IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la  legge 27  dicembre 1997,  n. 449,  recante misure  per la
stabilizzazione della  finanza pubblica  e in particolare  l'art. 51,
comma 6;
  Vista  la  legge  24  dicembre 1993,  n.  537,  recante  interventi
correttivi  di  finanza pubblica  e  successive  modificazioni ed  in
particolare l'art. 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, ed in particolare gli articoli 70 e seguenti;
  Visto l'art. 2, comma 26 e  seguenti, della legge 8 agosto 1995, n.
335, nonche'  l'art. 59, comma 16,  della legge 27 dicembre  1997, n.
449;
  Atteso che ai sensi  e per gli effetti di cui  al predetto art. 51,
comma 6, le  universita' e le istituzioni di  ricerca ivi contemplati
possono conferire a dottori di  ricerca ovvero a laureati in possesso
di  idoneo  curriculum  scientifico   professionale  assegni  per  la
collaborazione  ad  attivita'  di  ricerca d'importo  pari  a  quello
determinato  con apposito  decreto  del  Ministro dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica;
  Ritenuto  che  i  soggetti  titolari  degli  assegni  in  questione
partecipano a  programmi di  ricerca delle strutture  universitarie e
delle   istituzioni  di   ricerca   con   assunzione  di   specifiche
responsabilita'    nell'esecuzione     delle    connesse    attivita'
tecnicoscientifiche  in  diretta   collaborazione  con  il  personale
docente e ricercatore delle istituzioni contemplate dal predetto art.
51, comma 6, della legge n. 449 del 1997;
  Preso atto  che agli  oneri derivanti dall'attuazione  del riferito
art. 51,  comma 6,  si fara' fronte  con le  ordinarie disponibilita'
finanziarie dei bilanci  degli atenei e delle  istituzioni di ricerca
contemplate dalla legge stessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A decorrere  dall'esercizio  finanziario  1998 l'importo  lordo
annuo degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della
legge n.  449 del 1997  e' determinato in  una somma compresa  tra un
minimo di  25 milioni  di lire e  un massimo di  30 milioni  di lire,
comprensivo  di   tutti  gli  oneri  a   carico  dell'amministrazione
erogante.  Il predetto  importo e'  erogato al  beneficiario in  rate
mensili.