IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
                     nella funzione di Autorita'
                 per le garanzie nelle comunicazioni
  Vista la  legge del 31 luglio  1997, n. 249, che  all'art. 1, comma
25, assegna  in via transitoria  al Ministero delle  comunicazioni le
funzioni di Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
  Visto  il decreto-legge  1  maggio 1997,  n.  115, convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge   1  luglio   1997,  n.   189,  recante
disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle
comunicazioni mobili e personali ed in particolare l'art. 2, comma 1,
lettera b), in  cui si prevede che le bande  di frequenze nella gamma
1755-1785 e 1850-1880 sono riservate al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni  che le  attribuisce al  servizio di  comunicazione
numerico DCS 1800 per il suo  espletamento da parte sia delle imprese
scelte mediante  gara sia  delle imprese  che esercitano  il servizio
radiomobile di comunicazione GSM;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto
1997, con il quale e'  costituito un comitato dei Ministri presieduto
dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dai Ministri per
la funzione pubblica, delle  comunicazioni, della difesa, del tesoro,
dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato con il  compito di
coordinare la procedura  di gara di cui all'art. 2,  comma 1, lettera
b), del citato decreto-legge n. 115/1997;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318;
  Visto il  decreto-legge 23 dicembre  1997, n. 455,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29;
  Vista la direttiva  97/13/CE, ed in particolare  l'art. 10, laddove
si giustifica  la limitazione  del numero  di licenze  individuali al
solo  fine di  assicurare un  uso efficiente  delle frequenze  radio,
l'ottimizzazione dei  vantaggi degli  utenti e,  l'agevolazione dello
sviluppo della concorrenza;
  Visto  l'art.  2,  comma  8,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  318/1997 in cui  si prevede  che il numero  di licenze
individuali  puo'  essere  limitato esclusivamente  in  relazione  ad
insufficienti disponibilita' dello spettro di frequenze;
  Visto il  decreto ministeriale 26  marzo 1998 recante  modifiche al
piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
  Visto  il regolamento  per la  copertura degli  oneri derivanti  al
Ministero della  difesa approvato  con decreto ministeriale  25 marzo
1998;
  Considerato che, ai  sensi dell'art. 6, commi 14 e  15, del decreto
del Presidente  della Repubblica  del 19 settembre  1997, n.  318, la
decisione di  limitare il  numero delle  licenze individuali  per una
categoria   di  servizi   di   telecomunicazione   in  relazione   ad
insufficienti disponibilita'  dello spettro di frequenze  deve essere
pubblicata indicandone le ragioni;
  Visto  il parere  dell'Autorita'  garante della  concorrenza e  del
mercato in data 26 marzo 1998,  n. 16052, al quale ritiene di doversi
uniformare nella  parte in  cui si sottolinea  la necessita'  che sia
questa Autorita' con propria  determinazione pubblicata a limitare il
numero delle  licenze per il servizio  DCS 1800 in base  alle risorse
disponibili;
  Considerato che  l'art. 1, comma  4, del decreto-legge  23 dicembre
1997, n. 455, convertito, con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998,  n. 29,  stabilisce che  la gara  di cui  all'art. 2,  comma 1,
lettera b), del decreto-legge 1  maggio 1997, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 luglio  1997, n. 189, sara' conclusa nei
tempi piu' rapidi possibili, e comunque  entro il 31 maggio 1998, per
realizzare  al  piu'  presto  l'introduzione sul  mercato  del  nuovo
servizio  in  tecnica  DCS  1800  e  per  favorire  nuove  iniziative
imprenditoriali e positive ricadute sugli utenti;
  Considerato che,  in base alle previsioni  del decreto ministeriale
25 marzo  1998, sono allo  stato immediatamente utilizzabili  solo 20
MHz compresi nella banda di frequenza 1800, limitatamente alle citta'
di Roma, Milano, Torino, Genova,  Bologna, Firenze, Napoli e Palermo,
dal 1  novembre 1998  si aggiungono altri  10 MHz  utilizzabili nelle
stesse  citta',  dal  1  luglio   1999  i  complessivi  30  MHz  sono
utilizzabili in tutte le citta' capoluogo  di regione, e dal 1 luglio
2000 sono utilizzabili su tutto il territorio nazionale;
  Considerato che,  in base alle previsioni  del decreto ministeriale
25 marzo  1998 si  rendono utilizzabili  per il  servizio radiomobile
pubblico DCS  1800 ulteriori 15  MHz solo  a decorrere dal  1 gennaio
2002, data  gia' anticipata  rispetto al termine  del 1  gennaio 2005
fissato  dall'art.  2, comma  1,  lettera  c), del  decreto-legge  n.
115/1997;
  Considerato  che, in  base  alla comunicazione  dell'11 marzo  1998
della  Direzione generale  IV della  Commissione europea,  15 MHz  e'
l'assegnazione minima di frequenze nella banda 1800 MHz necessaria su
base  nazionale ad  un  operatore  radiomobile e  che,  in base  alla
comunicazione del  25 marzo 1998  delle Direzioni generali IV  e XIII
della Commissione europea, nella maggior  parte dei casi in Europa e'
stata prevista per il servizio DCS  1800 l'assegnazione di piu' di 10
MHz e che al fine di valutare la adeguatezza delle bande di frequenze
da   assegnare  ai   nuovi   entranti   occorre  considerare   quelle
complessivamente assegnate agli incumbents;
  Considerato  che,  in  aggiunta  alla  limitata  disponibilita'  di
frequenze nella gamma 1800  MHz, risultano disponibili sul territorio
nazionale, ad esclusione di una  serie di principali citta', solo 4,8
MHz nella gamma 900 MHz -  da assegnare a complemento di frequenze in
banda 1800 MHz - e che il frazionamento di tale ultima disponibilita'
renderebbe sostanzialmente irrisoria la singola assegnazione;
  Considerato che,  per quanto sopra esposto,  non sussistono risorse
sufficienti per poter consentire l'immediato  rilascio di piu' di una
licenza per l'espletamento radiomobile  pubblico di comunicazione DCS
1800 a  livello nazionale  in quanto l'ulteriore  frazionamento delle
frequenze disponibili  non appare idoneo a  consentire la prestazione
di un  servizio nazionale, e dunque  effettivamente concorrenziale, e
ad  ottimizzare  l'uso  di  tali  frequenze  e,  di  conseguenza,  ad
apportare vantaggi per gli utenti;
                             Determina:
  Ai fini dell'espletamento  della licitazione di cui  in premessa il
numero delle  licenze immediatamente  rilasciabili e' fissato  ad una
unita'.
  Il limite di tre operatori sara' riesaminato entro il 1 luglio 1999
al  fine  di  verificare  le  possibilita'  di  bandire  procedimenti
concorsuali per il rilascio di ulteriori licenze.
  La presente  determinazione e' pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 1 aprile 1998
                                               Il Ministro: Maccanico