IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto il decreto  6 marzo 1995 del Ministero dei  trasporti e della
navigazione,  relativo ai  requisiti  tecnici e  termine di  utilizzo
delle  attrezzature di  salvataggio  di  "Tipo approvato"  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1995;
  Visti i  decreti numeri  79/90 e 48/92  rispettivamente in  data 28
settembre  1990  e  29  dicembre  1992  gia'  emanati  dal  soppresso
Ministero della  marina mercantile  relativi al  riconoscimento della
dichiarazione di  "Tipo approvato" delle imbarcazioni  di salvataggio
completamente  chiuse munite  di impianto  autonomo di  alimentazione
d'aria e resistente al fuoco del tipo a caduta libera denominate Free
Fall 700 e F.F.700.1, ambedue per 26 persone;
  Viste le  istanze in  data 12  gennaio 1998  della Taimar  r.i.e. -
S.a.s. con  sede a  Milano, viale  E. Stefini,  3, nella  qualita' di
agente della  ditta Umoe Schat Harding  a.s., con sede a  Rosendal in
Norvegia,  costruttrice delle  imbarcazioni  F.F. 700  e F.F.  700.1,
intese  ad  ottenere  l'aggiornamento   dei  decreti  79/90  e  48/92
sopracitati,  con  il  richiamo  alla risoluzione  IMO  A.  689  (17)
adottata il 6 novembre 1991;
  Vista la nota n. CDS/FF/A/44 (pratica n. 1997 DG TA 138) in data 23
dicembre 1997  del Registro italiano  navale - Direzione  generale di
Genova, con  la quale, a  seguito di verifiche tecniche  eseguite, il
predetto  ente  tecnico  ha   espresso  parere  favorevole,  al  fine
dell'emissione  del presente  decreto  che  riconosca la  rispondenza
delle imbarcazioni di salvataggio alla risoluzione IMO A. 689(17);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le imbarcazioni di salvataggio a  caduta libera denominate F.F. 700
e F.F.700.1,  nelle premesse meglio identificate,  fermi restando gli
altri  elementi  indicati  nei  decreti di  riconoscimento  di  "Tipo
approvato"  (79/90  e  48/92)  soprarichiamati,  sono  soggette  alle
verifiche ed ai controlli previsti dalla  Regola 5 del cap. III della
Convenzione Solas 74 come emendata e  dalla sezione 5, Parte II della
risoluzione IMO A. 689 (17) del  6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na
per  la  costruzione, il  collaudo  e  l'installazione dei  mezzi  di
salvataggio.