IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
                                  e
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'articolo  2, comma 3,  del decreto-legge 1 maggio  1997, n.
115, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  1 luglio  1997, n.
189,  che  prevede   l'emanazione  di  un  regolamento   al  fine  di
disciplinare la ripartizione  fra le imprese autorizzate  a gestire i
servizi di comunicazioni mobili e  personali degli oneri derivanti al
Ministero della difesa  a seguito delle modifiche  al piano nazionale
di ripartizione  delle radiofrequenze effettuate per  le esigenze dei
predetti servizi;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il   parere  del  Consiglio   di  Stato  n.   38/1998,  reso
nell'adunanza della sezione  consultiva per gli atti  normativi del 9
marzo 1998;
  Vista la  comunicazione alla Presidenza del  Consiglio dei Ministri
effettuata a norma  dell'articolo 17, comma 3, della  legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Vista  la  nota PSG  451  del  3 febbraio  1998,  con  la quale  il
Ministero delle comunicazioni ai sensi  dell'articolo 3, comma 2, del
decreto del  Presidente del Consiglio  dei Ministri in data  7 agosto
1997  ha inviato  al Comitato  dei Ministri,  istituito ai  sensi del
decreto medesimo, il presente schema di regolamento;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
  a)  "imprese", i  soggetti autorizzati  ad espletare  i servizi  di
comunicazioni mobili e personali, per  il cui esercizio sono disposte
le modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze;
    b) "modifiche al piano", in particolare:
  1)  le liberazioni  di banda  che  il Ministero  della difesa  deve
effettuare  per  le  esigenze  dei servizi  mobili  e  personali  ivi
comprese quelle di cui al  disposto dell'articolo 2, comma 1, lettere
b) e  c) del  decreto-legge 1  maggio 1997,  n. 115,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189;
  2) le  riallocazioni di  banda operate con  i decreti  del Ministro
delle  poste e  delle telecomunicazioni  14 ottobre  1996 e  3 giugno
1997, recanti modificazioni al  piano nazionale di ripartizione delle
frequenze,  pubblicati,  rispettivamente,  nelle  Gazzette  Ufficiali
della  Repubblica italiana  del 22  ottobre 1996,  n. 248,  e del  12
giugno 1997, n. 135, e le liberazioni gia' effettuate nella banda 900
MHz in precedenza, per ragioni di urgenza, dal Ministero della difesa
per le esigenze dei servizi di comunicazioni mobili e personali;
  c) "oneri", i costi e le spese derivanti al Ministero della difesa,
anche in relazione  alle attribuzioni esercitate in  favore dei corpi
di polizia e delle altre  strutture competenti per la sicurezza dello
Stato, computati come appresso specificato.
  1) Rilevano ai fini del  presente regolamento: i costi direttamente
conseguenti alla  necessita' di  modificare ovvero di  sostituire gli
impianti e i  sistemi impiegati nelle bande di  frequenze da liberare
con  altri idonei  allo  svolgimento dei  servizi svolti  nell'ambito
della  Difesa. Tali  costi  comprendono le  spese  di modifica  degli
impianti e  dei sistemi  suscettibili di modifiche  in modo  da poter
operare  nelle   altre  bande  di   frequenze  ovvero  le   spese  di
acquisizione  di  nuovi impianti  e  sistemi  destinati a  sostituire
quelli non modificabili. Nell'ambito dei  costi sono incluse le spese
necessarie ad assicurare temporaneamente l'espletamento del servizio,
nelle more della acquisizione di impianti e sistemi idonei ad operare
nelle  bande   di  frequenze   ove  il  servizio   viene  trasferito.
Nell'ambito dei costi sono comprese:  le spese per la installazione e
la messa  in opera degli impianti  e sistemi acquisiti; le  spese per
l'acquisizione  del supporto  logistico  necessario  agli impianti  e
sistemi  modificati  o  acquisiti;  le  spese  di  dismissione  degli
impianti, sistemi e  materiali non piu' impiegabili  e delle relative
parti ricambio;  le spese  amministrative connesse alle  attivita' di
cui  sopra. Rilevano  altresi'  le spese  conseguenti alla  diminuita
disponibilita'   di  spettro   che  vengono   determinati  ai   sensi
dell'articolo 2.
  2) Nella  valutazione dei costi  per la sostituzione di  impianti e
sistemi  non modificabili,  va operata  una riduzione  pari ai  fondi
eventualmente gia'  allocati dalla  Difesa per  la sostituzione  o la
manutenzione dei predetti sistemi ed impianti.
  3) Ai fini di quanto disposto al punto 1), per "supporto logistico"
si intende  l'insieme dei  materiali e  delle attivita'  necessari al
mantenimento in servizio  per tre anni dei  sistemi di comunicazione,
costituito dalle  parti di  ricambio, dalla documentazione  tecnica e
dai corsi per il personale  addetto all'impiego ed alla manutenzione.
Si intende per "spese  amministrative" l'insieme delle spese connesse
all'acquisizione  di beni  e servizi,  relative all'elaborazione  dei
capitolati tecnici  di fornitura, agli studi  eventualmente necessari
ed  alla  formalizzazione   dell'intero  iter  tecnicoamministrativo,
compresa la gestione contrattuale,  l'effettuazione dei collaudi e la
liquidazione;
  d) "quota annuale  di partecipazione agli oneri":  la quota annuale
che grava  su ciascuna delle  imprese in relazione a  ciascun sistema
tecnico utilizzato  per l'espletamento del servizio  di comunicazioni
mobili e personali per le  quali e' autorizzata, secondo la procedura
di cui all'articolo 2;
  e)  "quota  provvisoria di  partecipazione  agli  oneri": la  quota
annuale di partecipazione agli oneri derivanti dalla applicazione del
criterio relativo  alla ampiezza della banda  di frequenza assegnata,
che  e'   utilizzata  per  l'espletamento  delle   procedure  di  cui
all'articolo  2.  Le  assegnazioni  effettuate  in  corso  d'anno  si
considerano comunque decorrenti, ai  fini della presente lettera, dal
l gennaio per le assegnazioni effettuate  entro il 30 giugno, e dal l
luglio per quelle effettuate entro il 31 dicembre;
  f) "quota  definitiva di  partecipazione agli  oneri": la  quota di
partecipazione relativa  alla situazione esistente al  31 dicembre di
ciascun anno. Ai fini della  determinazione della quota definitiva di
partecipazione  agli oneri,  le  assegnazioni di  bande di  frequenze
effettuate in corso  di anno si considerano  come decorrenti comunque
dall'inizio del mese in cui sono state disposte.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il   testo dell'art. 2   del decreto-legge    1  maggio
          1997,    n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge
          l luglio 1997, n. 189, e' il seguente:
            "Art.  2   (Ulteriori  provvedimenti  in   materia     di
          servizi    di comunicazioni   mobili  e  personali).  -  1.
          Con   provvedimenti   del Ministero  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni,  e seguendo i criteri indicati dall'art.
          1, comma 1, si provvede a:
            a)    riallocare,  coerentemente    con  gli    indirizzi
          comunitari      e   nel   rispetto  del  principio  di  non
          discriminazione  tra  gli  operatori  delle   comunicazioni
          mobili  e    personali,   le frequenze   che si  renderanno
          ulteriormente disponibili in banda 900  MHz per  i  servizi
          radiomobili  tenendo  presenti  le  esigenze degli utenti e
          degli operatori;
            b)   riservare le   bande di    frequenza  nelle    gamme
          1755-1785   MHz e 1850-1880 MHz al Ministero delle  poste e
          delle telecomunicazioni che le attribuisce al  servizio  di
          comunicazione  numerico DCS 1800 per il suo espletamento da
          parte sia delle imprese scelte  mediante  gara,  sia  delle
          imprese  che  esercitano  il servizio  pubblico radiomobile
          di comunicazione GSM a partire  dalla  conclusione  formale
          della  gara,  che dovra'   comunque avvenire   entro   il 1
          gennaio    1998,  garantendo    ai  soggetti    interessati
          l'eccesso,   nel   rispetto   delle condizioni  di servizio
          che  saranno determinate   dal Ministro   delle  poste    e
          delle  telecomunicazioni  anche    sulla  base  di   quanto
          disposto dal    comma  2,  lettera    a),  a    tutte    le
          sperimentazioni    necessarie  per   facilitare l'effettivo
          ingresso sul mercato nei tempi piu' brevi;
            c) attribuire al Ministero  della  difesa,  entro  il  31
          dicembre  2004,  le  bande  di    frequenze 2025-2040 MHz e
          2200-2215 MHz  e attribuire al Ministero   delle poste    e
          delle    telecomunicazioni, a  partire dal  1 gennaio 2005,
          le  bande di frequenze 1740-1755 MHz e  1835-1850 MHz e  le
          ulteriori    bande    di    frequenze  che    si    rendano
          necessarie     per  l'espletamento     dei  servizi      di
          comunicazioni      mobili   e      personali.   A   seguito
          dell'abbandono  da    parte  della     concessionaria   del
          servizio  pubblico    radiotelevisivo    delle    frequenze
          indicate  nella  presente lettera   il  Ministero     delle
          poste      e   delle     telecomunicazioni attribuira' alla
          suddetta  concessionaria  bande  di    frequenze  tali   da
          consentire un adeguato livello di qualita' del servizio;
            d)  razionalizzare  l'impiego della banda 2468-2690  MHz,
          riservando al Ministero della   difesa le  bande  2537-2593
          MHz  e    2611-2667 MHz ed al Ministero delle poste e delle
          telecomunicazioni le restanti gamme;
            e)  disciplinare     i  servizi   di   radiocomunicazioni
          nell'ambito  di un fondo  e, in  relazione  alla evoluzione
          tecnologica,   i sistemi   di comunicazioni  personali  via
          satellite.
            2.  La procedura di  gara di cui al comma 1,  lettera b),
          e'  avviata  dal   Ministero   delle   poste   e      delle
          telecomunicazioni.   Con   decreto  del  Presidente     del
          Consiglio dei   Ministri   e'    costituito  un    apposito
          Comitato    di      Ministri,   presieduto   dal   medesimo
          Presidente  del Consiglio, di  cui fanno parte  i  Ministri
          per   la      funzione  pubblica,  delle  poste    e  delle
          telecomunicazioni,  della     difesa,   del      tesoro   e
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, con il
          compito di:
            a)  prevedere  misure tali  da  garantire  condizioni  di
          effettiva  concorrenza  nel   mercato delle   comunicazioni
          mobili e  personali, da parte di tutti   gli  operatori  in
          tempi coerenti  con la realizzazione di tali condizioni;
            b)    coordinare la  procedura  di gara,  in  particolare
          per  quanto attiene al bando e al disciplinare di gara;
            c)  selezionare i  valutatori  che devono  procedere alla
          verifica delle offerte di gara ed   alla  formazione  della
          relativa  graduatoria,  che  viene  approvata  dallo stesso
          Comitato dei Ministri.
            3.   Con   regolamento   del   Ministro    delle    poste
          e    delle telecomunicazioni, di concerto con quelli  della
          difesa e del tesoro, si   disciplina  secondo    i  criteri
          indicati  all'art.   1, comma   1, la ripartizione  tra  le
          imprese    autorizzate    a    gestire  i    servizi     di
          comunicazione  mobili  e personali  dei costi  direttamente
          collegati, per il Ministero della difesa, con le  modifiche
          al  piano  nazionale di ripartizione   delle radiofrequenze
          effettuate  per  le esigenze  dei predetti   servizi,   con
          particolare   riguardo  alle  spese  comunque connesse alla
          liberazione delle frequenze, comprese  quelle in banda  900
          MHz,  nonche'    alle    ulteriori spese   conseguenti alla
          diminuita disponibilita'   di  spettro.    Il     Ministero
          della   difesa    puo' individuare,  in  alternativa  anche
          parziale,   materiali   e   servizi sostitutivi    che    i
          gestori    dei    servizi    possano    fornire    per   il
          raggiungimento  nel settore  delle telecomunicazioni  delle
          finalita'  istituzionali  della  Difesa.    I  gestori  dei
          servizi    versano,  al  netto  delle  risorse  sostitutive
          eventualmente    concordate  con  la   Difesa,   le   somme
          necessarie    alla  integrale   copertura finanziaria   dei
          predetti  oneri al capitolo 3458 dello  stato di previsione
          dell'entrata per la riassegnazione ai  pertinenti  capitoli
          dello  stato  di previsione della spesa del Ministero della
          difesa con destinazione vincolata".
            -  Il testo  del  comma 3  dell'art. 17  della  legge  n.
          400/1988,  recante: "Disciplina  dell'attivita' di  Governo
          e   ordinamento  della  Presidenza    del  Consiglio    dei
          Ministri", e'  il  seguente: "3.  Con decreto  ministeriale
          possono     essere  adottati  regolamenti  nelle materie di
          competenza del  ministro o  di autorita'   sottordinate  al
          ministro,  quando  la legge   espressamente conferisca tale
          potere. Tali regolamenti,  per materie  di   competenza  di
          piu'  ministri,    possono  essere   adottati con   decreti
          interministeriali,   ferma restando    la  necessita'    di
          apposita   autorizzazione   da   parte   della   legge.   I
          regolamenti    ministeriali  ed    interministeriali    non
          possono  dettare norme contrarie  a quelle dei  regolamenti
          emanati  dal    Governo. Essi debbono essere  comunicati al
          Presidente del Consiglio   dei Ministri  prima  della  loro
          emanazione".
            -  Il    testo del   comma 2  dell'art. 3 del  D.P.C.M. 7
          agosto 1997, recante: "Costituzione  e  disciplina    delle
          competenze   del  Comitato  di  Ministri    previsto  dalla
          normativa  di  recepimento della   direttiva 96/2/CE  sulle
          comunicazioni mobili e  personali", e' il seguente: "2.  Ai
          fini  di    cui    al    comma  1,   il   Ministero   delle
          comunicazioni     -  Direzione     generale     per      la
          pianificazione  e  la  gestione  delle frequenze, trasmette
          al   Comitato   dei     Ministri  lo  schema    di  decreto
          ministeriale   concernente    la   revisione   del    piano
          nazionale    di ripartizione delle  frequenze, da adottarsi
          in  relazione all'art. 2, comma 1,   del decreto-legge    1
          maggio 1997,  n. 115,  convertito, con modificazioni, dalla
          legge  1 luglio  1997, n. 189. Contestualmente il Ministero
          delle  comunicazioni - Segretariato generale,  trasmette al
          Comitato  dei Ministri  lo  schema di  regolamento  recante
          norme  in materia di copertura degli oneri    derivanti  al
          Ministero della difesa a seguito  delle modifiche al  piano
          nazionale    di      ripartizione   delle   radiofrequenze,
          effettuate   per    le    esigenze    dei   servizi      di
          comunicazioni   mobili   e  personali,    da  adottarsi  in
          relazione all'art.  2, comma 3,   del citato  decreto-legge
          n.  115  del    1997. Detto decreto ministeriale   e  detto
          regolamento sono   pubblicati   nella   Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana in  cui sono pubblicate le misure
          relative alla concorrenza di cui al comma 1, lettera a)".
           Note all'art. 1:
            -  Per   il testo dell'art.  2 del D.L.  n. 115/1997 vedi
          nelle note alle premesse:
            -  Il  decreto  del  Ministro   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni   del  14     ottobre      1996,    reca:
          "Modificazioni   al    piano   nazionale   di  ripartizione
          delle    radiofrequenze    e    relative  condizioni    per
          l'esercizio del servizio radiomobile analogico pubblico".
            -  Il  decreto    del  Ministro  delle  poste  e    delle
          telecomunicazioni 3 giugno  1997, reca:  "Modificazioni  al
          piano  di ripartizione  delle frequenze".