IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, con il quale e' stato
approvato il codice della navigazione;
  Visto l'articolo  10, comma  13, della legge  24 dicembre  1993, n.
537, con cui  e' stata disposta la costituzione  di apposite societa'
di capitale per la gestione dei  servizi e per la realizzazione delle
infrastrutture negli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;
  Visto  l'articolo  1 del  decreto-legge  28  giugno 1995,  n.  251,
convertito, con  modificazioni, dalla  legge 3  agosto 1995,  n. 351,
come  modificato dall'articolo  2, commi  188 e  191, della  legge 23
dicembre 1996, n.  662, con il quale sono  state emanate disposizioni
in materia di gestione degli aeroporti;
  Considerato che  ai sensi del  citato articolo 10, comma  13, della
legge n. 537 del 1993, con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i
criteri  per la  costituzione  delle suddette  societa' di  gestione,
sulla base  dei principi di cui  all'articolo 12, commi 1  e 2, della
legge 27 dicembre 1992, n. 498;
  Visto il decreto-legge del 31  maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 533, recante  il regolamento sulla costituzione  di societa' miste
in materia di servizi pubblici degli enti territoriali, in attuazione
dei principi di cui all'articolo 12, commi  1 e 2, della legge n. 498
del 1992;
  Visto  l'articolo  17  del  decreto-legge 25  marzo  1997,  n.  67,
convertito, con  modificazioni, dalla legge  23 maggio 1997,  n. 135,
con il quale  e' stata prevista l'anticipata  occupazione del demanio
aeroportuale  da parte  dei  soggetti titolari  di gestioni  parziali
aeroportuali anche in regime precario;
  Rilevato  che  si rende  necessario  definire  la disciplina  delle
costituende societa' di capitale, con particolare riguardo ai criteri
di scelta  dei possibili soci, ai  rapporti tra le societa'  stesse e
l'amministrazione nonche' alle forme di controllo;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza del 6 ottobre 1997 e
apportati i conseguenti adeguamenti;
  Vista la comunicazione alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
effettuata a norma  dell'articolo 17, comma 3, della  legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota del 16 ottobre 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Ambito di applicazione e finalita'
  1.  Il regolamento  disciplina la  gestione degli  aeroporti e  dei
sistemi aeroportuali  aperti al traffico civile  attualmente gestiti,
anche  in  parte, dallo  Stato  o  da  altri  soggetti in  regime  di
precariato.
  2. Il regolamento ha la finalita' di definire:
  a) le modalita'  di costituzione delle societa' di  capitale per la
gestione  dei servizi  e  per la  realizzazione delle  infrastrutture
aeroportuali,  determinando in  particolare,  la  forma giuridica,  i
criteri per  la scelta dei soci  pubblici e privati, le  modalita' di
collocazione  dei  titoli  sul  mercato,  la  riserva  di  nomina  di
amministratori  e sindaci  da parte  dell'ente pubblico  interessato,
l'entita'  del  capitale sociale,  i  rapporti  tra soci  pubblici  e
privati,   le  forme   adeguate   di   controllo  dell'efficienza   e
dell'economicita' dei servizi;
  b)  i criteri  per l'affidamento  delle concessioni  delle gestioni
totali aeroportuali  alle societa' di capitale  costituite secondo le
modalita'  di   cui  alla   precedente  lettera   a)  e   i  rapporti
intercorrenti   tra  la   pubblica  amministrazione   e  i   soggetti
affidatari.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il regio   decreto  30  marzo  1942,  n.  327,    reca:
          "Approvazione   del   testo  definitivo  del  codice  della
          navigazione".
            - Il testo del comma 13   dell'art.  10  della  legge  24
          dicembre  1993,  n.  537  (Interventi correttivi di finanza
          pubblica), e' il seguente:
            "13.  Entro  l'anno   1994,   sono costituite    apposite
          societa'   di capitale per  la gestione  dei servizi e  per
          la   realizzazione delle infrastrutture  degli    aeroporti
          gestiti    anche  in  parte    dallo Stato.   Alle predette
          societa' possono  partecipare anche  le regioni  e gli enti
          locali   interessati.  Con    decreto  del    Ministro  dei
          trasporti  e  della    navigazione,  di   concerto   con il
          Ministro   del tesoro,   sono stabiliti,    entro  sessanta
          giorni  dalla   data di   entrata in  vigore della presente
          legge, i criteri   per  l'attuazione  del  presente  comma,
          sulla  base  dei principi di cui all'art.  12, commi 1 e 2,
          della legge 23 dicembre 1992, n. 498".
            Il termine per la costituzione di apposite di societa' di
          capitale, previsto dalla  suddetta disposizione, da ultimo,
          e' stato differito al 31 dicembre  1997 dall'art. 2,  comma
          191, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662.
            -  Il    testo  dell'art. 1 del   decreto-legge 28 giugno
          1995,  n. 251, convertito,  con modificazioni,  dalla legge
          3 agosto  1995, n.  351 (Disposizioni  urgenti  in  materia
          di  gestioni  aeroportuali,  di trasporti eccezionali e  di
          veicoli adibiti a  servizi di emergenza), e' il seguente:
            "Art.  1.  -  Il  termine di cui   all'art. 10, comma 10,
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'  differito  al  31
          ottobre  1995.  Il  decreto di cui all'art.  10, comma  13,
          della  legge 24   dicembre 1993,   n.  537,  dovra'  essere
          emanato  entro  il  31   dicembre 1995. Il termine   per la
          costituzione   delle   societa'   di   cui al    primo    e
          secondo   periodo dell'art. 10,  comma 13,  della legge  24
          dicembre  1993, n.  537, e' prorogato   al     30    giugno
          1996.  Alle   medesime  societa'  possono partecipare anche
          le   camere    di  commercio,  industria,    artigianato  e
          agricoltura.
            1-bis. A decorrere   dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  legge di conversione  del  presente  decreto,   sono
          abrogate  le   norme   che prescrivono la    partecipazione
          maggioritaria  dello  Stato,   degli enti pubblici dell'IRI
          delle  regioni  e  degli  enti  locali  nelle  societa'  di
          gestione    aeroportuale. Dalla  medesima  data cessa  ogni
          obbligo  di destinazione  degli utili  delle  societa'   di
          gestione  aeroportuale previsto da disposizioni vigenti.
            1-ter.  Alle  dismissioni delle  partecipazioni azionarie
          dello Stato e   degli enti   pubblici nelle    societa'  di
          gestione  aeroportuale  si applicano le disposizioni di cui
          al decreto-legge 31 maggio 1994, n.  332, convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge 30 luglio  1994, n.  474.
            1-quarter.    L'affidamento      in   concessione   della
          gestione  alle societa' di   cui all'art. 10,    comma  13,
          legge  24  dicembre    1993,  n.   537, e'   effettuato con
          decreto del Ministro  dei trasporti  e della navigazione di
          concerto con i  Ministri del tesoro, delle   finanze e  dei
          lavori   pubblici   sulla   base   di   un   programma   di
          intervento  presentato  dalla     societa'   di   gestione,
          corredato    dal  relativo piano economicofinanziario.   La
          durata    della  concessione    puo'  superare    i  limiti
          temporali di cui all'art. 694 del codice della navigazione,
          in  relazione  al  piano  degli  investimenti presentato ai
          sensi del comma 2 del presente articolo, fino ad un  limite
          massimo di quaranta anni.
            1-quinquies.    L'affidamento    in   concessione   della
          gestione  alle societa' di   cui all'art. 10,    comma  13,
          legge  24  dicembre    1993,  n.   537, e' subordinato alla
          verifica da parte del  Ministro  dei  trasporti  e    della
          navigazione  del  rispetto,  per il  periodo  di  tre  anni
          successivi    all'affidamento    in    concessione    della
          gestione,  delle seguenti condizioni:
            a)   assunzione da   parte   della  concessionaria    del
          personale  gia' dipendente dal precedente gestore;
            b) applicazione da parte  della concessionaria stessa del
          contratto  collettivo   nazionale  di  lavoro  aeroportuale
          ovvero,   qualora   ne  ricorrano    i    presupposti,  del
          contratto    collettivo    per i   servizi accessori, anche
          sulla base   delle disposizioni  di    cui  al    comma  12
          dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
            1-sexies.  Il Ministro dei  trasporti e della navigazione
          determina, con proprio  decreto, da   emanare entro  trenta
          giorni  dalla    data  di  entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto, il regime    dei  servizi
          aeroportuali   di assistenza  a  terra, ai  sensi dell'art.
          10,  comma 12, legge  24 dicembre 1993, n.  537, stabilendo
          condizioni e limiti delle autorizzazioni  per  la  gestione
          dei  suddetti  servizi   al    fine   di  salvaguardare  la
          sicurezza   dell'attivita' aeroportuale,    l'affidabilita'
          economica    delle   gestioni, i  livelli qualitativi delle
          prestazioni offerte  agli utenti, e  vigilando sul rispetto
          delle condizioni ivi determinate.
            1-septies. Fermo restando quanto   previsto dall'art.  47
          della  legge  29   dicembre 1990,   n.   428, nei  tre anni
          successivi  alla data  di entrata in vigore della legge  di
          conversione   del   presente  decreto,  il  rilascio  delle
          autorizzazioni   di cui al comma    1-sexies  del  presente
          articolo  e'    subordinato alla verifica del  mantenimento
          dei livellil  di    occupazione  nell'aeroporto    e  della
          continuita'   del      rapporto  di  lavoro  del  personale
          dipendente dal precedente gestore.
            2. Su proposta   del Ministro  dei  trasporti  e    della
          navigazione,  il CIPE,  sentite le  competenti  commissioni
          parlamentari, approva  il piano   di  investimenti    negli
          aeroporti  nazionali   concernente esclusivamente i  lavori
          finanziati    anche parzialmente   dallo Stato, aggiornando
          quello approvato con delibera CIPE del 30 maggio 1991.
            3. Dal 1  gennaio 1995 e fino al   perfezionamento  degli
          adempimenti  di  cui  all'art. 10, comma 10, della legge 24
          dicembre 1993, n. 537, e comunque non oltre  il 31  ottobre
          1995  i  diritti   aeroportuali di cui alla legge  5 maggio
          1976, n.  324, sono aumentati  del 5   per  cento  rispetto
          all'importo applicato  per l'anno  1994. Ciascun  pagamento
          sara' arrotondato alle 500 lire superiori o inferiori.
            4.  Fino  all'affidamento  della  gestione    totale alle
          societa' di cui all'art.  10, comma  13,  della legge    24
          dicembre   1993,   n. 537,  i maggiori introiti  realizzati
          negli aeroporti gestiti   dallo Stato in  applicazione  del
          comma  3 sono utilizzati per le esigenze di esercizio degli
          aeroporti,  nonche'  per  il finanziamento  dei   programmi
          di   sviluppo   delle     infrastrutture  e    dei  servizi
          aeroportuali approvati dal  CIPE  mediante  riassegnazione,
          con decreti  del  Ministro   del tesoro,   agli    appositi
          capitoli   dello  stato  di  previsione  del Ministero  dei
          trasporti    e    della   navigazione.   Per   le  medesime
          finalita'  e' autorizzata  la spesa  di lire   34  miliardi
          per   l'anno  1995,     cui    si    provvede      mediante
          corrispondente  riduzione  dello stanziamento  iscritto  al
          capitolo  9001  dello stato di previsione del Ministero del
          tesoro per il  medesimo    anno,  parzialmente  utilizzando
          l'accantonamento   relativo   al  Ministero  dei  trasporti
          e   della navigazione.   Le   somme iscritte    in    conto
          competenza  ed   in  conto residui sui capitoli 7501 e 7509
          del  medesimo  stato  di  previsione  del  Ministero    dei
          trasporti    e  della   navigazione per   l'anno 1994  sono
          mantenute  in bilancio  per l'anno  1995. Il  Ministro  del
          tesoro  e'  autorizzato   ad     apportare,   con    propri
          decreti,   le  occorrenti variazioni di bilancio.
            5. Il  Ministro dei trasporti  e della navigazione   puo'
          concedere,  per  il    periodo massimo   di cinque anni   a
          decorrere    dall'anno  1995,  contributi  per   assicurare
          l'equilibrio  economico della gestione degli aeroporti,  da
          individuare  nel piano   degli investimenti   di  cui    al
          comma    2,  con   traffico   annuo inferiore   a   600.000
          passeggeri,  che rivestono rilevante  interesse sociale   e
          turistico.      A   tal     fine  gli  enti    di  gestione
          predispongono    un  programma    per  il     conseguimento
          dell'equilibrio   economico   della   gestione    entro  il
          quinto  anno successivo a quello di avvio della concessione
          dei contributi.
            5-bis.    All'onere  derivante    dall'attuazione   delle
          disposizioni  di  cui  al    comma 5   si provvede   con le
          disponibilita' del   capitolo  di  entrata    del  bilancio
          statale  previsto    dall'art.  7   della legge   22 agosto
          1985, n.  449 sul  quale sono  versati i  proventi di   cui
          al  successivo  comma 5-ter, con esclusione  quindi di ogni
          onere a carico del bilancio dello Stato.
            5-ter.  I canoni   per le   concessioni  alle    societa'
          costituite    ai sensi deIl'art. 10,  comma 13, della legge
          24 dicembre  1993, n. 537, sono    fissati   periodicamente
          dal     Ministero    delle   finanze    - Dipartimento  del
          territorio   di     concerto   con   il    Ministero    dei
          trasporti  e  della  navigazione, con   riferimento, per il
          periodo preso in considerazione, al  volume di traffico  di
          passeggeri    e  merci.  Con  decreto  del Ministro   delle
          finanze, di concerto con  il Ministro dei trasporti e della
          navigazione, sono dettate le disposizioni  attuative  sulla
          base  delle    quali  possono    essere definite   anche le
          pendenze afferenti ai  canoni pregressi.   Le  disposizioni
          di  cui   al presente comma e al  secondo periodo del comma
          1-quater  del presente articolo si  applicano anche    alle
          societa' che  attualmente provvedono  alla gestione  totale
          degli  aeroporti,    in    base   a leggi   speciali.   Gli
          introiti derivanti  dal presente comma   sono  versati  sul
          capitolo di entrata del bilancio statale di cui  all'art. 7
          della legge 22 agosto 1985, n. 449.
            6.  Per  l'esecuzione  dei lavori aeroportuali finanziati
          dallo  Stato,  il  Ministero  dei     trasporti   e   della
          navigazione    -  Direzione  generale dell'aviazione civile
          provvede   con   le   proprie   strutture   tecniche   alla
          approvazione dei progetti. I piani di sviluppo aeroportuale
          approvati  dal Ministero dei trasporti e  della navigazione
          - Direzione generale dell'aviazione  civile,  d'intesa  con
          il  Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 81 del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.
          616  (e  previo  parere  di  conformita'  del CIPE ai sensi
          dell'art. 3  del decreto  del Presidente  della  Repubblica
          20  aprile  1994,  n.  373),  comprendono    la verifica di
          compatibilita'  urbanistica e   comportano    dichiarazione
          di   pubblica  utilita',   nonche'   di indifferibilita'  e
          di   urgenza,     e  variante  agli  strumenti  urbanistici
          esistenti.  L'approvazione di  detti  piani comprende    ed
          assorbe,    a  tutti    gli    effetti,  la   verifica   di
          conformita'  urbanistica    delle  singole  opere  in  essi
          contenute.
            6-bis.  Il  Ministro dei  trasporti e  della navigazione,
          entro sei mesi dalla data  di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto,      presenta   al
          Parlamento  una  relazione    sullo  stato  degli aeroporti
          minori, corredata da    proposte  di  finalizzazione  e  di
          integrazione  con  gli  aeroporti    maggiori,  nonche'  di
          salvaguardia dei livelli occupazionali.
            6-ter.    Le    modalita'    per    l'accertamento,    la
          riscossione    e   il versamento   da parte   degli enti  e
          societa' di  gestione di   interi  complessi  aeroportuali,
          dell'imposta erariale istituita dall'art. 10, decreto-legge
          27    aprile  1990,   n. 90, convertito,  con modificazioni
          dalla legge 26 giugno 1990, n.  165, sono  determinate  con
          decreto  del  Presidente della  Repubblica, anche in deroga
          alla normativa vigente in materia di contabilita' di Stato.
            6-quater. La  tabella A  allegata alla legge  23 dicembre
          1980, n.  930,  e' aggiornata  a far  data dal  31 dicembre
          1995, con   cadenza triennale con  decreto    del  Ministro
          dell'interno,  di  concerto con il Ministro dei trasporti e
          della navigazione".
            - L'art. 2, comma 191, della  citata legge n. 662/1996 ha
          differito i termini  di cui all'art. 1,  comma 1, secondo e
          terzo periodo, del citato   decreto-legge   n.    251/1995,
          convertito,   con  modificazioni, della legge  n. 351/1995,
          rispettivamente al  30 giugno 1997 e  al 31 dicembre 1997.
            - Il  testo dei commi  1 e 2 dell'art.   12  della  legge
          27 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti  in materia di
          finanza pubblica), e' il seguente:
            "1.    Le province  e i  comuni possono,  per l'esercizio
          di servizi pubblici e  per la realizzazione    delle  opere
          necessarie    al  corretto svolgimento     del     servizio
          nonche'  per   la   realizzazione    di infrastrutture   ed
          altre    opere      di    interesse   pubblico,   che   non
          rientrino, ai  sensi della vigente legislazione  statale  e
          regionale, nelle  competenze istituzionali  di altri  enti,
          costituire    apposite societa' per azioni,  anche mediante
          gli accordi di   programma di cui  al  comma  9,  senza  il
          vincolo  della  proprieta' maggioritaria di cui al comma 3,
          lettera e), dell'art. 22   della legge 8  giugno  1990,  n.
          142, e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo
          comma, lettera d), della legge  2 aprile 1968, n. 475, come
          sostituita  dall'art.  10  della legge 8 novembre 1991,  n.
          362. Gli enti interessati provvedono alla scelta  dei  soci
          privati    e all'eventuale collocazione dei titoli azionari
          sul  mercato con  procedure  di  evidenza pubblica.  L'atto
          costitutivo  delle   societa'  deve  prevedere    l'obbligo
          dell'ente  pubblico di nominare uno o piu' amministratori e
          sindaci.  Nel  caso  di  servizi  pubblici locali una quota
          delle azioni puo' essere destinata all'azionariato  diffuso
          e resta comunque sul mercato.
            2.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro sei mesi
          dalla data di entrata in  vigore della presente  legge,  un
          decreto  legislativo con l'osservanza dei seguenti principi
          e criteri direttivi:
            a)  disciplinare   l'entita' del  capitale sociale  delle
          costituende societa' per azioni e la  misura  minima  della
          partecipazione  dell'ente  locale    al   capitale sociale,
          anche   per   assicurare  il    diritto    di  chiedere  la
          convocazione dell'assemblea;
            b)  disciplinare    i criteri   di scelta   dei possibili
          soci mediante procedimento  di  confronto   concorrenziale,
          che     tenga    conto    dei  principi  della    normativa
          comunitaria   con  particolare    riguardo  alle  capacita'
          tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;
            c)    disciplinare la  natura del  rapporto intercorrente
          tra l'ente locale e il privato;
            d)    disciplinare    forme    adeguate  di     controllo
          dell'efficienza  e dell'economicita' dei servizi".
            -    Il   decreto-legge   31   maggio   1994,   n.   332,
          convertito,   con modificazioni, dalla  legge    30  luglio
          1994,  n.  474,    reca: "Norme per l'accelerazione   delle
          procedure  di dismissione  di  partecipazioni dello Stato e
          degli enti pubblici in societa' per azioni".
            -  Il  D.P.R.    16  settembre  1996,  n.  533,     reca:
          "Regolamento recante norme  sulla costituzione  di societa'
          miste   in    materia  di    servizi  pubblici  degli  enti
          territoriali".
            - Il  testo dell'art   17 del   decreto-legge 25    marzo
          1997,   n. 67, convertito, con  modificazioni, della  legge
          23  maggio 1997,  n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire
          l'occupazione), e' il seguente:
            "Art.   17   (Anticipata    occupazione    del    demanio
          aeroportuale).   -   1.   In  attesa  dell'adozione     del
          regolamento di  cui all'art. 10,  comma 13, della legge  24
          dicembre 1993,  n. 537,  il Ministro dei  trasporti e della
          navigazione puo'  autorizzare,  su  richiesta,  i  soggetti
          titolari  di  gestioni   parziali  aeroportuali,  anche  in
          regime   precario, all'occupazione ed    all'uso  dei  beni
          demaniali   rientranti nel sedime aeroportuale,  vincolando
          la  destinazione  dei  diritti percepiti  a norma del comma
          2 agli  interventi indifferibili ed urgenti necessari  alle
          attivita'   di   manutenzione   ordinaria  e  straordinaria
          delle   infrastrutture      aeroportuali,           nonche'
          all'attivita'   di  gestione aeroportuale.
            2.  L'autorizzazione    di cui   al comma 1   produce gli
          effetti della convenzione prevista  dall'art.  6,  terzo  e
          quarto  comma,  della legge 5 maggio    1976,  n.   324,  e
          costituisce  titolo    per   introitare,  relativamente  ai
          nuovi  utilizzi,  i  diritti di cui all'art. 1, lettera a),
          della citata  legge  n.  324  del  1976,  come  determinato
          dall'art. 7, secondo comma, della medesima legge.
            3.    I    soggetti    autorizzati    sono  obbligati   a
          corrispondere  una cauzione  per l'anticipata   occupazione
          dei  beni   demaniali pari   al dieci per cento dei diritti
          aeroportuali  complessivamente   introitati,   da   versare
          mensilmente  secondo le  previsioni di cui all'art. 7 della
          legge 22 agosto 1985, n. 449.
            4.   Il mancato   affidamento,   secondo  la    normativa
          vigente,   della gestione  totale aeroportuale  ai soggetti
          autorizzati ai  sensi del comma  1 determina  la  decadenza
          della  provvisoria occupazione  con obbligo di restituzione
          di quanto percepito  a norma del comma 2, con  l'esclusione
          delle    spese    documentate  per    la  gestione    delle
          infrastrutture aeroportuali utilizzate   nel periodo  della
          provvisoria detenzione e per le migliorie apportate".
            -  Il  testo  del  comma  3 dell'art.   17 della legge 23
          agosto 1988, n.   400   (Disciplina    dell'attivita'    di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".