IL DIRETTORE GENERALE
    del servizio per l'attuazione della programmazione economica
  Visto l'art. 9  della legge 16 maggio 1970, n.  281, istitutivo del
Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, con il
quale e'  stato stabilito che,  a decorrere dall'anno 1991,  il Fondo
per il finanziamento  dei programmi regionali di sviluppo,  di cui al
citato art.  9 della legge  n. 281/1970,  e' costituito da  una quota
fissa e da una quota variabile;
  Considerato che la medesima disposizione precisa che la quota fissa
e' pari a quella assegnata nell'anno 1990;
  Considerato che le disposizioni recate  dal richiamato art. 3 della
legge  n. 158/1990  consentono  di procedere,  a decorrere  dall'anno
1991,  all'assegnazione delle  somme  relative alla  quota fissa  del
Fondo regionale  mediante impegno dei medesimi  importi stabiliti nel
1990;
  Vista la  delibera CIPE  28 giugno  1990 di  assegnazione nell'anno
1990 delle somme relative al fondo ex art. 9 della legge n. 281/1970;
  Visto l'art. 3,  comma 1, della legge n. 549/1995  - recante misure
di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale stabilisce, tra
l'altro, che  a decorrere  dall'anno 1996  cessano i  finanziamenti a
favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni
di  cui alla  tabella  B  allegata alla  legge,  fra  i quali  quelli
previsti dall'art. 9, legge 16 maggio 1970, n. 281 e art. 3, comma 1,
lettere a) e b), legge 114 giugno 1990, n. 158;
  Vista la  legge di  bilancio n.  453 del 27  dicembre 1997,  per il
1998, che, tra  l'altro, comprende lo stanziamento della  somma di L.
4.651.000.000  relativa  alla  quota   fissa,  autorizzata  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera  a) della sopracitata legge n. 158/1990
a titolo di limiti d'impegno  destinati a contributi per interessi su
mutui per gli ospedali civili e psichiatrici;
  Ritenuto   di  dover   impegnare   la  spesa   complessiva  di   L.
4.651.000.000  a favore  delle  regioni a  statuto  speciale e  delle
province autonome di Trento e Bolzano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma  di L. 4.651.000.000, a  valere sul Fondo 1998,  ex art. 9
della legge  n. 281/1970,  a titolo  di limite  d'impegno, annualita'
1998, destinate a contributi per interessi sui mutui contratti per il
programma di  completamento degli ospedali civili  e psichiatrici, di
cui alla  legge n. 574/1965,  e' impegnata  a favore delle  regioni a
statuto speciale e delle province  autonome di Trento e Bolzano, come
segue:
                                         Importi
     Regioni e province autonome        (in lire)
                 __                         __
   Provincia autonoma di Trento ...     424.000.000
   Provincia autonoma di Bolzano ..     411.000.000
   Valle d'Aosta ..................     134.000.000
   Friuli-Venezia Giulia ..........     562.000.000
   Sicilia ........................   2.797.000.000
   Sardegna .......................     323.000.000
                                     ______________
                       Totale .....   4.651.000.000