IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI di concerto con IL MINISTRO DELLA DIFESA e IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, che prevede l'emanazione di un regolamento al fine di disciplinare la ripartizione fra le imprese autorizzate a gestire i servizi di comunicazioni mobili e personali degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito delle modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei predetti servizi; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 38/1998, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 marzo 1998; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la nota PSG 451 del 3 febbraio 1998, con la quale il Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 agosto 1997 ha inviato al Comitato dei Ministri, istituito ai sensi del decreto medesimo, il presente schema di regolamento; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) "imprese", i soggetti autorizzati ad espletare i servizi di comunicazioni mobili e personali, per il cui esercizio sono disposte le modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze; b) "modifiche al piano", in particolare: 1) le liberazioni di banda che il Ministero della difesa deve effettuare per le esigenze dei servizi mobili e personali ivi comprese quelle di cui al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189; 2) le riallocazioni di banda operate con i decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 14 ottobre 1996 e 3 giugno 1997, recanti modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana del 22 ottobre 1996, n. 248, e del 12 giugno 1997, n. 135, e le liberazioni gia' effettuate nella banda 900 MHz in precedenza, per ragioni di urgenza, dal Ministero della difesa per le esigenze dei servizi di comunicazioni mobili e personali; c) "oneri", i costi e le spese derivanti al Ministero della difesa, anche in relazione alle attribuzioni esercitate in favore dei corpi di polizia e delle altre strutture competenti per la sicurezza dello Stato, computati come appresso specificato. 1) Rilevano ai fini del presente regolamento: i costi direttamente conseguenti alla necessita' di modificare ovvero di sostituire gli impianti e i sistemi impiegati nelle bande di frequenze da liberare con altri idonei allo svolgimento dei servizi svolti nell'ambito della Difesa. Tali costi comprendono le spese di modifica degli impianti e dei sistemi suscettibili di modifiche in modo da poter operare nelle altre bande di frequenze ovvero le spese di acquisizione di nuovi impianti e sistemi destinati a sostituire quelli non modificabili. Nell'ambito dei costi sono incluse le spese necessarie ad assicurare temporaneamente l'espletamento del servizio, nelle more della acquisizione di impianti e sistemi idonei ad operare nelle bande di frequenze ove il servizio viene trasferito. Nell'ambito dei costi sono comprese: le spese per la installazione e la messa in opera degli impianti e sistemi acquisiti; le spese per l'acquisizione del supporto logistico necessario agli impianti e sistemi modificati o acquisiti; le spese di dismissione degli impianti, sistemi e materiali non piu' impiegabili e delle relative parti ricambio; le spese amministrative connesse alle attivita' di cui sopra. Rilevano altresi' le spese conseguenti alla diminuita disponibilita' di spettro che vengono determinati ai sensi dell'articolo 2. 2) Nella valutazione dei costi per la sostituzione di impianti e sistemi non modificabili, va operata una riduzione pari ai fondi eventualmente gia' allocati dalla Difesa per la sostituzione o la manutenzione dei predetti sistemi ed impianti. 3) Ai fini di quanto disposto al punto 1), per "supporto logistico" si intende l'insieme dei materiali e delle attivita' necessari al mantenimento in servizio per tre anni dei sistemi di comunicazione, costituito dalle parti di ricambio, dalla documentazione tecnica e dai corsi per il personale addetto all'impiego ed alla manutenzione. Si intende per "spese amministrative" l'insieme delle spese connesse all'acquisizione di beni e servizi, relative all'elaborazione dei capitolati tecnici di fornitura, agli studi eventualmente necessari ed alla formalizzazione dell'intero iter tecnicoamministrativo, compresa la gestione contrattuale, l'effettuazione dei collaudi e la liquidazione; d) "quota annuale di partecipazione agli oneri": la quota annuale che grava su ciascuna delle imprese in relazione a ciascun sistema tecnico utilizzato per l'espletamento del servizio di comunicazioni mobili e personali per le quali e' autorizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 2; e) "quota provvisoria di partecipazione agli oneri": la quota annuale di partecipazione agli oneri derivanti dalla applicazione del criterio relativo alla ampiezza della banda di frequenza assegnata, che e' utilizzata per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 2. Le assegnazioni effettuate in corso d'anno si considerano comunque decorrenti, ai fini della presente lettera, dal l gennaio per le assegnazioni effettuate entro il 30 giugno, e dal l luglio per quelle effettuate entro il 31 dicembre; f) "quota definitiva di partecipazione agli oneri": la quota di partecipazione relativa alla situazione esistente al 31 dicembre di ciascun anno. Ai fini della determinazione della quota definitiva di partecipazione agli oneri, le assegnazioni di bande di frequenze effettuate in corso di anno si considerano come decorrenti comunque dall'inizio del mese in cui sono state disposte.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge l luglio 1997, n. 189, e' il seguente: "Art. 2 (Ulteriori provvedimenti in materia di servizi di comunicazioni mobili e personali). - 1. Con provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e seguendo i criteri indicati dall'art. 1, comma 1, si provvede a: a) riallocare, coerentemente con gli indirizzi comunitari e nel rispetto del principio di non discriminazione tra gli operatori delle comunicazioni mobili e personali, le frequenze che si renderanno ulteriormente disponibili in banda 900 MHz per i servizi radiomobili tenendo presenti le esigenze degli utenti e degli operatori; b) riservare le bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MHz e 1850-1880 MHz al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che le attribuisce al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 per il suo espletamento da parte sia delle imprese scelte mediante gara, sia delle imprese che esercitano il servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM a partire dalla conclusione formale della gara, che dovra' comunque avvenire entro il 1 gennaio 1998, garantendo ai soggetti interessati l'eccesso, nel rispetto delle condizioni di servizio che saranno determinate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni anche sulla base di quanto disposto dal comma 2, lettera a), a tutte le sperimentazioni necessarie per facilitare l'effettivo ingresso sul mercato nei tempi piu' brevi; c) attribuire al Ministero della difesa, entro il 31 dicembre 2004, le bande di frequenze 2025-2040 MHz e 2200-2215 MHz e attribuire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a partire dal 1 gennaio 2005, le bande di frequenze 1740-1755 MHz e 1835-1850 MHz e le ulteriori bande di frequenze che si rendano necessarie per l'espletamento dei servizi di comunicazioni mobili e personali. A seguito dell'abbandono da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo delle frequenze indicate nella presente lettera il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni attribuira' alla suddetta concessionaria bande di frequenze tali da consentire un adeguato livello di qualita' del servizio; d) razionalizzare l'impiego della banda 2468-2690 MHz, riservando al Ministero della difesa le bande 2537-2593 MHz e 2611-2667 MHz ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le restanti gamme; e) disciplinare i servizi di radiocomunicazioni nell'ambito di un fondo e, in relazione alla evoluzione tecnologica, i sistemi di comunicazioni personali via satellite. 2. La procedura di gara di cui al comma 1, lettera b), e' avviata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito un apposito Comitato di Ministri, presieduto dal medesimo Presidente del Consiglio, di cui fanno parte i Ministri per la funzione pubblica, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il compito di: a) prevedere misure tali da garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali, da parte di tutti gli operatori in tempi coerenti con la realizzazione di tali condizioni; b) coordinare la procedura di gara, in particolare per quanto attiene al bando e al disciplinare di gara; c) selezionare i valutatori che devono procedere alla verifica delle offerte di gara ed alla formazione della relativa graduatoria, che viene approvata dallo stesso Comitato dei Ministri. 3. Con regolamento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quelli della difesa e del tesoro, si disciplina secondo i criteri indicati all'art. 1, comma 1, la ripartizione tra le imprese autorizzate a gestire i servizi di comunicazione mobili e personali dei costi direttamente collegati, per il Ministero della difesa, con le modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei predetti servizi, con particolare riguardo alle spese comunque connesse alla liberazione delle frequenze, comprese quelle in banda 900 MHz, nonche' alle ulteriori spese conseguenti alla diminuita disponibilita' di spettro. Il Ministero della difesa puo' individuare, in alternativa anche parziale, materiali e servizi sostitutivi che i gestori dei servizi possano fornire per il raggiungimento nel settore delle telecomunicazioni delle finalita' istituzionali della Difesa. I gestori dei servizi versano, al netto delle risorse sostitutive eventualmente concordate con la Difesa, le somme necessarie alla integrale copertura finanziaria dei predetti oneri al capitolo 3458 dello stato di previsione dell'entrata per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa con destinazione vincolata". - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il testo del comma 2 dell'art. 3 del D.P.C.M. 7 agosto 1997, recante: "Costituzione e disciplina delle competenze del Comitato di Ministri previsto dalla normativa di recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali", e' il seguente: "2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la pianificazione e la gestione delle frequenze, trasmette al Comitato dei Ministri lo schema di decreto ministeriale concernente la revisione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, da adottarsi in relazione all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189. Contestualmente il Ministero delle comunicazioni - Segretariato generale, trasmette al Comitato dei Ministri lo schema di regolamento recante norme in materia di copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito delle modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, effettuate per le esigenze dei servizi di comunicazioni mobili e personali, da adottarsi in relazione all'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 115 del 1997. Detto decreto ministeriale e detto regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in cui sono pubblicate le misure relative alla concorrenza di cui al comma 1, lettera a)". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 2 del D.L. n. 115/1997 vedi nelle note alle premesse: - Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 14 ottobre 1996, reca: "Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e relative condizioni per l'esercizio del servizio radiomobile analogico pubblico". - Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 giugno 1997, reca: "Modificazioni al piano di ripartizione delle frequenze".