L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 23 aprile 1998, Premesso che: ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, devono intendersi trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; tra le suddette funzioni rientrano quelle previste dalle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 giugno 1974 e del 20 settembre 1974 rispettivamente in materia di tariffe del gas industriale, naturale e tecnico distribuito a mezzo rete per usi domestici, artigianali ed industriali e di prezzi del metano; Visti il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito CIP) del 14 novembre 1991, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1991, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 28 aprile 1997, nel quale si dispone, tra l'altro, che le variazioni delle tariffe del metano per uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo e altri usi - escluse le tariffe per uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda - sono correlate alle variazioni del prezzo del gasolio per uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e segnalato alla Comunita' economica europea in osservanza delle norme sulla trasparenza dei prezzi in Europa; Considerato che l'andamento del prezzo del gasolio rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha mostrato una tendenza alla divaricazione rispetto all'andamento delle quotazioni internazionali, con una netta accentuazione del fenomeno, negli ultimi mesi, in conseguenza della sempre minor rilevanza di questo prodotto sul mercato nazionale del riscaldamento sia civile che industriale e terziario, e di una localizzazione marginale delle aree in cui e' distribuito; Ritenuto che il riferimento al suddetto prezzo del gasolio non rappresenti, in maniera coerente, l'evoluzione dei mercati energetici internazionali, non consentendo al prezzo del metano di beneficiare dell'attuale favorevole congiuntura dei mercati petroliferi; Ritenuto che, comunque, sia urgente, ai fini dell'adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana, e in attesa dell'adozione del nuovo ordinamento tariffario che verra' definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in seguito al procedimento avviato con delibera 23 aprile 1998, n. 40/98, introdurre l'utilizzo di un prezzo di riferimento legato al mercato internazionale; Delibera: Art. 1. Modificazioni del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25 Il terzo, quarto e quinto comma del provvedimento CIP 14 novembre 1991, n. 25, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 marzo 1997, sono sostituiti come segue: dette tariffe sono modificate qualora la piu' favorevole all'utente tra le variazioni, positive o negative, degli indicatori dei prezzi del gasolio definiti nei commi seguenti, risulti almeno pari a 11 lire/kg, corrispondenti a 5,89 lire/mc in termini di metano. Per ciascun indicatore, le variazioni sono calcolate come differenza tra la media dei prezzi del gasolio vigenti in ciascun giorno del semestre di riferimento precedente quello previsto per la revisione e il prezzo del gasolio assunto in occasione dell'ultima revisione. Gli indicatori da considerare sono: prezzo del gasolio, espresso in L/kg, risultante dalla quotazione CIF Med, base Genova - Lavera, pubblicata giornalmente dal Platt's Oilgram Price Report, moltiplicata per il valore del cambio UIC lira/US$ del corrispondente giorno; prezzo del gasolio per uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e segnalato alla Comunita' economica europea in osservanza delle norme sulla trasparenza dei prezzi in Europa; Per ogni lira al chilogrammo della variazione di tali indicatori piu' favorevole all'utente; le tariffe finali di riscaldamento individuale, con o senza uso promiscuo, ed altri usi, sono adeguate di 0,5869 lire/mc di metano con potere calorifico superiore pari a 9,2 Mcal/mc, corrispondenti a 0,0638 lire/Mcal.