IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il proprio  decreto 2 dicembre 1997  recante "Nuove modalita'
sulla  disciplina   dei  due  anni  di   praticantato  necessari  per
l'ammissione  all'esame  di  stato per  l'abilitazione  all'esercizio
della  professione  di  consulente   del  lavoro",  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 287 del 10 dicembre 1997;
  Considerato che  il testo  dell'art. 8,  secondo comma,  del citato
decreto  ministeriale  non  risulta chiaro  nella  sua  formulazione,
essendo  state omesse,  per  errore materiale,  le  due parole  "deve
essere" da  inserirsi dopo l'inciso  "La domanda di  iscrizione nella
nuova  provincia", previa  cancellazione della  virgola, erroneamente
apposta;
  Ritenuta  la necessita'  di  provvedere alla  rettifica del  citato
decreto ministeriale cosi' come sopra indicato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il secondo  comma dell'art. 8  del decreto ministeriale  2 dicembre
1997 e' modificato come segue:
  2.  La domanda  di  iscrizione nella  nuova  provincia deve  essere
corredata   dalla  certificazione   del   consiglio  provinciale   di
provenienza, dalla  quale risulti  quanto indicato  nell'art. 1  e il
periodo di tirocinio compiuto, rilevato dal libretto della pratica, e
dal versamento  del contributo di  iscrizione di cui alla  lettera h)
dell'art. 1. La  delibera di iscrizione deve  prevedere la decorrenza
della pratica  dalla data di  iscrizione nel registro  dei praticanti
dell'Ordine di provenienza e deve  essere comunicata con le modalita'
di cui all'art. 3 anche all'Ordine di provenienza.