IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il  comma 15  dell'art. 9-quinquies  della legge  28 novembre
1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, su conforme parere della Commissione centrale per
la  riscossione  unificata  dei  contributi  in  agricoltura,  previa
proposta  delle commissioni  provinciali  della manodopera  agricola,
formulata tenuto conto delle  caratteristiche fisiche del territorio,
dei  modi correnti  di coltivazione  dei terreni  e di  allevamento e
governo del  bestiame, nonche'  delle consuetudini  locali, determina
per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego
di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;
  Visto l'art. 9-quinquies,  commi 11, 12, 13, 14, 16,  17 e 18 della
legge 28  novembre 1996, n.  608, concernente l'accertamento  ai fini
previdenziali e  contributivi delle  giornate di lavoro  prestate dai
lavoratori di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
  Visto il  decreto ministeriale del 5  marzo 1971 con il  quale sono
state approvate le deliberazioni del 13,  20 e 26 novembre 1970 della
commissione provinciale per la manodopera agricola di Massa Carrara;
  Vista  la  deliberazione  del  20  giugno  1997  della  commissione
provinciale  per  la  manodopera  agricola  di  cui  all'art.  4  del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella
legge  11 marzo  1970,  n. 83,  con  la quale  si  e' proceduto  alla
revisione dei  valori medi per ettaro  coltura e per ciascun  capo di
bestiame,   precedentemente  approvati   con   il  predetto   decreto
ministeriale;
  Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'art.
9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;
                              Decreta:
  I valori medi  di impiego di manodopera, per singola  coltura e per
ciascun  capo di  bestiame  nella provincia  di  Massa Carrara,  sono
determinati nelle  misure indicate  nell'allegata tabella  secondo la
proposta contenuta  nella deliberazione  datata 20 giugno  1997 della
commissione provinciale per la  manodopera agricola di Massa Carrara,
ai sensi  dell'art. 9-quinquies,  comma 15,  della legge  28 novembre
1996, n. 608.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 aprile 1998
                                                    Il Ministro: Treu
Valori    medi di  impiego di  manodopera per  singole colture  e per
   ciascun capo   di bestiame ai   sensi del   comma  15,  art.    9-
   quinquies  della    legge  28    novembre 1996,   n. 608,   per la
   provincia di  Massa Carrara.
     Coltura                                  Giornate per ettaro
       __                                              __
 Coltura tradizionale:
  Seminativo arborato (frutteti - viti)                30
  Seminativo arborato (oliveto o es. da legno)         20
  Ortaggi a pieno campo                               180
  Ortaggi in serra                                    280
  Fiori in pieno campo                                260
  Fiori in serra                                      750
  Prato irriguo                                        10
  Prato naturale                                        2
  Castagneto                                           20
  Bosco ceduo                                           3
  Vite                                                110
  Olivo                                                25
 Coltura specializzata:
  Frumento                                              5
  Mais                                                 16
  Grano saraceno                                       10
  Farro                                                10
  Patata                                               25
  Zucchino                                             70
  Pomodoro da mensa                                    80
  Piante officinali                                    70
  Frutti da sotto bosco                               200
  Vite                                                110
  Olivo                                                60
  Melo                                                 70
  Limone                                               90
     Allevamenti                               Giornate per capo
       __                                              __
Bovini da latte                                         9
Bovini da carne                                         6
Equini                                                  5
Suini                                                   4
Ovini                                                   1
Arnie                                                   1
Polli da uova (gg./100 capi)                           11
Polli da carne (gg./100 capi)                           0,3
Conigli (gg./50 fattrici)                              20