IL DIRETTORE REGIONALE
                     delle entrate per la Puglia
  Vista la legge 23 dicembre 1977, n 952, recante modificazioni delle
norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro
automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;
  Ritenuto  che l'art.  1 della  citata legge  assoggetta all'imposta
erariale di trascrizione - da  corrispondersi al momento stesso della
richiesta -  le formalita' da  eseguirsi presso il  pubblico registro
automobilistico,  richieste   in  forza  di  scritture   private  con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 2,  comma  3,  del  decreto
ministeriale  16 aprile  1987, n.  310, attuativo  delle disposizioni
contenute  nell'art. 6,  ultimo comma,  della surrichiamata  legge 23
dicembre 1977,  n. 952,  l'ufficio provinciale del  pubblico registro
automobilistico  deve  effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo
VIII, capitolo 1236, dello stato  di previsione delle entrate statali
del rispettivo anno finanziario, entro  il giorno successivo a quello
in cui le richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto il decreto  legisaltivo 21 dicembre 1990,  n. 398, istitutivo
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;
  Visto l'art. 20  del decreto legisaltivo 30 dicembre  1992, n. 504,
istitutivo dell'imposta provinciale per  l'iscrizione dei veicoli nel
pubblico registro automobilistico;
  Considerato  che  per le  imposte  di  cui ai  sopracitati  decreti
legislativi  n. 398  del  1990 e  n.  504 del  1992  si applicano  le
disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative
alla corresponsione  all'Automobile club  d'Italia ed  alle eventuali
sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977,  n.   952,  cosi'   come  modificato   dall'art.  8   -bis  del
decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546,  e dalla legge di conversione 1
dicembre 1981, n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990,
n.  187,  in  merito  ai  termini previsti  per  la  richiesta  delle
formalita', stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti
stipulati  in   Italia  e   centoventi  giorni  per   quelli  formati
all'estero;
  Considerato che la non ottemperanza  delle prescrizioni di cui alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto conto del  fatto che il mancato versamento  delle imposte di
che  trattasi  entro  il  giorno successivo  a  quello  dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico
registro automobilistico, per effetto  del rinvio, contenuto all'art.
2 della legge 23 dicembre 1977,  n. 952, alle disposizioni in materia
di registro, in quanto compatibili;
  Attesa, quindi, la  necessita' di prevedere, nei casi  di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Visto  l'art.  1   del  decreto-legge  21  giugno   1961,  n.  498,
convertito, con  modificazioni, nella legge  28 luglio 1961,  n. 770,
nel  testo  modificato  dalla  legge  2  dicembre  1975,  n.  576,  e
sostituito  dalla legge  25 ottobre  1985, n.  592, contenente  norme
sulla proroga dei termini di  prescrizione e decadenza per il mancato
o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche
al pubblico registro automobilistico;
  Visto il decreto l0 ottobre 1997,  prot. l/7998/UDG con il quale il
direttore  generale  del Dipartimento  delle  entrate  ha delegato  i
direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti
di accertamento  del mancato o irregolare  funzionamento degli uffici
periferici del Dipartimento delle entrate;
  Vista la nota  n. 755/98 del 3  marzo 1998 con la  quale la procura
generale  della Repubblica  presso  la corte  d'appello  di Lecce  ha
segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro
automobilistico di  Brindisi in  data 2  marzo 1998  a seguito  di un
furto con effrazione  subito nella notte fra il 27  ed il 28 febbraio
1998 e,  conseguentemente, il  mancato rispetto dei  termini previsti
per  la  liquidazione,  riscossione, contabilizzazione  e  versamento
della I.E.T. e dell'A.P.I.E.T.;
                              Decreta:
  Per i  motivi indicati  nelle premesse  viene accertato  il mancato
funzionamento del  pubblico registro  automobilistico di  Brindisi in
data 2 marzo 1998.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Bari, 26 marzo 1998
                                    Il dirigente generale: Giammarino