IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'articolo 55, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"; 
  Visto l'articolo 34 del testo unico delle leggi per  la  disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e  la  revisione  delle  liste
elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  20
marzo 1967, n. 223, come modificato dall'articolo 55, comma 6,  della
legge n. 449/1997 soprarichiamata, nonche' gli articoli 35, 38  e  53
del testo unico n. 223/1967; 
  Visto l'articolo 17, comma 50, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Ritenuto di dover provvedere a fissare  i  criteri  per  una  nuova
ripartizione del corpo elettorale in sezioni, al fine di adeguare  il
numero degli iscritti delle  singole  sezioni  ai  limiti,  minimi  e
massimi, fissati  dalla  nuova  normativa  e  di  addivenire  ad  una
riduzione del 30% di tutte  le  sezioni  elettorali  con  riferimento
all'intero corpo elettorale; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito  il  parere  n.  37/98  del  Consiglio  di  Stato  -  Sezione
consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 9 marzo
1998; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota
n. 09801547 del 20 marzo 1998); 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del  testo  unico  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  1967,  n.  223,
come modificato dall'articolo 55, comma 6, della  legge  27  dicembre
1997, n. 449, ogni comune e' diviso in sezioni elettorali aventi,  di
regola, un numero di iscritti non superiore a 1.200, ne' inferiore  a
500. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, nonche' allo scopo di  perseguire  la
riduzione  del  30  per  cento  delle  sezioni  elettorali   prevista
dall'articolo 55, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  gli
uffici elettorali comunali, nel rispetto dei criteri individuati  dal
presente decreto e in conformita' all'opera  di  coordinamento  degli
uffici   elettorali   provinciali,    predispongono    proposte    di
ridistribuzione del corpo elettorale da sottoporre  alle  commissioni
elettorali comunali. 
  3. Le proposte di cui  al  comma  2  sono  comunicate  agli  uffici
elettorali  provinciali  entro  il  10  settembre   1998,   affinche'
verifichino che, a livello provinciale, la riduzione del numero delle
sezioni tenda a raggiungere complessivamente almeno il 30  per  cento
del totale delle sezioni costituite al 30 giugno 1998. 
  4. Gli uffici elettorali provinciali, entro il 17  settembre  1998,
comunicano, per ogni singolo comune della provincia, il numero  delle
sezioni elettorali ottenuto a seguito della riduzione alla  Direzione
generale dell'Amministrazione  civile  -  Direzione  centrale  per  i
servizi elettorali, che accerta, a norma dell'articolo 55, commi 6  e
7, della legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  la  conformita'  delle
modifiche agli obiettivi del perseguimento della riduzione del 30 per
cento delle  sezioni  elettorali  con  riferimento  all'intero  corpo
elettorale. 
 
           Avvertenza: 
           Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note all'art. 1: 
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  34  del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  20  marzo   1967,   n.   223
          (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
          dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
          liste elettorali), come modificato dall'art. 55,  comma  6,
          della legge  27  dicembre  1997,  n.  449  (Misure  per  la
          stabilizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: 
             "Art. 34. - Ogni comune e' diviso in sezioni elettorali. 
            La divisione in  sezioni  e'  fatta  indistintamente  per
          iscritti di sesso maschile e femminile ed in  modo  che  in
          ogni sezione il  numero  di  iscritti  non  sia  di  regola
          superiore a 1.200, ne' inferiore a 500. 
            Quando particolari condizioni di lontananza e  viabilita'
          rendono difficile l'esercizio del  diritto  elettorale,  si
          possono costituire  sezioni  con  numero  di  iscritti,  di
          regola, non inferiore a 50. 
            Con decreto del  Ministro  dell'interno  sono  fissati  i
          criteri  per  la  ripartizione  del  corpo  elettorale   in
          sezioni". 
            - Si riporta il comma  7  dell'art.  55  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione  della
          finanza pubblica): 
            "7. Il decreto del Ministro dell'interno di cui  all'art.
          34 del testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dal
          comma 6 del presente articolo, e' inteso,  tra  l'altro,  a
          perseguire la riduzione  del  30  per  cento  di  tutte  le
          sezioni  elettorali  con   riferimento   all'intero   corpo
          elettorale,  da  effettuarsi  in  occasione   della   prima
          revisione semestrale delle liste elettorali utile".