IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'art. 8, primo comma, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali; Visto il decreto 25 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1998, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione 760, nonche' le relative istruzioni e buste; Visto il decreto 30 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 77 del 2 aprile 1998, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione UNICO, nonche' le relative istruzioni e buste; Visti i decreti del 7 aprile 1998, pubblicati nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1998, con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione 750, 760 -bis, nonche' le relative istruzioni e buste; Visto il decreto 9 aprile 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 1998, con il quale sono stati approvati i modelli da utilizzare per la determinazione dell'acconto dovuto per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Considerato che occorre modificare i predetti decreti per correggere errori materiali; Decreta: Art. 1. 1. Nelle istruzioni per la compilazione dei modelli allegati al decreto 25 marzo 1998, recante l'approvazione del modello 760 concernente la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1998: a) alla pagina 15, seconda colonna, i periodi compresi tra le parole "Pertanto, ad esempio" e le parole "mese intero o frazione di mese" sono sostituiti dal seguente: "Pertanto, ad esempio, per i soggetti con periodo di scadenza compreso tra il 1 e il 30 maggio, in caso di versamento entro il 14 giugno non e' dovuta alcuna maggiorazione; sui versamenti effettuati tra il 15 e il 30 giugno 1998 e', invece, dovuta la maggiorazione dello 0,50% a titolo di interessi corrispettivi. Per i soggetti con periodo di scadenza anteriore alla data del 30 maggio la maggiorazione e' dovuta a decorrere dal 16 giorno successivo a quello di originaria scadenza del termine nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese intero o frazione di mese."; b) alla pagina 57, prima colonna, al tredicesimo rigo, le parole "colonne 4 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "colonne 4 e 5."; c) alla pagina 68: alla seconda colonna, ultimo rigo, le parole "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio"; alla terza colonna, nel settimo rigo, le parole "entro il 15 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 14 giugno"; alla terza colonna, ultimo periodo, le parole "effettuato dal 16" sono sostituite dalle seguenti: "effettuato dal 15".