IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  38  della  legge   30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite   annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo del  bilancio di  competenza, anche  attraverso
l'emissione di  certificati di  credito del Tesoro,  con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
  Considerato che l'importo  delle emissioni effettuate a  tutto il 6
aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 35.369 miliardi;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  un'emissione di  certificati  di credito  del Tesoro  "zero
coupon" della durata di diciotto mesi (CTZ-18);
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119,  e successive modificazioni,  e' disposta l'emissione  di una
prima tranche di  "CTZ-18", con decorrenza 15 aprile  1998 e scadenza
il 15 ottobre  1999, fino all'importo massimo di  nominali lire 3.000
miliardi.
  I  certificati sono  emessi  senza indicazione  di  prezzo base  di
collocamento e  vengono assegnati con il  sistema dell'asta marginale
riferita  al prezzo;  il  prezzo di  aggiudicazione risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  In  base all'art.  4, secondo  comma, del  decreto ministeriale  24
febbraio 1994, citato  nelle premesse, al termine  della procedura di
assegnazione  e' prevista  automaticamente l'emissione  della seconda
tranche  dei certificati,  per un  importo massimo  del 10  per cento
dell'ammontare  nominale  indicato  al  precedente  primo  comma,  da
assegnare  agli operatori  "specialisti in  titoli di  Stato" con  le
modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 13.
  Le  richieste risultate  accolte sono  vincolanti e  irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo    all'esecuzione   delle   relative
operazioni.