L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 23 aprile 1998,
  Premesso che:
  ai sensi  dell'art. 3, comma  1, della  legge 14 novembre  1995, n.
481,  devono   intendersi  trasferite  all'Autorita'   per  l'energia
elettrica e il gas le funzioni  in materia di energia elettrica e gas
attribuite  dall'art.  5,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  20  aprile 1994,  n.  373, al  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  tra le  suddette funzioni rientrano quelle  previste dalle delibere
del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26
giugno 1974  e del  20 settembre 1974  rispettivamente in  materia di
tariffe del gas  industriale, naturale e tecnico  distribuito a mezzo
rete per  usi domestici, artigianali  ed industriali e di  prezzi del
metano;
  Visti il  decreto legislativo  luogotenenziale 19 ottobre  1944, n.
347,  il decreto  legislativo  del Capo  provvisorio  dello Stato  22
aprile 1947, n. 283, e il  decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1968, n. 626;
  Visto il  provvedimento del  Comitato interministeriale  dei prezzi
(di  seguito CIP)  del  14  novembre 1991,  n.  25, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  - serie generale -  n. 276 del 25  novembre 1991,
come  modificato   dal  decreto  del  Ministro   dell'industria,  del
commercio  e dell'artigianato  del  13 marzo  1997, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale -  serie generale - n. 97 del  28 aprile 1997, nel
quale si  dispone, tra l'altro,  che le variazioni delle  tariffe del
metano per uso riscaldamento individuale  con o senza uso promiscuo e
altri usi  - escluse le tariffe  per uso domestico di  cottura cibi e
produzione di acqua calda - sono correlate alle variazioni del prezzo
del   gasolio   per   uso  riscaldamento   rilevato   dal   Ministero
dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  e segnalato  alla
Comunita'  economica   europea  in   osservanza  delle   norme  sulla
trasparenza dei prezzi in Europa;
  Considerato  che l'andamento  del prezzo  del gasolio  rilevato dal
Ministero  dell'industria,   del  commercio  e   dell'artigianato  ha
mostrato una tendenza alla divaricazione rispetto all'andamento delle
quotazioni internazionali, con una  netta accentuazione del fenomeno,
negli ultimi  mesi, in  conseguenza della  sempre minor  rilevanza di
questo prodotto  sul mercato  nazionale del riscaldamento  sia civile
che industriale e terziario, e  di una localizzazione marginale delle
aree in cui e' distribuito;
  Ritenuto  che il  riferimento al  suddetto prezzo  del gasolio  non
rappresenti, in maniera coerente, l'evoluzione dei mercati energetici
internazionali, non  consentendo al prezzo del  metano di beneficiare
dell'attuale favorevole congiuntura dei mercati petroliferi;
  Ritenuto  che,  comunque,  sia urgente,  ai  fini  dell'adeguamento
periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a
mezzo rete  urbana, e in  attesa dell'adozione del  nuovo ordinamento
tariffario che verra' definito dall'Autorita' per l'energia elettrica
e il  gas in seguito al  procedimento avviato con delibera  23 aprile
1998, n.  40/98, introdurre  l'utilizzo di  un prezzo  di riferimento
legato al mercato internazionale;
                              Delibera:
                               Art. 1.
             Modificazioni del provvedimento del Comitato
        interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25
  Il terzo, quarto  e quinto comma del provvedimento  CIP 14 novembre
1991, n. 25, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e  dell'artigianato del 13 marzo  1997, sono sostituiti
come segue:
  dette tariffe sono modificate qualora la piu' favorevole all'utente
tra le variazioni,  positive o negative, degli  indicatori dei prezzi
del gasolio  definiti nei  commi seguenti, risulti  almeno pari  a 11
lire/kg, corrispondenti a 5,89 lire/mc in termini di metano.
  Per  ciascun   indicatore,  le   variazioni  sono   calcolate  come
differenza tra  la media  dei prezzi del  gasolio vigenti  in ciascun
giorno del semestre di riferimento  precedente quello previsto per la
revisione e  il prezzo del  gasolio assunto in  occasione dell'ultima
revisione.
  Gli indicatori da considerare sono:
  prezzo del  gasolio, espresso in L/kg,  risultante dalla quotazione
CIF Med,  base Genova -  Lavera, pubblicata giornalmente  dal Platt's
Oilgram  Price Report,  moltiplicata  per il  valore  del cambio  UIC
lira/US$ del corrispondente giorno;
  prezzo  del gasolio  per uso  riscaldamento rilevato  dal Ministero
dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  e segnalato  alla
Comunita'  economica   europea  in   osservanza  delle   norme  sulla
trasparenza dei prezzi in Europa;
  Per ogni  lira al chilogrammo  della variazione di  tali indicatori
piu'  favorevole  all'utente;  le  tariffe  finali  di  riscaldamento
individuale, con o  senza uso promiscuo, ed altri  usi, sono adeguate
di 0,5869  lire/mc di metano  con potere calorifico superiore  pari a
9,2 Mcal/mc, corrispondenti a 0,0638 lire/Mcal.