IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  38  della  legge   30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite   annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo del  bilancio di  competenza, anche  attraverso
l'emissione di  certificati di  credito del Tesoro,  con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
  Considerato che l'importo  delle emissioni effettuate a  tutto il 6
aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 35.369 miliardi;
  Visti i propri  decreti in data 7  e 24 marzo 1998, con  i quali e'
stata  disposta   l'emissione  delle   prime  quattro   tranches  dei
certificati  di credito  del  Tesoro "zero  coupon"  della durata  di
ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 16 marzo 1998 e scadenza 16
marzo 2000;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione  di una quinta tranche  dei suddetti certificati
di credito del Tesoro "zero coupon";
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119,  e successive modificazioni,  e' disposta l'emissione  di una
quinta tranche di  "CTZ-24", con decorrenza 16 marzo  1998 e scadenza
16  marzo  2000, fino  all'importo  massimo  di nominali  lire  2.500
miliardi, di  cui al  decreto ministeriale del  7 marzo  1998, citato
nelle  premesse, recante  l'emissione  delle prime  due tranches  dei
certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni  e
modalita' di  emissione stabilite  dal citato decreto  ministeriale 7
marzo 1998.