Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  recante:  "Norme  per
l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
razionale dell'energia,  di risparmio energetico e  di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia";
  Visto in particolare  l'art. 32 della citata  legge numero 10/1991,
secondo  cui le  modalita' di  certificazione dellecaratteristiche  e
delle prestazioni  energetiche dei  componenti degli edifici  e degli
impianti sono stabilite con  decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto  con il Ministro dei lavori
pubblici;
  Visto l'art. 34, comma 6,  della medesima legge n. 10/1991, secondo
cui l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 32 della stessa
legge e' punita  con la sanzione amministrativa non  inferiore a lire
cinque milioni e non superiore  a lire cinquanta milioni, fatti salvi
i casi di responsabilita' penale;
  Visto l'art.  37, della  medesima legge n.  10/1991, secondo  cui i
decreti ministeriali  di cui al titolo  II di detta legge  entrano in
vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
  Vista la  legge 21  giugno 1986,  n. 317,  che da'  attuazione alla
direttiva n.  83/189/CEE relativa alla procedura  di informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 246  del 21
aprile 1993, di attuazione della  direttiva n. 89/106/CEE relativa ai
prodotti  da costruzione,  ed in  particolare l'art.  2 che  fissa le
condizioni di immissione sul mercato, nonche' gli articoli 8 e 9, che
stabiliscono gli organismi  interessati dall'attestato di conformita'
e le procedure di riconoscimento;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 660  del 15
novembre 1996, di attuazione della direttiva n. 92/42/CEE concernente
i  requisiti  delle nuove  caldaie  ad  acqua calda,  alimentate  con
combustibili liquidi o gassosi;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 661  del 15
novembre   1996,  di   attuazione  della   direttiva  n.   90/396/CEE
concernente gli apparecchi a gas;
  Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato art.
32 in attesa  della determinazione normativa di  un sistema nazionale
di certificazione;
  Esperita la procedura di cui  alla direttiva n. 83/189/CEE relativa
alla notifica alla Commissione dell'Unione europea n. 93/0024/I;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Ambito di applicazione e definizioni
  1.  Le disposizioni  del presente  decreto, ai  sensi dell'art.  32
della legge 9  gennaio 1991, n. 10, si applicano,  con le limitazioni
fissate  al   comma  3  dell'art.   2,  a  quei  prodotti   che  sono
commercializzati in via autonoma per l'utilizzazione quali componenti
di edifici o  di impianti al servizio degli edifici  che assolvono ad
una o piu' funzioni energeticamente significative.
  2. Ai fini del presente decreto, si intende:
  a)  per  "componenti degli  edifici",  i  materiali e  i  manufatti
costituenti  l'edificio,  rientranti  nell'allegato  A  del  presente
decreto;
  b) per "componenti degli impianti", le macchine, gli apparecchi e i
dispositivi in  genere che costituiscono gli  impianti tecnologici al
servizio degli edifici  e che rientrano nell'allegato  A del presente
decreto;
  c)  per "certificazione",  l'atto  mediante il  quale un  organismo
riconosciuto  come  indipendente  rispetto all'oggetto  in  questione
(organismo  notificato, organismo  di  certificazione  di sistema  di
qualita',  organismo  di  certificazione  di  prodotto,  laboratorio)
dichiara che un prodotto  o componente ha determinate caratteristiche
o  prestazioni  energetiche ed  e'  conforme  alla specifica  tecnica
corripondente;
  d) per  "dichiarazione del produttore", l'attestazione  da parte di
quest'ultimo,  o del  suo mandatario  stabilito nell'Unione  europea,
delle  caratteristiche e  prestazioni  energetiche di  un prodotto  o
componente, come certificate da un organismo indipendente;
  e)   per  "prova",   l'operazione   tecnica   che  consiste   nella
determinazione  di una  o piu'  caratteristiche e  prestazioni di  un
determinato prodotto  o componente, eseguita secondo  quanto previsto
dalle specifiche tecniche,  come definite dall'art. 1  della legge 21
giugno  1986,  n.  317,  "Attuazione della  direttiva  n.  83/189/CEE
relativa alla  procedura di  informazione nel  settore delle  norme e
delle regolamentazioni tecniche".