IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  legislativo  1 aprile  1996,  n.  239,  recante
modificazioni  al  regime fiscale  degli  interessi,  premi ed  altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;
  Visto,  in  particolare, l'art.  6,  comma  1, del  citato  decreto
legislativo n. 239 del 1996,  il quale stabilisce la non applicazione
dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni  e titoli  similari,  pubblici e  privati, percepiti  da
soggetti residenti in  Stati con i quali siano  in vigore convenzioni
per  evitare  la  doppia  imposizione  sul  reddito  stipulate  dalla
Repubblica italiana, che consentono l'acquisizione delle informazioni
necessarie ad accertare  la sussistenza dei requisiti  da parte degli
aventi diritto;
  Visto  l'art.  11, comma  4,  lettera  c), del  menzionato  decreto
legislativo n.  239 del 1996,  il quale  dispone che con  decreto del
Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati;
  Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del
1996 il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati
al  comma 4  possono  essere modificate  con  successivi decreti  del
Ministro delle finanze;
  Visto il decreto  del Ministro delle finanze del  4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che
ha approvato l'elenco  degli Stati con il quale  risulta attuabile lo
scambio di  informazioni, ai sensi  delle convenzioni per  evitare le
doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;
  Vista  la legge  28 agosto  1997,  n. 309,  con la  quale e'  stata
ratificata la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed
il  Governo  degli   Emirati  Arabi  Uniti  per   evitare  le  doppie
imposizioni  in materia  di imposte  sul reddito  e per  prevenire le
evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta ad Abu Dhabi il 22
gennaio 1995;
  Considerato che  la convenzione  tra la  Repubblica italiana  e gli
Emirati  Arabi Uniti,  in  conformita' dell'art.  29,  e' entrata  in
vigore il 5 novembre 1997;
  Tenuto conto che la  menzionata convenzione consente l'acquisizione
delle  informazioni   necessarie  ai  fini   dell'applicazione  delle
disposizioni  indicate  nell'art.  6,  comma 1,  del  citato  decreto
legislativo n. 239 del 1996;
  Ritenuta la necessita' di  integrare l'elenco degli Stati approvato
con il menzionato decreto del  Ministro delle finanze del 4 settembre
1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 e' cosi'
integrato:
  all'elenco  di  cui  all'art.  1 e'  aggiunto  il  seguente  Stato:
"Emirati Arabi Uniti".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, 25 marzo 1998
                                                   Il Ministro: Visco