IL DIRETTORE GENERALE
                    del servizio per l'attuazione
                   della programmazione economica
  Visto l'art. 9  della legge 16 maggio 1970, n.  261, istitutivo del
Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Visto  l'art.  2  della  legge  n. 403/1977,  che  reca  un  limite
d'impegno,  per  l'esercizio  1977,  di  lire  30  miliardi,  per  la
concessione del concorso  nel pagamento degli interessi  sui mutui di
miglioramento fondiario;
  Vista  la delibera  CIPE dell'11  ottobre  1977 con  la quale,  fra
l'altro, viene  ripartita fra  le regioni e  le province  autonome di
Trento e  Bolzano, la  somma di  lire 30 miliardi  a titolo  di prima
annualita' 1977  del sopracitato  limite d'impegno,  ex art.  2 della
legge n. 403/1977;
  Vista  la  legge  di  bilancio   27  dicembre  1997,  n.  453,  per
l'esercizio 1998;
  Visto l'art. 3,  comma 1, della legge 28 dicembre  1995, n. 549, il
quale dispone la cessazione dei finanziamenti in favore delle regioni
a  statuto  ordinario previsti  dalle  disposizioni  della tabella  B
allegata alla citata legge;
  Ritenuto,  al  momento,  di  dover   impegnare,  per  il  1998,  le
annualita', o  parziali annualita', spettanti alle  regioni a statuto
speciale   interessate  che   hanno   comunicato  le   certificazioni
attestanti  l'attivazione, da  parte  degli  operatori agricoli,  dei
mutui  di  miglioramento fondiario,  ai  fini  della concessione  del
concorso  nel  pagamento  degli interessi,  previsto  dal  richiamato
articolo 2 della legge n. 403/1977;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma di  L. 405.000.000 e' impegnata, per il  1998, a titolo di
annualita' o parziale annualita' del limite d'impegno di cui all'art.
2  della legge  n. 403/1977,  a favore  della regione  Friuli-Venezia
Giulia, per le finalita' esposte in premessa.