IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  23  dicembre  1996, n.  662,  recante  misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visti in particolare l'art. 2, commi 96 e 203, della predetta legge
23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto il  regolamento CEE  n. 2080/93 del  Consiglio del  20 luglio
1993  recante disposizioni  di  applicazione del  regolamento CEE  n.
2052/88 per quanto riguarda  lo strumento finanziario di orientamento
della pesca;
  Visto il regolamento  CEE n. 3699/93 del Consiglio  del 21 dicembre
1993,  che  definisce i  criteri  e  le condizioni  degli  interventi
comunitari  a   finalita'  strutturale   nel  settore   della  pesca,
dell'acquacoltura  e della  trasformazione e  commercializzazione dei
relativi prodotti;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  delle  Comunita'  europee
C(94)3346  del  6  dicembre  1994 relativa  alla  concessione  di  un
contributo comunitario da  parte dello SFOP a favore  di un programma
operativo per  interventi a  finalita' strutturale nel  settore della
pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione
dei relativi prodotti nell'ambito  del quadro comunitario di sostegno
per l'obiettivo 1;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  delle  Comunita'  europee
C(94)3706/6 del  22 dicembre 1994 recante  approvazione del programma
comunitario per  gli interventi strutturali nel  settore della pesca,
dell'acquacoltura  e della  trasformazione e  commercializzazione dei
relativi  prodotti   (obiettivo  5a,  ad  esclusione   delle  regioni
dell'obiettivo 1 - periodo 1994/99);
  Vista  la  decisione  della  Commissione  delle  Comunita'  europee
C(95)41  del 19  maggio 1995,  recante la  concessione di  contributi
comunitari  per  un  programma  operativo  da  realizzare  in  Italia
nell'ambito dell'iniziativa comunitaria pesca;
  Vista la  delibera CIPE  18 dicembre 1996  concernente definizione,
coordinamento e finanziamento,  ai sensi dell'art. 3,  comma 2, della
legge  16  aprile  1987,  n.  183,  del  programma  degli  interventi
finanziari relativi  all'iniziativa comunitaria pesca per  il periodo
1996-98;
  Vista la  propria deliberazione  del 16 ottobre  1997 con  la quale
questo Comitato, allo  scopo di garantire il  proficuo utilizzo delle
risorse  nazionali  e comunitarie,  ha  approvato  gli indirizzi  per
l'armonizzazione  e  l'accelerazione  delle procedure  attuative  dei
programmi cofinanziati dalla Commissione europea;
  Considerato  che   gli  interventi   programmati  e  in   corso  di
realizzazione in  attuazione del  programma settoriale della  pesca e
acquacoltura (SFOP) presentano una percentuale di realizzazione al di
sotto   della  media   degli  altri   programmi  cofinanziati   dalla
Commissione europea;
  Considerata      l'opportunita'     dell'adozione      da     parte
dell'amministrazione   competente   di   interventi   correttivi   ed
integrativi  idonei  ad  assicurare l'accelerazione  delle  procedure
attuative  del  programma  SFOP  e dei  singoli  interventi  in  esso
previsti;
  Su proposta del Ministro per le politiche agricole;
                              Delibera:
  1.  Allo scopo  di  garantire il  proficuo  utilizzo delle  risorse
nazionali e  comunitarie e l'accelerazione delle  procedure attuative
del programma  settoriale della  pesca e  dell'acquacoltura 1994-1999
(SFOP),  il  Ministero  per  le politiche  agricole  procede  ad  una
ricognizione degli interventi programmati  ed in corso di attuazione,
del relativo stato  di attuazione, delle erogazioni  effettuate e dei
tempi di realizzazione stabiliti.
  2.  Sulla base  della  predetta ricognizione  il  Ministero per  le
politiche agricole  ridetermina le scadenze per  il completamento dei
lavori, gia' stabilite  dai decreti di concessione,  per tutti quegli
interventi  che presentano  al 31  dicembre 1997  una percentuale  di
spesa sul costo totale inferiore al 38%.
  Nella fissazione  dei nuovi termini  il Ministero per  le politiche
agricole  terra' conto,  prioritariamente, della  soglia di  spesa da
raggiungere entro il 31 dicembre di ogni anno, utile a far conseguire
ai programmi per interventi a finalita' strutturale - C(94)3346 del 6
dicembre 1994  e C(94)3760/6 del  22 dicembre 1994  - l'utilizzazione
completa delle risorse comunitarie.
  I  provvedimenti  di  concessione   modificativi  dei  termini  per
completare i  lavori verranno assunti  entro 30 giorni dalla  data di
pubblicazione della presente delibera  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  I nuovi  termini di scadenza  non potranno essere, in  nessun caso,
inferiori a 4 mesi e superiori  a 16 mesi dalla data di pubblicazione
della  presente delibera  nella Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana.
  Il Ministero  per le  politiche agricole  provvedera' a  revocare i
provvedimenti di concessione per  i quali non risulteranno rispettati
i nuovi termini  di completamento delle opere,  determinati secondo i
criteri sopra indicati.
  3. Per  gli interventi  da ammettere a  finanziamento relativamente
alle annualita' 1998/1999, quale  esito delle operazioni di selezione
da  concludersi  entro il  31  dicembre  1998,  il Ministero  per  le
politiche   agricole   formula   i   provvedimenti   di   concessione
prescrivendo le  seguenti condizioni, con previsione  della revoca in
caso di mancata osservanza delle stesse:
  a) inizio  dei lavori entro  3 mesi  dalla notifica del  decreto di
concessione;
  b) avanzamento dei lavori del 50%  entro un anno dalla notifica del
decreto di concessione;
  c)  completamento dei  lavori  entro due  anni  dalla notifica  del
decreto di concessione.
  4. Per  la determinazione della percentuale  di realizzazione degli
investimenti di  cui ai precedenti  punti 2)  e 3) si  fa riferimento
alle spese  ammissibili, regolarmente  fatturate e relative  a lavori
effettivamente realizzati.
  5. Una  iniziativa e' ritenuta ammissibile  agli incentivi qualora,
fatto salvo un avanzamento della  spesa non inferiore al 70% rispetto
al  costo  totale,  se  ne  riscontri  l'autonomo  funzionamento,  la
funzionalita' e la conformita' alle finalita' produttive del progetto
approvato.
  6.  Le  risorse  finanziarie  derivanti dalle  revoche  assunte  in
applicazione  delle  suddette  prescrizioni  saranno  finalizzate  al
conseguimento degli  obiettivi dei citati programmi  per interventi a
finalita' strutturale -  C(94)3346 del 6 dicembre  1994 e C(94)3760/6
del 22 dicembre 1994.
  7. Il Ministero per le  politiche agricole promuove la costituzione
di una  riserva di progetti ammissibili  agli interventi cofinanziati
dallo  SFOP, idonea  ad ottenere  il completo  e tempestivo  utilizzo
delle risorse  comunitarie, mediante  il ricorso  alle disponibilita'
esistenti sulle specifiche leggi di  settore. A tal fine il Ministero
propone la  modifica dei programmi cofinanziati  dall'Unione europea,
riguardanti il settore pesca e  acquacoltura, per armonizzarli con le
predette leggi di settore.
  Sulle medesime  disponibilita' nazionali, qualora ne  sussistano le
condizioni   di   ammissibilita',   potranno   essere   eventualmente
finanziati gli interventi  oggetto di revoca ai  sensi della presente
delibera.
  8. Il punto  2 della delibera CIPE 18 dicembre  1996, richiamata in
premessa, e' sostituito dal seguente: "la quota a carico del Fondo di
rotazione viene erogata secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente,  con riferimento  a ciascuna  delle annualita'.  I pagamenti
sono disposti sulla base delle  richieste inoltrate dal Ministero per
le   politiche  agricole   -   Direzione  generale   della  pesca   e
dell'acquacoltura, ferma restando la  responsabilita' delle regioni e
dell'Amministrazione provinciale di Ferrara,  per le spese di propria
competenza.
   Roma, 26 febbraio 1998
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 7 aprile 1998
Registro  n. 2  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 62