IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI nella funzione di Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni Vista la legge del 31 luglio 1997, n. 249, che all'art. 1, comma 25, assegna in via transitoria al Ministero delle comunicazioni le funzioni di Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Visto il decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera b), in cui si prevede che le bande di frequenze nella gamma 1755-1785 e 1850-1880 sono riservate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che le attribuisce al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 per il suo espletamento da parte sia delle imprese scelte mediante gara sia delle imprese che esercitano il servizio radiomobile di comunicazione GSM; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1997, con il quale e' costituito un comitato dei Ministri presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dai Ministri per la funzione pubblica, delle comunicazioni, della difesa, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il compito di coordinare la procedura di gara di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 115/1997; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318; Visto il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29; Vista la direttiva 97/13/CE, ed in particolare l'art. 10, laddove si giustifica la limitazione del numero di licenze individuali al solo fine di assicurare un uso efficiente delle frequenze radio, l'ottimizzazione dei vantaggi degli utenti e, l'agevolazione dello sviluppo della concorrenza; Visto l'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 in cui si prevede che il numero di licenze individuali puo' essere limitato esclusivamente in relazione ad insufficienti disponibilita' dello spettro di frequenze; Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1998 recante modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze; Visto il regolamento per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa approvato con decreto ministeriale 25 marzo 1998; Considerato che, ai sensi dell'art. 6, commi 14 e 15, del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, la decisione di limitare il numero delle licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazione in relazione ad insufficienti disponibilita' dello spettro di frequenze deve essere pubblicata indicandone le ragioni; Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in data 26 marzo 1998, n. 16052, al quale ritiene di doversi uniformare nella parte in cui si sottolinea la necessita' che sia questa Autorita' con propria determinazione pubblicata a limitare il numero delle licenze per il servizio DCS 1800 in base alle risorse disponibili; Considerato che l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29, stabilisce che la gara di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, sara' conclusa nei tempi piu' rapidi possibili, e comunque entro il 31 maggio 1998, per realizzare al piu' presto l'introduzione sul mercato del nuovo servizio in tecnica DCS 1800 e per favorire nuove iniziative imprenditoriali e positive ricadute sugli utenti; Considerato che, in base alle previsioni del decreto ministeriale 25 marzo 1998, sono allo stato immediatamente utilizzabili solo 20 MHz compresi nella banda di frequenza 1800, limitatamente alle citta' di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo, dal 1 novembre 1998 si aggiungono altri 10 MHz utilizzabili nelle stesse citta', dal 1 luglio 1999 i complessivi 30 MHz sono utilizzabili in tutte le citta' capoluogo di regione, e dal 1 luglio 2000 sono utilizzabili su tutto il territorio nazionale; Considerato che, in base alle previsioni del decreto ministeriale 25 marzo 1998 si rendono utilizzabili per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 ulteriori 15 MHz solo a decorrere dal 1 gennaio 2002, data gia' anticipata rispetto al termine del 1 gennaio 2005 fissato dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 115/1997; Considerato che, in base alla comunicazione dell'11 marzo 1998 della Direzione generale IV della Commissione europea, 15 MHz e' l'assegnazione minima di frequenze nella banda 1800 MHz necessaria su base nazionale ad un operatore radiomobile e che, in base alla comunicazione del 25 marzo 1998 delle Direzioni generali IV e XIII della Commissione europea, nella maggior parte dei casi in Europa e' stata prevista per il servizio DCS 1800 l'assegnazione di piu' di 10 MHz e che al fine di valutare la adeguatezza delle bande di frequenze da assegnare ai nuovi entranti occorre considerare quelle complessivamente assegnate agli incumbents; Considerato che, in aggiunta alla limitata disponibilita' di frequenze nella gamma 1800 MHz, risultano disponibili sul territorio nazionale, ad esclusione di una serie di principali citta', solo 4,8 MHz nella gamma 900 MHz - da assegnare a complemento di frequenze in banda 1800 MHz - e che il frazionamento di tale ultima disponibilita' renderebbe sostanzialmente irrisoria la singola assegnazione; Considerato che, per quanto sopra esposto, non sussistono risorse sufficienti per poter consentire l'immediato rilascio di piu' di una licenza per l'espletamento radiomobile pubblico di comunicazione DCS 1800 a livello nazionale in quanto l'ulteriore frazionamento delle frequenze disponibili non appare idoneo a consentire la prestazione di un servizio nazionale, e dunque effettivamente concorrenziale, e ad ottimizzare l'uso di tali frequenze e, di conseguenza, ad apportare vantaggi per gli utenti; Determina: Ai fini dell'espletamento della licitazione di cui in premessa il numero delle licenze immediatamente rilasciabili e' fissato ad una unita'. Il limite di tre operatori sara' riesaminato entro il 1 luglio 1999 al fine di verificare le possibilita' di bandire procedimenti concorsuali per il rilascio di ulteriori licenze. La presente determinazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 aprile 1998 Il Ministro: Maccanico