IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;
Acquisito il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della commissione parlamentare consultiva in
ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Acquisito il parere della commissione parlamentare per le questioni
regionali;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 27 e del 30 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari
regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto individua i principi che regolano i
procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno
pubblico per lo sviluppo delle attivita' produttive, ivi compresi gli
incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici
di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da
amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa
con i Ministri competenti per materia, con proprio decreto individua
i criteri generali per la gestione e il coordinamento di tutti gli
interventi, nonche' le deroghe necessarie per l'attuazione di
interventi disciplinati sulla base di accordi internazionali.
3. I principi del presente decreto costituiscono principi generali
dell'ordinamento dello Stato. Le regioni a statuto ordinario ne
assicurano l'attuazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo degli articoli 5, 76, 87, 117,
118 e 128 della Costituzione:
"Art. 5. - La Repubblica, una e indivisibile, riconosce
e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il piu' ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della
sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento".
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti
materie norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche'
le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse
nazionale e con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici d'interesse
regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione
il potere di emanare norme per la loro attuazione".
"Art. 118. - Spettano alla regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel precedente
articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente
locale, che possono essere attribuite dalle leggi della
Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti
locali.
Lo Stato puo' con legge delegare alla regione
l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole alle province, ai comuni o
ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici".
"Art. 128. - Le province e i comuni sono enti autonomi
nell'ambito dei principi fissati da leggi generali
della Repubblica, che ne determinano le funzioni".
- Il decreto legislativo n. 281/1997 reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Statocitta' ed autonomie locali".
- L'art. 5 della legge n. 59/1997 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa),
come modificato dall'art. 7 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, ha disposto l'istituzione di una
commissione parlamentare, composta da venti senatori e
venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
su designazione dei gruppi parlamentari, con il compito di
esprimere i pareri previsti dalla legge n. 59/1997 e di
verificare periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla medesima legge, riferendone
ogni sei mesi alle Camere.