IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti
per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica;
Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio
dell'attivita' psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente
alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica
formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno
quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione
universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le
funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989 si e' proceduto
con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, successivamente integrato
dal decreto ministeriale 23 aprile 1990, alla costituzione di una
apposita commissione di studio con il compito di individuare
procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento
delle attivita' formative svolte da istituzioni private aventi le
medesime finalita' delle scuole di specializzazione universitarie in
psicoterapia;
Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i
criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del
1989;
Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente
integrato con i decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992,
con il quale e' stata costituita la commissione consultiva con il
compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del
Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da
istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56
del 1989;
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalita' per
la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di
istituzioni private per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica;
Vista l'istanza prodotta dalla Societa' italiana SIAB di analisi
bioenergetica, con sede in Roma e Milano, intesa ad ottenere il
riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56 del 1989;
Visto il parere favorevole al riconoscimento della Societa'
italiana SIAB di analisi bioenergetica, con sede in Roma e Milano,
espresso dalla commissione di cui al precitato decreto ministeriale
19 settembre 1991 e successive integrazioni, per i fini di cui
all'art. 3 della riferita legge n. 56 del 1989, come da verbale
approvato in data 14 marzo 1997;
Considerati i recenti orientamenti giurisprudenziali e, in
particolare, le sentenze del TAR Lazio e, da ultimo, la decisione n.
81/98 del Consiglio di Stato in materia di applicazione del regime
transitorio previsto dalla citata legge n. 56 del 1989 nei confronti
degli iscritti a scuole di formazione in psicoterapia;
Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento della predetta
Societa', nelle more dell'attuazione delle nuove procedure previste
dall'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n.
127, al fine di garantire uniformita' di trattamento con le scuole
gia' riconosciute in base ad identica procedura;
Decreta:
Art. 1.
Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56,
la Societa' italiana SIAB di analisi bioenergetica, con sede in Roma
e Milano, e' riconosciuta idonea ad attivare, a decorrere dall'anno
accademico successivo alla data di approvazione del verbale recante
il parere favorevole richiamato nelle premesse, corsi di formazione
in psicoterapia nella sede di Roma e Milano, secondo le modalita'
indicate nell'istanza di riconoscimento.