IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con 
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO 
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, relativa all'ordinamento del
Corpo della guardia di finanza; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, che delegando, a mente di quanto dispone  l'articolo  117  della
Costituzione,  talune  funzioni  amministrative  alle  regioni,   ha,
all'articolo 24 espressamente riservato alla competenza  dello  Stato
gli interventi di protezione sociale prestati  da  enti  e  organismi
appositamente istituiti in favore di appartenenti alle Forze  armate,
all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di  polizia  ed  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ed ai loro familiari; 
  Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme  di  principio
sulla disciplina militare che  ha  specificatamente  subordinato,  al
preventivo assenso del Ministro  della  difesa,  la  costituzione  di
associazioni o circoli per  militari  definendo  anche  l'aspetto  di
competenza dell'organo centrale di rappresentanza militare in materia
di protezione sociale; 
  Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, la  quale  all'articolo  4
disciplina la gestione delle  attivita'  relative  ai  circoli,  sale
convegno e mense, soggiorni  marini  e  montani,  foresterie,  spacci
militari  per  ufficiali,  sottufficiali,  appuntati  e   finanzieri,
allievi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986,  n.
189, che approva il regolamento di amministrazione per la Guardia  di
finanza; 
  Vista la legge 18 maggio 1989, n. 203, che disciplina, di converso,
le mense obbligatorie di servizio delle Forze di polizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17  gennaio  1990,
n. 44, che  all'articolo  15  disciplina  le  attivita'  culturali  e
ricreative a favore del personale  dipendente  dalle  Amministrazioni
dello Stato ed in particolare l'istituzione, la  composizione  ed  il
funzionamento degli organismi per la gestione  dei  servizi  sociali,
ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa,  di  approvvigionamento,
di asilo nido e per il tempo libero; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990,  n.
147,  che  all'articolo  16  regolamenta  le  attivita'  culturali  e
ricreative a favore del personale dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  20
febbraio 1992 che approva il  regolamento  per  la  disciplina  degli
organismi di  gestione  dei  servizi  sociali  nelle  amministrazioni
statali in applicazione del  comma  7  dell'articolo  15  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  che,  all'articolo  3,   disciplina
l'indirizzo  politicoamministrativo,   funzioni   e   responsabilita'
nell'ambito delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367,  che  approva  il   regolamento   recante   semplificazione   ed
accelerazione delle procedure di spesa e contabili; 
  Vista la legge 23 dicembre 1993, n.  559,  sulla  disciplina  della
soppressione    delle    gestioni    fuori    bilancio    nell'ambito
dell'Amministrazione  dello  Stato,   con   particolare   riferimento
all'articolo 5, che disciplina gli interventi di protezione sociale a
favore, tra gli altri, degli appartenenti alla Guardia di  finanza  e
loro familiari; 
  Visto in particolare il comma 3 del citato articolo 5  che  prevede
che per assicurare gli interventi di protezione sociale sono concessi
in uso alle organizzazioni di cui al comma 4, i locali  demaniali,  i
mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari  e  che,  con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con  il  Ministro  del
tesoro, sono determinati le consistenze ed il valore di tali  apporti
nonche' le relative norme d'uso; 
  Visto il decreto-legge 8  agosto  1996,  n.  437,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, che, all'articolo
9,  nell'ambito  della  disciplina  della  gestione  fuori  bilancio,
prevede l'esercizio diretto a cura dell'amministrazione di  attivita'
di protezione sociale; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 28 luglio 1997; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400  del  1988
(nota n. 3-185/UCL del 15 gennaio 1998); 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
           Finalita' degli interventi di protezione sociale 
 
  1.  Gli   interventi   di   protezione   sociale   si   inseriscono
istituzionalmente nell'attivita' funzionale della Guardia di  finanza
allo scopo di favorire il mantenimento della  efficienza  psicofisica
del  personale  militare,  conservare  l'aggregazione  sociale  degli
appartenenti al Corpo e delle loro famiglie,  il  loro  arricchimento
culturale nonche' di  conseguire  proficui  rapporti  di  democratica
interazione con la collettivita' esterna. 
  2. A tal fine e' consentito al personale militare e civile comunque
in servizio presso la Guardia di  finanza  e  a  quello  in  congedo,
nonche'  ai   familiari   del   personale   stesso,   di   utilizzare
apprestamenti logistici, sportivi, culturali,  ricreativi  e  per  il
tempo libero, senza finalita' di lucro qualora  direttamente  gestiti
ed all'uopo predisposti dall'amministrazione anche al di fuori  delle
strutture militari, in localita' che  per  peculiari  caratteristiche
ambientali consentano di perseguire la prevista finalita'. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: "Ordinamento del
          Corpo della Guardia di finanza". 
            - L'art. 24 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui 
          all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), reca: 
            "Art. 24 (Competenze dello Stato). - Sono  di  competenza
          dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 
            1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe
          o calamita' naturale di particolare gravita' o estensione; 
            2) gli  interventi  di  prima  assistenza  in  favore  di
          profughi  e  di  rimpatriati  in  conseguenza   di   eventi
          straordinari ed eccezionali e, per  i  profughi  stranieri,
          limitatamente al periodo di tempo  strettamente  necessario
          alle operazioni  di  identificazione  e  di  riconoscimento
          della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di
          Ginevra del 28 luglio 1951,  ratificata  con  la  legge  24
          luglio 1954, n. 722, e  per  il  tempo  di  attesa  per  il
          trasferimento in altri paesi; 
            3) gli  interventi  di  protezione  sociale  prestati  ad
          appartenenti alle Forze armate dello  Stato,  all'Arma  dei
          carabinieri, agli  altri  Corpi  di  polizia  ed  al  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti
          ed organismi appositamente istituiti; 
            4) i rapporti in  materia  di  assistenza  con  organismi
          assistenziali  stranieri  ed  internazionali,  nonche'   la
          distribuzione  tra  le  regioni  di  prodotti  destinati  a
          finalita' assistenziali in attuazione di regolamenti  della
          Comunita' economica europea; 
            5) le pensioni e gli assegni  di  carattere  continuativo
          disposti dalla  legge  in  attuazione  dell'art.  38  della
          Costituzione, ivi compresi le indennita' di  disoccupazione
          e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi  e
          salari; 
            6)   l'attivita'   dei   CPABP   strettamente    limitata
          all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto  5)
          fino al riordinamento dell'assistenza pubblica". 
            - La legge 11  luglio  1978,  n.  382,  reca:  "Norme  di
          principio sulla disciplina militare". 
            - L'art. 4 della legge 27 dicembre 1989, n. 409 (Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  1990  e
          bilancio pluriennale per il triennio 1990-92), reca: 
            "Art. 4 (Stato di previsione del Ministero delle  finanze
          e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e
          il pagamento delle spese del Ministero delle  finanze,  per
          l'anno finanziario 1990, in conformita' dell'annesso  stato
          di previsione (tabella n. 3). 
            2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  e'
          autorizzata ad  accertare  e  riscuotere  le  entrate  e  a
          provvedere  allo  smaltimento  dei  generi   dei   monopoli
          medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a impegnare  e
          pagare le spese per l'anno finanziario 1990, ai termini del
          regio decreto-legge 8 dicembre 1927,  n.  2258,  convertito
          dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita'  degli
          stati di previsione annessi a quello del Ministero 
          delle finanze (appendice n. 1). 
            3. Ai sensi dell'art. 11 della legge 23 aprile  1959,  n.
          189, il numero degli ufficiali  di  complemento  del  Corpo
          della Guardia di finanza da mantenere in servizio di  prima
          nomina, per l'anno finanziario 1990, e' stabilito in 210. 
            4. Le spese di cui ai capitoli numeri 3105 e  3135  dello
          stato  di  previsione  del  Ministero  delle  finanze   non
          impegnate alla chiusura dell'esercizio possono  esserlo  in
          quello successivo. Ai predetti capitoli si  applicano,  per
          l'anno  finanziario   1990,   le   disposizioni   contenute
          nell'art. 61-bis del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440, sulla contabilita'  generale  dello  Stato,  aggiunto
          dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  30
          giugno 1972, n. 627. 
            5. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto
          al capitolo n. 4797 dello stato di previsione del Ministero
          delle finanze per l'anno finanziario 1990, il Ministro  del
          tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti,  in
          termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi
          dal predetto capitolo ad altri  capitoli,  anche  di  nuova
          istituzione, del medesimo stato di previsione. 
            6. Alle gestioni fuori bilancio derivanti  dai  movimenti
          finanziari   ed   economici   delle   attivita'   istituite
          nell'ambito  della  Guardia  di  finanza  e  sprovviste  di
          personalita' giuridica, relativamente ai circoli, alle sale
          di convegno,  alle  mense  non  obbligatorie  di  servizio,
          nonche' agli stabilimenti  balneari  e  agli  spacci,  alle
          foresterie, ai soggiorni  marini  e  montani  e  alle  sale
          cinematografiche,  si  applica   la   disciplina   prevista
          dall'art.  9,  secondo  e  quarto  comma,  della  legge  25
          novembre 1971, n. 1041, modificato dall'art. 33 della legge
          5  agosto  1978,  n.  468,  e   successive   modificazioni,
          ancorche' le  gestioni  medesime  risultino  alimentate  in
          tutto o in parte con fondi non statali. 
            7. Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  a  provvedere,
          con propri decreti, al trasferimento ad appositi  capitoli,
          anche di nuova istituzione, dello stato di  previsione  del
          Ministero delle finanze per l'anno finanziario  1990  degli
          stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al  capitolo
          n. 1383 del predetto stato di previsione per  le  finalita'
          di cui ai commi 4 e 5  dell'art.  4  del  decreto-legge  19
          dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 febbraio 1985, n. 17. 
            8. I capitoli a  favore  dei  quali  possono  effettuarsi
          prelevamenti dal fondo a disposizione di  cui  all'art.  9,
          comma 4, della legge 1 dicembre 1986,  n.  831,  sono,  per
          l'anno finanziario 1990, quelli descritti nell'elenco n. 1,
          annesso  allo  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          finanze". 
            - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  20  marzo
          1986,  n.  189,  reca:  "Approvazione  del  regolamento  di
          amministrazione per la Guardia di finanza". 
            -  La  legge  18  maggio  1989,  n.  203,  reca:   "Nuove
          disposizioni per i servizi di mensa delle Forze di  polizia
          di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121". 
            - L'art. 15 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          17 gennaio 1990, n.  44  (Regolamento  per  il  recepimento
          delle   norme   risultanti   dalla   disciplina    prevista
          dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale
          del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2
          del decreto del Presidente della Repubblica 5  marzo  1986,
          n. 68, reca: 
            "Art.  15  (Attivita'  culturali  e  ricreative).  -   1.
          Nell'ambito di quanto stabilito nell'art.  34  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.  266,  ai
          fini  dell'incremento  della  produttivita',   conseguibile
          anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario  di
          lavoro, con la promozione  culturale  e  con  il  benessere
          psicofisico, le amministrazioni possono istituire  al  loro
          interno  servizi  ricreativi,  culturali,  di  ristoro,  di
          mensa, di approvvigionamento, di  asilo  nido  ed  assumere
          iniziative  per  il  tempo  libero  a  favore  dei   propri
          dipendenti. 
            2. La gestione di tali servizi puo'  essere  affidata  ad
          organismi formati, a maggioranza,  dai  rappresentanti  dei
          dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione  ed  e'
          sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a
          maggioranza, da rappresentanti dell'amministrazione  e  che
          preveda anche la 
          partecipazione di rappresentanti dei dipendenti. 
            3. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al  comma
          1,  le  amministrazioni  possono,  compatibilmente  con  le
          proprie  necessarie  e  prioritarie   esigenze   operative,
          mettere a disposizione degli organismi di cui al  comma  2,
          nonche' di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo
          costituite, adeguati locali che, in quanto  utilizzati  per
          scopi istituzionali, sono esenti da canoni. 
            4. Le amministrazioni iscrivono negli  appositi  capitoli
          degli stati di previsione  le  spese  per  la  manutenzione
          ordinaria dei locali messi a disposizione. 
            5.  Nel  caso  di  servizi  individuali,   i   lavoratori
          interessati partecipano con una quota che non puo' eccedere
          il trenta per cento del costo  complessivo,  salvo  i  casi
          diversamente previsti da disposizioni legislative. 
            6. Con gli accordi decentrati a  livello  nazionale  sono
          disciplinate le modalita'  di  erogazione  dei  servizi,  i
          tempi ed i modi di  fruizione,  l'organizzazione  e  quanto
          altro necessario al corretto ed  efficiente  impiego  delle
          risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il
          controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi  2
          e 3 da parte dell'amministrazione. 
            7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          da emanarsi sentite le organizzazioni e  le  confederazioni
          sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la
          funzione pubblica in data 27 aprile 1989, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  109  del  2  maggio
          1989 entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente regolamento, sara' definito  il  regolamento  tipo
          degli organismi di cui ai commi 2 e 3". 
            - L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5
          giugno 1990, n. 147 (Regolamento per il  recepimento  delle
          norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del
          22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia  di
          Stato), reca: 
            "Art. 16 (Attivita' culturali e ricreative). - 1. Ai fini
          di una migliore efficienza dei servizi, consegnabile  anche
          con  il  rispetto  e  con  l'articolazione  dell'orario  di
          lavoro, con la promozione  culturale  e  con  il  benessere
          psicofisico,  l'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza
          puo' istituire, nelle proprie  strutture,  o  demandare  ad
          enti, forniti di personalita' giuridica, che  abbiano  come
          finalita'   la   prestazione   di   servizi   sociali    ed
          assistenziali  a  favore  del  personale  destinatario  del
          presente regolamento,  servizi  ricreativi,  culturali,  di
          approvvigionamento, di asilo nido  ed  assumere  iniziative
          per il tempo libero a favore 
          dei propri dipendenti. 
            2. La gestione di tali servizi puo'  essere  affidata  ad
          organismi formati, a maggioranza,  dai  rappresentanti  dei
          dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione  ed  e'
          sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a
          maggioranza, da rappresentanti dell'amministrazione  e  che
          preveda  anche  la  partecipazione  di  rappresentanti  dei
          dipendenti.  Quando   esistono   enti   assistenziali   con
          personalita' giuridica di diritto pubblico  o  riconosciuti
          di interesse pubblico, aventi per finalita' le  prestazioni
          di servizi sociali ed assistenziali a favore del  personale
          destinatario  del  presente  regolamento,  l'esercizio,  le
          iniziative e la gestione di tali attivita'  possono  essere
          demandate ai suddetti enti. 
            3. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al  comma
          1, l'amministrazione puo', compatibilmente con  le  proprie
          necessarie e  prioritarie  esigenze  operative,  mettere  a
          disposizione degli enti e organismi  di  cui  al  comma  2,
          nonche' di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo
          costituite, adeguati locali che, in quanto  utilizzati  per
          scopi istituzionali sono esenti da canoni. 
            4.  L'amministrazione  iscrive  negli  appositi  capitoli
          degli stati di previsione  le  spese  per  la  manutenzione
          ordinaria dei locali messi a disposizione. 
            5.  Nel  caso  di  servizi  individuali,   i   lavoratori
          interessati partecipano con una quota che non puo' eccedere
          il trenta per cento del costo  complessivo,  salvi  i  casi
          diversamente regolati da disposizioni legislative. 
            6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          da  emanarsi,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno  e
          sentite le  organizzazioni  sindacali  di  polizia  di  cui
          all'art.  2  del  decreto  del  Ministro  per  la  funzione
          pubblica 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 184 dell'8 agosto 1989, entro  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente regolamento, sara'  definito
          il regolamento tipo degli organismi di cui al primo periodo
          del comma 2, se costituiti". 
            - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
          febbraio 1992 reca: "Disciplina degli organismi di gestione
          dei servizi sociali nelle amministrazioni statali". 
            - L'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
          (Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia di pubblico impiego, a norma 
          dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), reca: 
            "Art. 3  (Indirizzo  politicoamministrativo;  funzioni  e
          responsabilita'). - 1. Gli organi  di  Governo  definiscono
          gli obiettivi ed i programmi da  attuare  e  verificano  la
          rispondenza dei  risultati  della  gestione  amministrativa
          alle direttive generali impartite. 
            2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e
          amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli  atti  che
          impegnano  l'amministrazione  verso   l'esterno,   mediante
          autonomi poteri di spesa, di organizzazione  delle  risorse
          umane e strumentali e di controllo. Essi sono  responsabili
          della gestione e dei relativi risultati. 
            3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi  di  vertice
          non siano  direttamente  o  indirettamente  espressione  di
          rappresentanza politica, adeguano  i  loro  ordinamenti  al
          principio della distinzione tra indirizzo e  controllo,  da
          un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilita'
          della dirigenza, nelle  universita'  e  negli  istituti  di
          istruzione   universitaria    l'incarico    di    direttore
          amministrativo e'  attribuito  ai  dirigenti  della  stessa
          universita' o di altra sede universitaria, ovvero di  altra
          amministrazione     pubblica,     previo     nulla     osta
          dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico e' a tempo
          determinato  e  puo'  essere  rinnovato.  Gli  statuti  dei
          singoli atenei determinano le modalita' per lo  svolgimento
          dei concorsi, per l'accesso alle  qualifiche  dirigenziali,
          da attuare anche tra piu' atenei, sulla  base  di  appositi
          accordi". 
            - Il decreto del Presidente della  Repubblica  20  aprile
          1994, n. 367, reca: "Regolamento recante semplificazione  e
          accelerazione delle procedure di spesa e contabili". 
            - Il comma 3 dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n.
          559 (Disciplina della  soppressione  delle  gestioni  fuori
          bilancio nell'ambito delle  amministrazioni  dello  Stato),
          reca: 
            "3. Per assicurare gli interventi di  protezione  sociale
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
          1977, n. 616, e al decreto del Presidente della  Repubblica
          17 gennaio 1990, n. 44, a favore del personale  militare  e
          civile  delle  Forze  armate,  dell'Amministrazione   della
          pubblica sicurezza, del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco e del Corpo della  Guardia  di  finanza  e  dei  loro
          familiari,  nonche'  a  favore  del  personale  del   Corpo
          forestale  dello  Stato,  sono   concessi   in   uso   alle
          organizzazioni di cui al comma  4  i  locali  demaniali,  i
          mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per
          i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti,
          di concerto con il Ministro del tesoro,  da  emanare  entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, saranno determinati le consistenze ed il  valore  di
          tali apporti nonche' le relative norme d'uso". 
            - L'art. 9  del  decreto-legge  8  agosto  1996,  n.  437
          (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta  ed
          indiretta,    di    funzionalita'    e    l'Amministrazione
          finanziaria,  di  gestioni   fuori   bilancio,   di   fondi
          previdenziali e di contenzioso tributario), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 
          ottobre 1996, n. 556, reca: 
            "Art. 9 (Gestioni fuori bilancio). - 1.  Le  disposizioni
          di cui all'art. 5 della legge 23  dicembre  1993,  n.  559,
          hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997; sino a tale
          data sono fatti salvi gli effetti prodotti  dalle  gestioni
          fuori  bilancio  inerenti  alle  attivita'  di   protezione
          sociale di cui all'art. 24, primo comma, n. 3), del decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  e
          all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica  17
          gennaio 1990, n. 44, svolgentisi presso le  amministrazioni
          di cui al citato art. 5 della legge n. 559 del 1993. 
            2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni  di  cui
          all'art. 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre  1993,  n.
          559, con decreto dei Ministri  competenti,  da  emanare  di
          concerto con il Ministro del tesoro, previa  individuazione
          degli enti e delle strutture che, per esigenze operative  o
          per assicurare la  continuita'  degli  interventi,  possono
          costituire nel  proprio  ambito  gestioni  per  l'esercizio
          diretto  di   attivita'   di   protezione   sociale,   sono
          disciplinati le modalita' esecutive delle stesse  attivita'
          e   relativa   regolamentazione    amministrativacontabile,
          l'ammissione  del  personale  e   connesse   contribuzioni,
          nonche' il versamento dei contributi ai capitoli di entrata
          del  bilancio  dello  Stato  per   la   riassegnazione   ai
          pertinenti  capitoli   di   spesa   delle   amministrazioni
          interessate". 
            - I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri), recano: 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".