IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 80, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, "Nuovo  codice della strada",  secondo il quale il  Ministro dei
trasporti  dispone, con  propri  decreti,  i criteri,  i  tempi e  le
modalita' per  la effettuazione  della revisione generale  o parziale
dei veicoli a motore e dei rimorchi;
  Visto  il  suindicato  art.  80,  comma  2,  secondo  il  quale  le
prescrizioni  contenute nei  decreti in  questione debbono  essere in
armonia con quelle contenute  nelle direttive della Comunita' europea
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore;
  Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 1995, n. 270 (pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n. 156  del 6 luglio 1995),  che stabilisce
quali siano le  categorie dei veicoli da  sottoporre periodicamente a
revisione  generale nonche'  gli elementi  degli stessi  su cui  deve
essere effettuato il controllo tecnico;
  Visti  i decreti  ministeriali 27  febbraio 1997  (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n.  53  del  5 marzo  1997)  e  30 dicembre  1997
(pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 2 del 3 gennaio  1998) con i
quali e' stata disposta per il  1997 la revisione di alcune categorie
di veicoli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Fermi  restando i contenuti  dei decreti ministeriali  citati in
premessa,  e' altresi'  disposta per  il 1998  la revisione  generale
delle  autovetture ed  autoveicoli per  uso promiscuo  e autocaravan,
immatricolati per la  prima volta con targa civile  italiana entro il
31 dicembre 1990, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti
a visita e  prova per l'accertamento dei requisiti  di idoneita' alla
circolazione nel quadriennio precedente o lo saranno nel 1998;
  rimorchi di massa complessiva non  superiore a 3,5 t, immatricolati
per  la prima  volta entro  il 31  dicembre 1990,  con esclusione  di
quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento
dei  requisiti   di  idoneita'  alla  circolazione   nel  quadriennio
precedente o lo saranno nel 1998;
  2. La revisione e' diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2
del decreto ministeriale 13 gennaio 1997, n. 20.