IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art.  26, comma 1, della  legge 7 agosto 1997,  n. 266, che
dispone, con riferimento alle domande di credito agevolato presentate
ai  sensi  delle  leggi  10   ottobre  1975,  n.  517,  e  successive
modificazioni, e  11 marzo 1988,  n. 67, e  successive modificazioni,
non ammesse  ai contributi  per carenze  di fondi e  per le  quali e'
stato stipulato, alla data del  1 gennaio 1997, il relativo contratto
di finanziamento  agevolato, il  riconoscimento, in  via sostitutiva,
per  il  tramite  degli  istituti  di  credito  finanziatori,  di  un
contributo  pari  all'abbattimento  di  quattro punti  del  tasso  di
riferimento  vigente  al  momento  della stipula  per  le  iniziative
ubicate nei territori  di cui all'obiettivo 1 del  regolamento CEE n.
2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni,
e nei territori montani, e di due punti nei restanti territori;
  Visto l'articolo  26, comma 2, della  legge 7 agosto 1997,  n. 266,
che  prevede   che  il  Ministro  dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato possa  disporre la  riduzione percentuale  in eguale
misura dell'importo  del suddetto contributo sostitutivo  spettante a
ciascun  beneficiario qualora  le risorse  complessivamente assegnate
non risultino sufficienti;
  Considerato che  in base  all'articolo 26, comma  3, della  legge 7
agosto  1997, n.  266, il  Ministro dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato stabilisce i criteri  e le modalita' di liquidazione
dei contributi sostitutivi in questione,  tali da assicurare anche la
semplificazione del procedimento amministrativo;
  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  emesso  nell'adunanza
generale del 15 dicembre 1997;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 900029 del 26 gennaio 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
  1. La concessione del contributo sostitutivo previsto dall'articolo
26  della legge  7 agosto  1997, n.  266, a  favore delle  domande di
credito agevolato, presentate  ai sensi delle leggi  10 ottobre 1975,
n.  517, e  successive  modificazioni,  e 11  marzo  1988,  n. 67,  e
successive modificazioni,  non ammesse  ai contributi per  carenze di
fondi, per le quali e' stato stipulato, alla data del 1 gennaio 1997,
il  relativo contratto  di finanziamento  agevolato, e'  regolata dai
criteri  e   modalita'  di  liquidazione  contenuti   negli  articoli
seguenti.
 
          Avvertenze:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  L'art.  26    della  legge  7  agosto  1997    recante
          "Interventi urgenti  per  l'economia",    pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  n. 186 dell'11 agosto 1997" recita:
            "Art.  26  (Rifinanziamento e  chiusura dell'operativita'
          della  legge  10  ottobre  1975,   517,   e      successive
          modificazioni).  -  1.  Alle domande di  credito agevolato,
          presentate ai  sensi delle  leggi 10  ottobre 1975, n. 517,
          e successive modificazioni, e 11 marzo    1988,  n.  67,  e
          successive  modificazioni,   non ammesse  ai contributi per
          carenza di fondi, per le quali  e'  stato  stipulato,  alla
          data   del   1  gennaio  1997,  il  relativo  contratto  di
          finanziamento   agevolato,   e'   riconosciuto,   in    via
          sostitutiva,    per    il  tramite    degli  istituti    di
          credito finanziatori, un  contributo pari  all'abbattimento
          di  quattro punti del  tasso di   riferimento vigente    al
          momento    della  stipula   per le iniziative  ubicate  nei
          territori  di  cui  all'obiettivo n.   1   del  regolamento
          (CEE)  n.   2052/88 del   Consiglio del  24 giugno  1988, e
          successive modificazioni, e nei territori montani, e di due
          punti per i restanti territori.   Le domande per  le  quali
          non      e'  intervenuta  la  stipula  del    contratto  di
          finanziamento agevolato  alla suddetta data sono restituite
          agli istituti di credito interessati.
            2. Qualora le  risorse  complessivamente  assegnate  agli
          interventi  di  cui  al    presente  articolo non risultino
          sufficienti alla concessione dei  benefici    nella  misura
          massima   prevista al comma 1,  il Ministro dell'industria,
          del    commercio   e   dell'artigianato,   al    fine    di
          consentire   il   finanziamento di  tutti  gli  interventi,
          dispone   la riduzione   percentuale, in    eguale  misura,
          dell'importo spettante  a ciascun beneficiario.
            3.    Il  Ministro    dell'industria,  del    commercio e
          dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della legge 23  agosto
          1988,  n.  400,  entro    sessanta  giorni  dalla   data di
          entrata in   vigore   della presente   legge,  criteri    e
          modalita'  di  liquidazione  tali  da  assicurare  anche la
          semplificazione del procedimento amministrativo.
            4. Agli  oneri derivanti   dall'attuazione  del  presente
          articolo  si  provvede  mediante   utilizzo, nei limiti  di
          lire 250  miliardi, delle disponibilita'  del Fondo  di cui
          all'art. 2,  secondo comma,  della legge 28 novembre  1980,
          n. 782,  introdotto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge
          20  maggio  1993,    n. 149, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  19  luglio   1993,   n.   237.   Tali   somme
          sono    versate all'entrata  del bilancio  dello  Stato per
          essere riassegnate,  con decreto del Ministro  del  tesoro,
          all'apposito  capitolo  dello  stato  di previsione     del
          Ministero       dell'industria,     del     commercio     e
          dell'artigianato.
            - La   legge 15 marzo 1997,    n.  127,  recante  "Misure
          urgenti  per lo snellimento  dell'attivita'  amministrativa
          e  dei  procedimenti  di decisione  e  di  controllo"    e'
          stata   pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
          maggio 1997 - supplemento ordinario.
            - L'art. 17,  comma 3, della legge 23 agosto    1988,  n.
          400,  recante la  "Disciplina   dell'attivita'  di  Governo
          e    ordinamento   della Presidenza   del  Consiglio    dei
          Ministri",    pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale  n. 214
          del  12 settembre  1988  - supplemento  ordinario, recita:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".
           Nota all'art. 1:
            -    La    legge  11    marzo    1988,    n.   67,   reca
          "Disposizioni  per  la formazione  del bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello Stato  (legge finanziaria 1988)".