IL GOVERNATORE
                        DELLA BANCA D'ITALIA
  Visti  gli articoli  28  e 30  del testo  unico  delle leggi  sugli
istituti di  emissione e sulla  circolazione dei biglietti  di banca,
approvato  con regio  decreto 28  aprile 1910,  n. 204,  e successive
modifiche;
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;
  Visto l'art. 25  dello statuto della Banca  d'Italia, approvato con
regio decreto 11  giugno 1936, n. 1067, e  successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto  il  proprio  provvedimento  23 dicembre  1997  (in  Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1997);
                              Dispone:
                               Art. 1.
  A  decorrere dal  22 aprile  1998 la  ragione normale  dello sconto
presso la  Banca d'Italia e' variata  dal 5,50 per cento  al 5,00 per
cento.
  Per le  operazioni relative alle  cambiali agrarie emesse  ai sensi
dell'art. 43  del decreto  legislativo 1 settembre  1993, n.  385, la
ragione dello sconto presso la Banca d'Italia e' variata dal 4,75 per
cento al 4,25 per cento.