitarie d'autorizzazione all'immissione in commercio di
specialita'     medicinali,      nonche'     sulle     documentazioni
tecnicoscientifiche  da  presentare  a  corredo di  ogni  domanda  di
autorizzazione, anche secondo la procedura nazionale;
  Visto il proprio decreto 27 aprile 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 86 alla Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n.
139  del 15  giugno 1992,  recante disposizioni  sulle documentazioni
tecniche  da presentare  a  corredo delle  domande di  autorizzazione
all'immissione in commercio di  specialita' medicinali per uso umano,
in attuazione della direttiva n. 91/507/CEE;
  Visto il proprio  decreto 3 luglio 1992,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana  n.  165  del 15  luglio  1992,
recante l'indicazione delle informazioni  e dei documenti da produrre
a corredo della domanda  di modifica di autorizzazione all'immissione
in commercio di una specialita' medicinale;
  Vista  la  direttiva  65/65/EEC, come  modificata  dalle  direttive
66/454/EEC,    75/319/EEC,    83/570/EEC,   87/21/EEC,    89/341/EEC,
89/342/EEC,  89/343/EEC,  92/27/EEC,  92/73/EEC  e  93/39/EEC  e,  in
particolare,  il secondo  comma dell'art.  5 che  prevede il  rifiuto
dell'autorizzazione   all'immissione   in    commercio   qualora   la
documentazione e  le informazioni presentate a  corredo della domanda
non  siano  conformi  alle  disposizioni  dell'art.  4  della  stessa
direttiva 65/65/EEC;
  Vista  la direttiva  75/318/EEC,  come  modificata dalle  direttive
83/570/EEC, 87/19/EEC,  89/341/EEC, 91/507/EEC e  93/39/EEC, relativa
al ravvicinamento  delle legislazioni degli Stati  membri riguardanti
le norme ed i protocolli analitici, farmacotossicologici e clinici in
materia di sperimentazione dei medicinali;
  Vista  la direttiva  75/319/EEC,  come  modificata dalle  direttive
83/570/EEC, 89/341/EEC, 89/342/EEC, 89/343/EEC, 89/381/EEC, 92/27/EEC
e  93/39/EEC e,  in  particolare,  gli artt.  1  e  2, relativi  alla
documentazione   da   presentare   a   corredo   delle   domande   di
autorizzazione  all'immissione in  commercio e  l'art. 3  che prevede
l'applicazione dell'art. 5, secondo  comma, della direttiva 65/65/EEC
in  caso   di  inosservanza   dell'art.  2  della   stessa  direttiva
75/319/EEC;
  Visto il regolamento (CE) n. 541/95 della Commissione, del 10 marzo
1995,  concernente  lo  studio  della modifica  dei  termini  di  una
autorizzazione   all'immissione  in   commercio  rilasciata   da  una
autorita' competente di uno Stato membro;
  Visto il regolamento (CE) n. 542/95 della Commissione, del 10 marzo
1995,  concernente  l'esame  delle   modifiche  dei  termini  di  una
autorizzazione  all'immissione in  commercio che  rientra nell'ambito
del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio;
  Visto  il regolamento  (CE)  n. 2141/96  della  Commissione, del  7
novembre 1996,  concernente l'esame  di una domanda  di trasferimento
dell'autorizzazione all'immissione in commercio  di un medicinale che
rientra nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 2309/93;
  Vista la  raccolta normativa "La disciplina  relativa ai medicinali
nell'Unione  europea"  pubblicata  dalla  Commissione  europea  e  in
particolare il volume  2 (volume 2A e volume 2B)  recante la guida ai
richiedenti;
  Vista la  circolare ministeriale 18  luglio 1997, n.  9, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  176 del  30
luglio  1997, recante  le modalita'  di presentazione  e di  gestione
delle domande relative all'autorizzazione all'immissione in commercio
dei medicinali;
  Vista  la   circolare  ministeriale  24  settembre   1997,  n.  12,
pubblicata nel  supplemento ordinario  alla Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  244  del  18  ottobre  1997,  recante  note
esplicative al decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;
  Ritenuto di aggiornare le  indicazioni relative alla documentazione
che deve essere presentata a  corredo delle domande di autorizzazione
all'immissione  in  commercio  dei  medicinali  per  uso  umano  alle
direttive, regolamenti e linee guida europee;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  documentazioni  allegate  alle  domande  di  autorizzazione
all'immissione  in  commercio  di  medicinali per  uso  umano,  o  di
modifica  dell'autorizzazione,  devono  essere  conformi  alle  norme
recate dalla  direttiva 75/318/EEC,  come modificata  dalle direttive
83/570/EEC, 87/19/EEC,  89/341/EEC, 91/507/EEC  e 93/39/EEC,  e dalla
direttiva  75/319/EEC, come  modificata  dalle direttive  83/570/EEC,
89/341/EEC,   89/342/EEC,   89/343/EEC,   89/381/EEC,   92/27/EEC   e
93/39/EEC, attuate  in Italia  con il  decreto legislativo  29 maggio
1991,  n.  178  cosi'  come   modificato  ed  integrato  dal  decreto
legislativo 18 febbraio  1997, n. 44, fermo  restando quanto previsto
dai regolamenti comunitari  citati in premessa e  dalle altre vigenti
normative.
  2. Le  informazioni relative  all'utilizzazione delle  procedure di
autorizzazione   all'immissione   in   commercio,   o   di   modifica
dell'autorizzazione,  sono   contenute  nel   volume  2A,   guida  ai
richiedenti,  della raccolta  normativa  "La  disciplina relativa  ai
medicinali nell'Unione europea", pubblicato dalla Commissione europea
nel luglio 1997 mentre le  disposizioni relative alle specifiche e ai
documenti  allegati alla  domanda  di autorizzazione,  o di  modifica
dell'autorizzazione, sono quelle precisate nel volume 2B della stessa
raccolta pubblicato dalla Commissione europea nel gennaio 1997.
  3. Nel predisporre le documentazioni di  cui al comma 1, le aziende
interessate  dovranno   tenere  conto  delle  linee   guida  elencate
nell'allegato  al volume  2B,  guida ai  richiedenti, della  raccolta
normativa "La disciplina relativa ai medicinali nell'Unione europea",
pubblicato dalla Commissione europea nel gennaio 1997.