IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visti in particolare l'art. 2, commi 96 e 203, della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca; Visto il regolamento CEE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalita' strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(94)3346 del 6 dicembre 1994 relativa alla concessione di un contributo comunitario da parte dello SFOP a favore di un programma operativo per interventi a finalita' strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per l'obiettivo 1; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(94)3706/6 del 22 dicembre 1994 recante approvazione del programma comunitario per gli interventi strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (obiettivo 5a, ad esclusione delle regioni dell'obiettivo 1 - periodo 1994/99); Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(95)41 del 19 maggio 1995, recante la concessione di contributi comunitari per un programma operativo da realizzare in Italia nell'ambito dell'iniziativa comunitaria pesca; Vista la delibera CIPE 18 dicembre 1996 concernente definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi all'iniziativa comunitaria pesca per il periodo 1996-98; Vista la propria deliberazione del 16 ottobre 1997 con la quale questo Comitato, allo scopo di garantire il proficuo utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, ha approvato gli indirizzi per l'armonizzazione e l'accelerazione delle procedure attuative dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea; Considerato che gli interventi programmati e in corso di realizzazione in attuazione del programma settoriale della pesca e acquacoltura (SFOP) presentano una percentuale di realizzazione al di sotto della media degli altri programmi cofinanziati dalla Commissione europea; Considerata l'opportunita' dell'adozione da parte dell'amministrazione competente di interventi correttivi ed integrativi idonei ad assicurare l'accelerazione delle procedure attuative del programma SFOP e dei singoli interventi in esso previsti; Su proposta del Ministro per le politiche agricole; Delibera: 1. Allo scopo di garantire il proficuo utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie e l'accelerazione delle procedure attuative del programma settoriale della pesca e dell'acquacoltura 1994-1999 (SFOP), il Ministero per le politiche agricole procede ad una ricognizione degli interventi programmati ed in corso di attuazione, del relativo stato di attuazione, delle erogazioni effettuate e dei tempi di realizzazione stabiliti. 2. Sulla base della predetta ricognizione il Ministero per le politiche agricole ridetermina le scadenze per il completamento dei lavori, gia' stabilite dai decreti di concessione, per tutti quegli interventi che presentano al 31 dicembre 1997 una percentuale di spesa sul costo totale inferiore al 38%. Nella fissazione dei nuovi termini il Ministero per le politiche agricole terra' conto, prioritariamente, della soglia di spesa da raggiungere entro il 31 dicembre di ogni anno, utile a far conseguire ai programmi per interventi a finalita' strutturale - C(94)3346 del 6 dicembre 1994 e C(94)3760/6 del 22 dicembre 1994 - l'utilizzazione completa delle risorse comunitarie. I provvedimenti di concessione modificativi dei termini per completare i lavori verranno assunti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I nuovi termini di scadenza non potranno essere, in nessun caso, inferiori a 4 mesi e superiori a 16 mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministero per le politiche agricole provvedera' a revocare i provvedimenti di concessione per i quali non risulteranno rispettati i nuovi termini di completamento delle opere, determinati secondo i criteri sopra indicati. 3. Per gli interventi da ammettere a finanziamento relativamente alle annualita' 1998/1999, quale esito delle operazioni di selezione da concludersi entro il 31 dicembre 1998, il Ministero per le politiche agricole formula i provvedimenti di concessione prescrivendo le seguenti condizioni, con previsione della revoca in caso di mancata osservanza delle stesse: a) inizio dei lavori entro 3 mesi dalla notifica del decreto di concessione; b) avanzamento dei lavori del 50% entro un anno dalla notifica del decreto di concessione; c) completamento dei lavori entro due anni dalla notifica del decreto di concessione. 4. Per la determinazione della percentuale di realizzazione degli investimenti di cui ai precedenti punti 2) e 3) si fa riferimento alle spese ammissibili, regolarmente fatturate e relative a lavori effettivamente realizzati. 5. Una iniziativa e' ritenuta ammissibile agli incentivi qualora, fatto salvo un avanzamento della spesa non inferiore al 70% rispetto al costo totale, se ne riscontri l'autonomo funzionamento, la funzionalita' e la conformita' alle finalita' produttive del progetto approvato. 6. Le risorse finanziarie derivanti dalle revoche assunte in applicazione delle suddette prescrizioni saranno finalizzate al conseguimento degli obiettivi dei citati programmi per interventi a finalita' strutturale - C(94)3346 del 6 dicembre 1994 e C(94)3760/6 del 22 dicembre 1994. 7. Il Ministero per le politiche agricole promuove la costituzione di una riserva di progetti ammissibili agli interventi cofinanziati dallo SFOP, idonea ad ottenere il completo e tempestivo utilizzo delle risorse comunitarie, mediante il ricorso alle disponibilita' esistenti sulle specifiche leggi di settore. A tal fine il Ministero propone la modifica dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, riguardanti il settore pesca e acquacoltura, per armonizzarli con le predette leggi di settore. Sulle medesime disponibilita' nazionali, qualora ne sussistano le condizioni di ammissibilita', potranno essere eventualmente finanziati gli interventi oggetto di revoca ai sensi della presente delibera. 8. Il punto 2 della delibera CIPE 18 dicembre 1996, richiamata in premessa, e' sostituito dal seguente: "la quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualita'. I pagamenti sono disposti sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ferma restando la responsabilita' delle regioni e dell'Amministrazione provinciale di Ferrara, per le spese di propria competenza. Roma, 26 febbraio 1998 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 7 aprile 1998 Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 62