IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il proprio decreto 2 dicembre 1997 recante "Nuove modalita' sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 287 del 10 dicembre 1997; Considerato che il testo dell'art. 8, secondo comma, del citato decreto ministeriale non risulta chiaro nella sua formulazione, essendo state omesse, per errore materiale, le due parole "deve essere" da inserirsi dopo l'inciso "La domanda di iscrizione nella nuova provincia", previa cancellazione della virgola, erroneamente apposta; Ritenuta la necessita' di provvedere alla rettifica del citato decreto ministeriale cosi' come sopra indicato; Decreta: Art. 1. Il secondo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 2 dicembre 1997 e' modificato come segue: 2. La domanda di iscrizione nella nuova provincia deve essere corredata dalla certificazione del consiglio provinciale di provenienza, dalla quale risulti quanto indicato nell'art. 1 e il periodo di tirocinio compiuto, rilevato dal libretto della pratica, e dal versamento del contributo di iscrizione di cui alla lettera h) dell'art. 1. La delibera di iscrizione deve prevedere la decorrenza della pratica dalla data di iscrizione nel registro dei praticanti dell'Ordine di provenienza e deve essere comunicata con le modalita' di cui all'art. 3 anche all'Ordine di provenienza.