IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modifiche, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante disposizioni urgenti per l'esercizio delle attivita' radiotelevisive, e, in particolare, l'art. 1, comma 28, del decreto-legge medesimo; Visto il decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 11 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 38 della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1997, recante, tra l'altro, la disciplina dei contenuti, delle modalita' e dei termini delle comunicazioni che gli operatori dei settori dell'editoria quotidiana e periodica e dell'emittenza radiotelevisiva sono tenuti ad effettuare in via generale e sistematica allo stesso Garante per la radiodiffusione e l'editoria; Visto l'art. 1, comma 3, primo periodo, di tale decreto, che prevede che la comunicazione da fornire inizialmente si riferisca ai dati contabili del 31 dicembre 1995 ed ai dati anagrafici (ivi compresi gli assetti partecipativi delle societa') del 28 febbraio 1997; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni destinata ad assumere le competenze del Garante per la radiodiffiisione e l'editoria; Visto l'art. 1, comma 1-bis del decretolegge 23 dicembre 1997, n. 455, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998, n. 29, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili, che ha differito al 31 marzo 1998 il termine di cui al comma 45 dell'art. 1 del citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come sostituito dal comma 23 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, relativo alle comunicazioni da rendere in sede di prima applicazione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria; Ritenuta, l'opportunita' di differire di conseguenza il termine di scadenza anche per la comunicazione dei dati relativi agli esercizi 1996 e 1997 gia' stabilito nel 31 luglio 1998 nel citato decreto 11 febbraio 1997 e di consentire altresi' anche per tale comunicazione l'utilizzo generalizzato, per i dati contabili, della modulistica "serie ridotta", in attesa di una revisione complessiva del ripetuto decreto correlata alla messa a regime delle competenze complessive dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Decreta: Articolo unico 1. Il termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell'art. 1 del decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 11 febbraio 1997 - per la comunicazione relativa sia ai dati del 31 dicembre 1996 (ed agli assetti partecipativi delle societa' alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1996) sia ai dati del 31 dicembre 1997 (ed agli assetti partecipativi delle societa' alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1997) - gia' fissato nel 31 luglio 1998, e' differito al 31 dicembre 1998. 2. La comunicazione di cui al precedente comma dovra' essere direttamente inviata all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Il relativo obbligo si intende adempiuto con la comunicazione eventualmente gia' effettuata presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. 3. Sono tenuti alla comunicazione gli editori di giornali quotidiani, periodici e riviste, gli editori delle agenzie di stampa, le imprese concessionarie di pubblicita' per la stampa, compresi quelli per i quali non sussiste obbligo di iscrizione nel registro nazionale della stampa, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, i soggetti che comunque esercitano, a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attivita' radiofonica e televisiva, compresi quelli per i quali non sussiste obbligo di iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive, i soggetti che ripetono programmi di emittenti estere o della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, i consorzi tra emittenti radiotelevisive, le imprese produttrici e/o distributrici di programmi radiotelevisivi, le imprese concessionarie di pubblicita' per la radiotelevisione. 4. Ai fini dell'informativa di cui ai precedenti commi, relativa agli esercizi 1996 e 1997, anche i soggetti indicati negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto 11 febbraio 1997 possono utilizzare, per i dati contabili, i modelli della serie "ridotta" quali specificati nella sezione II del decreto medesimo. 5. Resta ferma ogni altra disposizione recata dal ripetuto decreto 11 febbraio 1997. 6. Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 aprile 1998 p. Il Garante: Monaci