IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art.  229 del  Nuovo  codice  della strada  approvato  con
decreto  legislativo   30  aprile   1992,  n.  285,   pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 114 del  18 maggio
1992 che  delega i Ministri  della Repubblica a recepire,  secondo le
competenze  loro attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti  a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71  del Nuovo codice della  strada che ai commi  3 e 4
stabilisce  la   competenza  del  Ministro  dei   trasporti  e  della
navigazione a decretare in materia  di norme costruttive e funzionali
dei  veicoli a  motore e  dei  loro rimorchi  ispirandosi al  diritto
comunitario;
  Visto  il decreto  8  maggio 1995  di  recepimento della  direttiva
92/53/CEE che modifica la  direttiva del Consiglio 70/156/CE relativa
all'omologazione  dei veicoli  a motore  e loro  rimorchi, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 27 giugno 1995;
  Vista la direttiva 97/27/CE del  Parlamento europeo e del Consiglio
del 22  luglio 1997 concernente  le masse  e le dimensioni  di alcune
categorie  di alcuni  veicoli  a motore  e dei  loro  rimorchi e  che
modifica la direttiva 70/156/CEE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai fini  del presente  decreto  si intende  per "veicolo"  ogni
veicolo  a   motore  o   rimorchio  quale   definito  all'art.   2  e
nell'allegato  II del  decreto  8 maggio  1995  di recepimento  della
direttiva 92/53/CEE, ad eccezione dei veicoli della categoria M1.