IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni. Vista l'istanza del sig. Schafer Achim, nato a Nurtingen (RFT) il 5 marzo 1967, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale tedesco che va sotto il nome di "rechtsanwalt" di cui e' in possessso - come attestato dal Presidente del Tribunale di Frankfurt am Main (RFT) - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della omonima professione; Considerato che il sopra indicato signore ha concluso gli studi per la "rechtsanwaltschaft" in data 8 giugno 1994 presso il Justizministerium Baden-Wurtemberg (RFT); Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 27 giugno 1997; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata; Ritenuto che per l'esercizio della professione di "avvocato" in Italia occorra la conoscenza approfondita di materie proprie e specifiche dell'ordinamento italiano; Visto 1'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: 1. Al sig. Schafer Achim, nato a Nurtingen (RFT) il 5 marzo 1967, cittadino tedesco, sono riconosciuti i titoli di cui sopra quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli "avvocati" e l'esercizio della professione. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato. 3. La prova di che trattasi, da svolgersi in lingua italiana, si compone di un esame scritto e di un esame orale. 4. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie scelte dalla commissione d'esame - prevista dal P.D.G. 1 dicembre 1993 come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994 - tra quelle indicate al n. 2. 5. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie di cui al n. 2. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. Roma, 28 marzo 1998 Il direttore generale: Hinna Danesi