IL  MINISTRO   DELL'UNIVERSITA'  E  DELLA
RICERCA   SCIENTIFICA  E TECNOLOGICA
  Vista  la   legge  18   febbraio  1989,   n.  56,   che  disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo  e che fissa i requisiti
per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica;
  Visto  l'art. 3  della  suddetta legge,  che subordina  l'esercizio
dell'attivita'  psicoterapeutica   all'acquisizione,  successivamente
alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica
formazione  professionale mediante  corsi di  specializzazione almeno
quadriennali,    attivati   presso    scuole   di    specializzazione
universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
  Vista la legge  9 maggio 1989, n. 168, che  trasferisce al Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica  e  tecnologica  le
funzioni   in   materia   di  istruzione   universitaria   attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
  Considerato che per la  corretta applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 3 della richiamata legge  n. 56 del 1989 si e' proceduto
con decreto ministeriale 20  febbraio 1990, successivamente integrato
dal decreto  ministeriale 23  aprile 1990,  alla costituzione  di una
apposita  commissione  di  studio   con  il  compito  di  individuare
procedure  e criteri  specifici atti  a consentire  il riconoscimento
delle  attivita' formative  svolte da  istituzioni private  aventi le
medesime finalita' delle scuole  di specializzazione universitarie in
psicoterapia;
  Esaminata  la  relazione  finale dell'anzidetta  commissione  ed  i
criteri formulati per i fini di cui  all'art. 3 della legge n. 56 del
1989;
  Visto il  decreto ministeriale  19 settembre  1991, successivamente
integrato con i decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992,
con il  quale e'  stata costituita la  commissione consultiva  con il
compito di  fornire l'indispensabile supporto tecnico  all'azione del
Ministero  nell'esame delle  domande  di  riconoscimento prodotte  da
istituzioni private  per i fini di  cui all'art. 3 della  legge n. 56
del 1989;
  Visto  il decreto  ministeriale 12  ottobre 1992,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 255 del  29 ottobre 1992, recante modalita' per
la  presentazione  delle  domande   di  riconoscimento  da  parte  di
istituzioni private per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica;
  Vista l'istanza prodotta dall'Istituto  Watson, con sede in Torino,
intesa ad ottenere  il riconoscimento di cui all'art.  3 della citata
legge n. 56 del 1989;
  Visto il parere favorevole  al riconoscimento dell'Istituto Watson,
con sede  in Torino, espresso  dalla commissione di cui  al precitato
decreto ministeriale 19 settembre 1991 e successive integrazioni, per
i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56 del 1989, come da
verbale approvato in data 14 marzo 1997;
  Considerati   i  recenti   orientamenti  giurisprudenziali   e,  in
particolare, le sentenze del TAR Lazio  e, da ultimo, la decisione n.
81/98 del  Consiglio di Stato  in materia di applicazione  del regime
transitorio previsto dalla citata legge  n. 56 del 1989 nei confronti
degli iscritti a scuole di formazione in psicoterapia;
  Ritenuto  necessario  provvedere  al  riconoscimento  del  predetto
Istituto, nelle  more dell'attuazione delle nuove  procedure previste
dall'art. 17,  comma 96, lettera b),  della legge 15 maggio  1997, n.
127, al  fine di garantire  uniformita' di trattamento con  le scuole
gia' riconosciute in base ad identica procedura;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per i fini di  cui all'art. 3 della legge 18  febbraio 1989, n. 56,
l'Istituto  Watson, con  sede in  Torino, e'  riconosciuto idoneo  ad
attivare, a  decorrere dall'anno  accademico successivo alla  data di
approvazione  del verbale  recante  il  parere favorevole  richiamato
nelle premesse,  corsi di  formazione in  psicoterapia nella  sede di
Torino, secondo le modalita' indicate nell'istanza di riconoscimento.