Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante: "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"; Visto in particolare l'art. 32 della citata legge numero 10/1991, secondo cui le modalita' di certificazione dellecaratteristiche e delle prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici; Visto l'art. 34, comma 6, della medesima legge n. 10/1991, secondo cui l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 32 della stessa legge e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilita' penale; Visto l'art. 37, della medesima legge n. 10/1991, secondo cui i decreti ministeriali di cui al titolo II di detta legge entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, che da' attuazione alla direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, ed in particolare l'art. 2 che fissa le condizioni di immissione sul mercato, nonche' gli articoli 8 e 9, che stabiliscono gli organismi interessati dall'attestato di conformita' e le procedure di riconoscimento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 660 del 15 novembre 1996, di attuazione della direttiva n. 92/42/CEE concernente i requisiti delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 661 del 15 novembre 1996, di attuazione della direttiva n. 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas; Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 32 in attesa della determinazione normativa di un sistema nazionale di certificazione; Esperita la procedura di cui alla direttiva n. 83/189/CEE relativa alla notifica alla Commissione dell'Unione europea n. 93/0024/I; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni 1. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi dell'art. 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, si applicano, con le limitazioni fissate al comma 3 dell'art. 2, a quei prodotti che sono commercializzati in via autonoma per l'utilizzazione quali componenti di edifici o di impianti al servizio degli edifici che assolvono ad una o piu' funzioni energeticamente significative. 2. Ai fini del presente decreto, si intende: a) per "componenti degli edifici", i materiali e i manufatti costituenti l'edificio, rientranti nell'allegato A del presente decreto; b) per "componenti degli impianti", le macchine, gli apparecchi e i dispositivi in genere che costituiscono gli impianti tecnologici al servizio degli edifici e che rientrano nell'allegato A del presente decreto; c) per "certificazione", l'atto mediante il quale un organismo riconosciuto come indipendente rispetto all'oggetto in questione (organismo notificato, organismo di certificazione di sistema di qualita', organismo di certificazione di prodotto, laboratorio) dichiara che un prodotto o componente ha determinate caratteristiche o prestazioni energetiche ed e' conforme alla specifica tecnica corripondente; d) per "dichiarazione del produttore", l'attestazione da parte di quest'ultimo, o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea, delle caratteristiche e prestazioni energetiche di un prodotto o componente, come certificate da un organismo indipendente; e) per "prova", l'operazione tecnica che consiste nella determinazione di una o piu' caratteristiche e prestazioni di un determinato prodotto o componente, eseguita secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche, come definite dall'art. 1 della legge 21 giugno 1986, n. 317, "Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche".