IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e in particolare l'art. 51, comma 6; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica e successive modificazioni ed in particolare l'art. 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare gli articoli 70 e seguenti; Visto l'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Atteso che ai sensi e per gli effetti di cui al predetto art. 51, comma 6, le universita' e le istituzioni di ricerca ivi contemplati possono conferire a dottori di ricerca ovvero a laureati in possesso di idoneo curriculum scientifico professionale assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca d'importo pari a quello determinato con apposito decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Ritenuto che i soggetti titolari degli assegni in questione partecipano a programmi di ricerca delle strutture universitarie e delle istituzioni di ricerca con assunzione di specifiche responsabilita' nell'esecuzione delle connesse attivita' tecnicoscientifiche in diretta collaborazione con il personale docente e ricercatore delle istituzioni contemplate dal predetto art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997; Preso atto che agli oneri derivanti dall'attuazione del riferito art. 51, comma 6, si fara' fronte con le ordinarie disponibilita' finanziarie dei bilanci degli atenei e delle istituzioni di ricerca contemplate dalla legge stessa; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998 l'importo lordo annuo degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 e' determinato in una somma compresa tra un minimo di 25 milioni di lire e un massimo di 30 milioni di lire, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'amministrazione erogante. Il predetto importo e' erogato al beneficiario in rate mensili.