IL DIRETTORE GENERALE del servizio per l'attuazione della programmazione economica Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 261, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; Visto l'art. 2 della legge n. 403/1977, che reca un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario; Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1977 con la quale, fra l'altro, viene ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la somma di lire 30 miliardi a titolo di prima annualita' 1977 del sopracitato limite d'impegno, ex art. 2 della legge n. 403/1977; Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453, per l'esercizio 1998; Visto l'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale dispone la cessazione dei finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario previsti dalle disposizioni della tabella B allegata alla citata legge; Ritenuto, al momento, di dover impegnare, per il 1998, le annualita', o parziali annualita', spettanti alle regioni a statuto speciale interessate che hanno comunicato le certificazioni attestanti l'attivazione, da parte degli operatori agricoli, dei mutui di miglioramento fondiario, ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi, previsto dal richiamato articolo 2 della legge n. 403/1977; Decreta: Art. 1. La somma di L. 405.000.000 e' impegnata, per il 1998, a titolo di annualita' o parziale annualita' del limite d'impegno di cui all'art. 2 della legge n. 403/1977, a favore della regione Friuli-Venezia Giulia, per le finalita' esposte in premessa.