IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, relativa all'ordinamento del Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che delegando, a mente di quanto dispone l'articolo 117 della Costituzione, talune funzioni amministrative alle regioni, ha, all'articolo 24 espressamente riservato alla competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati da enti e organismi appositamente istituiti in favore di appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed ai loro familiari; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare che ha specificatamente subordinato, al preventivo assenso del Ministro della difesa, la costituzione di associazioni o circoli per militari definendo anche l'aspetto di competenza dell'organo centrale di rappresentanza militare in materia di protezione sociale; Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, la quale all'articolo 4 disciplina la gestione delle attivita' relative ai circoli, sale convegno e mense, soggiorni marini e montani, foresterie, spacci militari per ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri, allievi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, che approva il regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 203, che disciplina, di converso, le mense obbligatorie di servizio delle Forze di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, che all'articolo 15 disciplina le attivita' culturali e ricreative a favore del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato ed in particolare l'istituzione, la composizione ed il funzionamento degli organismi per la gestione dei servizi sociali, ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido e per il tempo libero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, che all'articolo 16 regolamenta le attivita' culturali e ricreative a favore del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 1992 che approva il regolamento per la disciplina degli organismi di gestione dei servizi sociali nelle amministrazioni statali in applicazione del comma 7 dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, che, all'articolo 3, disciplina l'indirizzo politicoamministrativo, funzioni e responsabilita' nell'ambito delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che approva il regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili; Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, sulla disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato, con particolare riferimento all'articolo 5, che disciplina gli interventi di protezione sociale a favore, tra gli altri, degli appartenenti alla Guardia di finanza e loro familiari; Visto in particolare il comma 3 del citato articolo 5 che prevede che per assicurare gli interventi di protezione sociale sono concessi in uso alle organizzazioni di cui al comma 4, i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari e che, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le consistenze ed il valore di tali apporti nonche' le relative norme d'uso; Visto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, che, all'articolo 9, nell'ambito della disciplina della gestione fuori bilancio, prevede l'esercizio diretto a cura dell'amministrazione di attivita' di protezione sociale; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 luglio 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-185/UCL del 15 gennaio 1998); Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' degli interventi di protezione sociale 1. Gli interventi di protezione sociale si inseriscono istituzionalmente nell'attivita' funzionale della Guardia di finanza allo scopo di favorire il mantenimento della efficienza psicofisica del personale militare, conservare l'aggregazione sociale degli appartenenti al Corpo e delle loro famiglie, il loro arricchimento culturale nonche' di conseguire proficui rapporti di democratica interazione con la collettivita' esterna. 2. A tal fine e' consentito al personale militare e civile comunque in servizio presso la Guardia di finanza e a quello in congedo, nonche' ai familiari del personale stesso, di utilizzare apprestamenti logistici, sportivi, culturali, ricreativi e per il tempo libero, senza finalita' di lucro qualora direttamente gestiti ed all'uopo predisposti dall'amministrazione anche al di fuori delle strutture militari, in localita' che per peculiari caratteristiche ambientali consentano di perseguire la prevista finalita'.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza". - L'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), reca: "Art. 24 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamita' naturale di particolare gravita' o estensione; 2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri paesi; 3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti; 4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonche' la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalita' assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunita' economica europea; 5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennita' di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari; 6) l'attivita' dei CPABP strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica". - La legge 11 luglio 1978, n. 382, reca: "Norme di principio sulla disciplina militare". - L'art. 4 della legge 27 dicembre 1989, n. 409 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-92), reca: "Art. 4 (Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1990, in conformita' dell'annesso stato di previsione (tabella n. 3). 2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1990, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (appendice n. 1). 3. Ai sensi dell'art. 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1990, e' stabilito in 210. 4. Le spese di cui ai capitoli numeri 3105 e 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1990, le disposizioni contenute nell'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, aggiunto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. 5. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1990, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione. 6. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attivita' istituite nell'ambito della Guardia di finanza e sprovviste di personalita' giuridica, relativamente ai circoli, alle sale di convegno, alle mense non obbligatorie di servizio, nonche' agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'art. 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ancorche' le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali. 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1990 degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 1383 del predetto stato di previsione per le finalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. 8. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 9, comma 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1990, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze". - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, reca: "Approvazione del regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza". - La legge 18 maggio 1989, n. 203, reca: "Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121". - L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, reca: "Art. 15 (Attivita' culturali e ricreative). - 1. Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, ai fini dell'incremento della produttivita', conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, le amministrazioni possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti. 2. La gestione di tali servizi puo' essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione ed e' sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti dell'amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti. 3. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, le amministrazioni possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonche' di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni. 4. Le amministrazioni iscrivono negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione. 5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non puo' eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative. 6. Con gli accordi decentrati a livello nazionale sono disciplinate le modalita' di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte dell'amministrazione. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 2 maggio 1989 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sara' definito il regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3". - L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato), reca: "Art. 16 (Attivita' culturali e ricreative). - 1. Ai fini di una migliore efficienza dei servizi, consegnabile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' istituire, nelle proprie strutture, o demandare ad enti, forniti di personalita' giuridica, che abbiano come finalita' la prestazione di servizi sociali ed assistenziali a favore del personale destinatario del presente regolamento, servizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti. 2. La gestione di tali servizi puo' essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione ed e' sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti dell'amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti. Quando esistono enti assistenziali con personalita' giuridica di diritto pubblico o riconosciuti di interesse pubblico, aventi per finalita' le prestazioni di servizi sociali ed assistenziali a favore del personale destinatario del presente regolamento, l'esercizio, le iniziative e la gestione di tali attivita' possono essere demandate ai suddetti enti. 3. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, l'amministrazione puo', compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli enti e organismi di cui al comma 2, nonche' di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali sono esenti da canoni. 4. L'amministrazione iscrive negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione. 5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non puo' eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvi i casi diversamente regolati da disposizioni legislative. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta del Ministro dell'interno e sentite le organizzazioni sindacali di polizia di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sara' definito il regolamento tipo degli organismi di cui al primo periodo del comma 2, se costituiti". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 1992 reca: "Disciplina degli organismi di gestione dei servizi sociali nelle amministrazioni statali". - L'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), reca: "Art. 3 (Indirizzo politicoamministrativo; funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di Governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. 3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilita' della dirigenza, nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo e' attribuito ai dirigenti della stessa universita' o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalita' per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra piu' atenei, sulla base di appositi accordi". - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, reca: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili". - Il comma 3 dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato), reca: "3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, a favore del personale militare e civile delle Forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo della Guardia di finanza e dei loro familiari, nonche' a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, sono concessi in uso alle organizzazioni di cui al comma 4 i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le consistenze ed il valore di tali apporti nonche' le relative norme d'uso". - L'art. 9 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' e l'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, reca: "Art. 9 (Gestioni fuori bilancio). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997; sino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti alle attivita' di protezione sociale di cui all'art. 24, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, svolgentisi presso le amministrazioni di cui al citato art. 5 della legge n. 559 del 1993. 2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, con decreto dei Ministri competenti, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, previa individuazione degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per assicurare la continuita' degli interventi, possono costituire nel proprio ambito gestioni per l'esercizio diretto di attivita' di protezione sociale, sono disciplinati le modalita' esecutive delle stesse attivita' e relativa regolamentazione amministrativacontabile, l'ammissione del personale e connesse contribuzioni, nonche' il versamento dei contributi ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate". - I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), recano: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".