IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
  Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,
recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva n.  89/48/CEE del  21 dicembre  1988 relativa  ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza  della sig.ra Ferreira  Ca o Da Silva  Paula Maria,
nata in  Angola il  5 agosto 1967,  cittadina portoghese,  diretta ad
ottenere,  ai   sensi  dell'art.   12  del  sopra   indicato  decreto
legislativo,  il riconoscimento  del titolo  professionale portoghese
che va  sotto il  nome di  "advogado" di  cui e'  in possesso  - come
attestato   dall'Ordem   dos   Advogados   Portugueses   di   Lisbona
(Portogallo)  -,   ai  fini  dell'accesso  ed   esercizio  in  Italia
dell'omonima professione;
  Considerato  che  la  sopra   indicata  signora  ha  conseguito  la
"licenciatura em direito" il  10 settembre 1992 presso l'Universidade
Catolica Portuguesa (Lisbona);
  Viste le determinazioni della Conferenza  di servizi tenutasi il 18
dicembre 1997;
  Sentito  il rappresentante  del  Consiglio  nazionale di  categoria
nella seduta appena indicata;
  Ritenuto  che per  l'esercizio della  professione di  "avvocato" in
Italia  occorra  la  conoscenza  approfondita di  materie  proprie  e
specifiche dell'ordinamento italiano;
  Visto l'art.  6, n. 2,  del decreto legislativo n.  115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
  1. Alla sig.ra  Ferreira Ca o Da Silva Paula  Maria, nata in Angola
il   5  agosto   1967,   cittadina   portoghese,  sono   riconosciuti
cumulativamente i titoli accademico/professionali  di cui sopra quali
titoli   validi  per   l'iscrizione  all'albo   degli  "avvocati"   e
l'esercizio della professione.
  2. Detto riconoscimento e' subordinato  al superamento di una prova
attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) diritto costituzionale; 2)  diritto civile; 3) diritto processuale
civile; 4)  diritto commerciale;  5) diritto  del lavoro;  6) diritto
penale; 7) diritto processuale  penale; 8) diritto amministrativo; 9)
diritto   tributario;  10)   diritto   internazionale  privato;   11)
ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.
  3. La  prova di che trattasi,  da svolgersi in lingua  italiana, si
compone di un esame scritto e di un esame orale.
  4. L'esame scritto consiste nella  redazione di un atto giudiziario
o di un parere in materia  stragiudiziale vertente su non piu' di tre
materie  scelte dalla  Commissione d'esame  - prevista  dal P.D.G.  1
dicembre 1993, come modificato dal P.D.G.  25 marzo 1994 - tra quelle
indicate al comma 2.
  5.  L'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni
pratiche vertenti  su tutte le  materie di cui  al comma 2.  A questo
secondo esame  la candidata potra'  accedere solo se  abbia superato,
con successo, quello scritto.
   Roma, 26 marzo 1998
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi