IL DIRIGENTE
Capo    della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
   tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni   di origine    e
   delle  indicazioni      geografiche      tipiche      dei     vini
   responsabile   del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992, n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il Regolamento recante disciplina
del procedimento  di riconoscimento  di denominazione di  origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1975 con
il  quale   e'  stata   riconosciuta  la  denominazione   di  origine
controllata dei vini " Aquileia" o  "Aquileia del Friuli" ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 6 agosto 1988 con
il quale sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione
dei  vini della  denominazione  di origine  controllata "Aquileia"  o
"Aquileia del Friuli";
  Visto il  decreto ministeriale  15 settembre 1994  con il  quale la
predetta  denominazione  e'   stata  sostituita  dalla  denominazione
"Friuli" Aquileia ed e' stato  sostituito il relativo disciplinare di
produzione;
  Vista la domanda  avanzata dagli interessati intesa  ad ottenere la
modifica del disciplinare  di produzione dei vini  a denominazione di
origine controllata "Friuli" Aquileia;
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei   vini  e  la  proposta   di  modifica  del
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata "Friuli" Aquileia pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale n.
226 del 27 settembre 1997;
  Viste  le  istanze  presentate  avverso il  suddetto  parere  dalla
regione  Friuli-Venezia  Giulia,  dal Consorzio  tutela  vini  d.o.c.
"Friuli" Aquileia e dalla ditta Agroviticola "Molin del Ponte" S.p.a.
Strassoldo (Udine) relativamente ad alcuni disposti degli articoli 1,
2,  3, 4,  5 e  6  del disciplinare  di  produzione dei  vini di  che
trattasi;
  Visti il parere integrativo del  Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei  vini con il quale il medesimo,  a seguito di
supplemento istruttorio,  ha accolto  parzialmente le istanze  di cui
sopra e il disciplinare di  produzione riproposto con gli emendamenti
richiesti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  n. 45 del 24 febbraio
1998;
  Ritenuto pertanto  necessario doversi  procedere alla  modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata "Friuli"  Aquileia, in  conformita' ai pareri  del citato
Comitato, come risultano dalla proposta di disciplinare integrativa;
  Considerato  che l'art.  4 del  citato regolamento  20 aprile  1994
concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione dei  disciplinari di produzione, prevede che
le  denominazioni  di  origine  controllata  vengano  riconosciute  o
modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il disciplinare di  produzione dei vini a  denominazione di origine
controllata "Friuli" Aquileia -  approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica 21  luglio  1975 e  successivamente modificato  con
decreto del Presidente  della Repubblica 6 agosto 1988  e con decreto
ministeriale 15 settembre  1994 - e' sostituito per  intero dal testo
annesso  al  presente  decreto  le  cui norme  entrano  in  vigore  a
decorrere dalla vendemmia 1998.