IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067 e successive
modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato approvato lo
statuto della Banca d'Italia;
Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo
per l'introduzione dell'EURO;
Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n.
43, che stabilisce le modalita' per le modifiche dello statuto della
Banca d'Italia;
Visto il verbale dell'assemblea generale straordinaria dei
partecipanti al capitale della Banca d'Italia del19 marzo 1998 nella
quale sono state deliberate le modifiche allo statuto volte a
consentirne la compatibilita', ai fini dell'introduzione della moneta
unica, alle norme del trattato istitutivo della Comunita' europea e
dello statuto del sistema europeo delle banche centrali, in
applicazione della normativa di cui al predetto decreto legislativo
n. 43 del 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 24 aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvate le modifiche allo statuto della Banca d'Italia
deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti della Banca
d'Italia in data 19 marzo 1998 e riportate nei successivi commi.
2. Nell'art. 1, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"La Banca d'Italia e' un istituto di diritto pubblico ai sensi del
regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375. Essa esercita funzioni
bancarie.
A partire dalla data indicata a norma dell'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, la Banca d'Italia, banca
centrale della Repubblica italiana, e' parte integrante del Sistema
europeo di banche centrali (SEBC). Svolge i compiti e le funzioni che
in tale qualita' le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema
europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (statuto
del SEBC). Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi
dell'art. 105 (1) del trattato che istituisce la Comunita' europea
(trattato).
In particolare, la Banca d'Italia emette banconote in applicazione
di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10
marzo 1998, n. 43.
La Banca d'Italia assolve inoltre gli altri compiti e funzioni ad
essa attribuiti dalla legge".
3. L'art. 17, secondo comma, e' sostituito dal seguente:
"Ciascun consigliere rimane in carica 5 anni ed e' rieleggibile".
L'art. 17, terzo e quarto comma, e' abrogato.
4. Nell'art. 20, secondo comma, il primo periodo e' sostituito come
segue: "In conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari
nonche', per le delibere di cui ai successivi punti 1), 2), 3) e 5),
nel rispetto dello statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite
dalla Banca centrale europea (BCE) in applicazione di esso, il
consiglio:".
Nell'art. 20, secondo comma, punto 1), dopo "dei biglietti al
portatore" e' aggiunto "denominati in lire"; le parole "per la parte
che riguarda la Banca" sono soppresse.
Nell'art. 20, secondo comma, punto 2), dopo "dei biglietti" e'
aggiunto "denominati in lire".
Nell'art. 20, secondo comma, punto 15), le parole "e gli acconti
sui medesimi" sono soppresse.
Nell'art. 20, secondo comma, punto 19), dopo le parole "le altre
materie" e' aggiunta la frase "concernenti l'amministrazione generale
della Banca".
5. Nell'art. 25, quarto comma, tra "Dispone," e ", in relazione" e'
aggiunto il seguente inciso: "fino all'adozione da parte dell'Italia
della moneta unica, secondo le previsioni del trattato".
6. Nell'art. 32, quarto comma; le parole "e ne esamina i bilanci
semestrali" sono soppresse.
7. L'art. 36, primo comma, e' sostituito dal seguente:
"I consiglieri, sotto la presidenza del direttore, si riuniscono
almeno due volte ogni anno".
8. L'art. 41 e' sostituito dal seguente:
"Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei
compiti propri del SEBC la Banca d'Italia puo' compiere tutti gli
atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto
delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso".
9. L'art. 42 e' sostituito dal seguente:
"Fermo restando quanto previsto al precedente art. 41, la Banca
puo' compiere tutti gli atti e le operazioni che le consentono di
provvedere al pieno svolgimento degli altri compiti ad essa
attribuiti, nonche', nel rispetto di eventuali limiti derivanti
dall'applicazione del capo IV dello statuto del SEBC, alla gestione
del patrimonio e all'amministrazione del personale in servizio e in
quiescenza. In particolare, essa puo':
- emettere titoli al portatore;
- emettere vaglia cambiari e assegni bancari;
- ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo
vincolati;
- ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse,
rimborsabili a vista o a termine;
- negoziare strumenti finanziari;
- acquistare e alienare beni mobili;
- costruire, acquistare e alienare beni immobili;
- riscuotere per conto dei privati, di societa' o di altri enti
titoli esigibili nello Stato e all'estero e, in generale, fare il
servizio di cassa per conto e a rischio di terzi".
10. In relazione alle modifiche degli articoli 41 e 42, sono
abrogati gli articoli 45, 46, 47, 48, terzo comma, 49, 50, 51, 52.
11. L'art. 48, primo comma, e' sostituito dal seguente:
"Alle operazioni di anticipazione contro pegno erogate dalla Banca
d'Italia in attuazione di quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del
presente statuto non si applicano, in conformita' di quanto dispone
l'art. 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le
disposizioni relative alla revocabilita' degli atti a titolo oneroso,
pagamenti e garanzie, nei casi di procedure fallimentari.".
12. Nell'art. 54, settimo comma, le parole "e con l'approvazione
del Ministro per il tesoro" sono soppresse.
13. Nell'art. 55, primo comma, le parole "con l'approvazione del
Ministro per il tesoro" sono soppresse.
14. L'art. 58 e' abrogato.
15. L'art. 60, secondo comma, e' sostituito dal seguente:
"Sono altresi' esclusi da far parte del consiglio superiore della
Banca i dipendenti e coloro che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso banche o altri soggetti operanti nel
settore dell'intermediazione finanziaria, i dirigenti e gli impiegati
della pubblica amministrazione, nonche', in ogni caso, tutti coloro
che si trovino in situazione di conflitto di interessi con la Banca
in considerazione della posizione personale o delle cariche
ricoperte".
L'art. 60, terzo comma, e' sostituito dal seguente: "Le
disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per le nomine
deferite al consiglio superiore ai sensi dell'art. 20, n. 12, del
presente statuto".
16. Dopo l'art. 66 e' aggiunto il seguente:
"Titolo VI - Disposizioni transitorie
Art. 67. - L'articolo 1, secondo e quarto comma, nel testo
approvato con delibera dell'assemblea straordinaria dei partecipanti
del 19 marzo 1998 entra in vigore alla data indicata dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n.
43.
Gli articoli 1, terzo comma, 20, secondo comma, 25, quarto comma,
41, 42, 48, primo comma, nel testo approvato con delibera
dell'assemblea straordinaria dei partecipanti del 19 marzo 1998,
entrano in vigore alla data indicata dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 11,
comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.
Dalla data indicata nel comma precedente hanno altresi' effetto le
abrogazioni degli articoli 45, 46, 47, 48, terzo comma, 49, 50, 51 e
52".