IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Vista   la  regola   13  del   capitolo  II-2,   della  Convenzione
internazionale per  la salvaguardia della  vita umana in  mare (Solas
74), come  emendata, resa esecutiva con  la legge 23 maggio  1980, n.
313;
  Vista la risoluzione IMO A. 687(17) adottata il 6 novembre 1991;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge   21  ottobre  1996,  n.  535,
convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista l'istanza, in data 3  settembre 1997, della ditta Sira S.a.s.
con sede  a Parabiago (Milano), via  Volta, 1, intesa ad  ottenere la
dichiarazione  di  "tipo  approvato"  per  il  rilevatore  automatico
d'incendio ottico a fumo statico, puntiforme modello "RFA/202";
  Visto il  parere favorevole del Ministero  degli interni, Direzione
generale della protezione civile  e dei servizi antincendi, trasmesso
con nota n. NS 247/4154/sott. 24, in data 2 marzo 1998;
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal Registro
italiano navale hanno avuto esito  positivo come da relazione tecnica
sugli accertamenti  eseguiti, in  data 31  luglio 1997,  trasmessa in
allegato alla suddetta istanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  dichiarato   di  "tipo  approvato"  il   rilevatore  automatico
d'incendio  ottico  a  fumo statico,  puntiforme  modello  "RFA/202",
prodotto dalla ditta Sira S.a.s. di Parabiago (Milano).
  Il   predetto  rilevatore   automatico  d'incendio   dovra'  essere
costruito in  conformita' al  prototipo sottoposto  agli accertamenti
tecnici citati  in premessa e  il suo impiego deve  essere congruente
con  la sperimentazione  effettuata; nessuna  modifica potra'  essere
apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere marcati  in  modo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:
   marchio nominativo del fabbricante;
  denominazione  commerciale  del  rilevatore  automatico  d'incendio
ottico a fumo statico, puntiforme modello "RFA/202";
   risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;
  marchio   "tipo  approvato   Ministero   dei   trasporti  e   della
navigazione";
   numero e data del presente decreto d'approvazione.