IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita' Viste le direttive 87/405/CEE, 86/662/CEE, 89/514/CEE, 88/180/CEE, 88/181/CEE, concernenti rispettivamente le emissioni sonore delle gru a torre, escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici e tosaerba; Visti i decreti legislativi di attuazione delle predette direttive comunitarie 27 gennaio 1992, numeri 135, 136 e 137; Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1994, n. 226, 4 marzo 1994, n. 316, 25 marzo 1994, n. 317, concernenti le condizioni e modalita' per le autorizzazioni agli organismi nazionali al rilascio delle relative certificazioni; Vista la richiesta presentata dalla associazione I.C.I.M. - Istituto di certificazione industriale per la meccanica, con sede legale in via G. Giardino, 4 - Milano; Rilevato che la documentazione pervenuta e' conforme a quanto indicato nei citati decreti ministeriali; Considerato che l'associazione I.C.I.M., ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la designazione degli organismi di controllo; Decreta: Articolo unico 1. L'associazione I.C.I.M. - Istituto di certificazione industriale per la meccanica, con sede legale in via G. Giardino, 4 - Milano, e' autorizzata al rilascio delle certificazioni CE per i livelli di rumore emessi dai seguenti tipi di macchine individuate dalle direttive CEE in premessa: gru a torre; escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici; tosaerba. 2. La certificazione CE ed il controllo di conformita' dei prodotti di cui al precedente comma sono effettuati secondo le forme e le modalita' stabilite nelle pertinenti direttive. Copia dei certificati emessi e' inviata con periodicita' trimestrale all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione. 5. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 1998 Il direttore generale: Visconti