IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82; Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il proprio provvedimento 23 dicembre 1997 (in Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1997); Dispone: Art. 1. A decorrere dal 22 aprile 1998 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia e' variata dal 5,50 per cento al 5,00 per cento. Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia e' variata dal 4,75 per cento al 4,25 per cento.